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FRINGE BENEFIT AUTO – LE POSSIBILI FUTURE MODIFICHE DEL DECRETO OMNIBUS

Con l’approvazione del cd. Decreto Omnibus il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, cercando di consegnare una norma che, se pubblicata, consentirà di poter finalmente disciplinare (con norma positiva, senza interpretazioni) la più parte delle fattispecie possibile. Il tutto con decorrenza gennaio 2026, per la vostra somma gioia.

In attesa della pubblicazione della norma, proviamo a comprendere l’estensione delle modifiche.

TESTO

In attuazione della legge delega n. 111 del 2023 in data 10 giugno 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il c.d. decreto Omnibus il quale è stato trasmesso alle Camere il 21 luglio e registrato come Atto del Governo n. 430. Ora il testo è al consueto esame delle Commissioni parlamentari competenti. Se ne prevede l’approvazione dopo la pausa estiva.

Ciò detto, una parte importante di tale decreto riguarda le modalità di calcolo dei c.d. fringe benefit sulle automobili.

Cerchiamo dunque di fare un po’ di chiarezza su cosa potrebbe probabilmente accadere.

 

Fringe benefit auto aziendali: lo stato attuale ante Decreto Omnibus.

Come ben sapete, il fringe benefit per le autovetture aziendali è attualmente determinato basandosi su una distinzione fondata sulla tipologia di alimentazione del veicolo, in virtù dell’art. 51 c. 4 lett. a TUIR, così come modificato dal citato comma 48 della legge di bilancio 2025. 

Ne deriva che, a partire dal 1° gennaio 2025, per i veicoli endotermici (benzina, diesel, GPL) concorre alla partecipazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri. Per calcolare tale importo occorre prendere a riferimento il costo chilometrico individuabile nelle tabelle ACI e moltiplicarlo per la percorrenza convenzionale precedentemente menzionata.

Per raggiungere gli obiettivi di transizione ecologica ed energetica la percentuale è ridotta:

  • al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in (i quali combinano un motore termico con un motore elettrico);
  • al 10% per i veicoli elettrici a batteria (cd. BEV, che utilizzano solo un motore elettrico e batterie ricaricabili).

In questo modo, veniva superata la precedente disciplina, la quale basava il calcolo del fringe benefit auto sui grammi di CO emessi.

Fin da subito tale previsione è stata oggetto di contestazioni: la critica maggiore riguardava il non aver compreso, cosa che il Governo del 2020 aveva fatto, che tra l’ordine di un autoveicolo e la consegna dello stesso trascorre del tempo prezioso che inizialmente il legislatore si è rifiutato di valutare dal punto di vista fiscale.

 

Banalmente poteva accadere che i veicoli venissero ordinati nel 2024 e immatricolati nel 2025, a causa dei tempi di consegna. A fronte di tale situazione di incertezza era intervenuta l’Agenzia delle Entrate che, tramite la circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, aveva fornito le relative precisazioni operative. In particolare, l’Agenzia specifica come le nuove percentuali si applicano alle autovetture che:

  • siano immatricolate a partire dal 1° gennaio 2025;
  • siano concesse in uso promiscuo ai dipendenti mediante contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • siano assegnate e consegnate ai dipendenti a partire dal 1° gennaio 2025.

Tali requisiti devono essere soddisfatti congiuntamente.

Non solo.

La medesima circolare effettua un richiamo alla disciplina transitoria introdotta dal comma 48-bis del D.L. n. 19/2025 per i veicoli che non rientrano nel regime di cui al comma 48. Secondo tale impostazione, la disciplina basata sulle emissioni di CO2 si applica anche ai veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 (e non solo a quelli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024). È importante precisare che il comma 48-bis riguarda solo l’assegnazione in uso promiscuo (la consegna del veicolo) e non la stipulazione del relativo contratto.

Volendo fare un esempio pratico, se un’auto viene ordinato il 30 settembre 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 15 novembre 2024 e successivamente immatricolato e consegnato a febbraio 2025, viene applicato il regime basato sulle emissioni di CO2. Tale regime troverebbe applicazione anche nel caso in cui l’auto venisse concessa con un contratto stipulato in data successiva al 31 dicembre 2024, proprio perché, come già anticipato in precedenza, il comma 48-bis del D.L. n. 19/2025 esclude la stipulazione del contratto come requisito di applicazione del regime previgente.

Tutto molto bello, ma le autovetture immatricolate nel 2024 (o prima) e consegnate a partire dal 1° luglio 2025?

Nella stessa circolare del 3 luglio 2025, l’Agenzia richiama due proprie risoluzioni precedenti:

  • la risoluzione 46/E del 2020, mediante la quale si richiama il “valore quasi normale”. Occorre precisare che non si parla di “valore normale” in quanto tale criterio è applicabile esclusivamente con riferimento ai veicoli concessi ad uso privato;
  • la risoluzione n. 74/E del 2017, la quale prevedeva che “laddove il legislatore non abbia indicato un criterio forfetario per la valorizzazione di un benefit, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che l’intero “valore normale” di esso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente”.

Al netto delle precisazioni di cui sopra, occorreva pertanto individuare un valido meccanismo di individuazione del valore quasi normale, aspetto che da un punto di vista pratico creava molteplici criticità.

 

Le novità introdotte dal Decreto Omnibus.

Analizziamo ora le modifiche apportate dal nuovo decreto OMNIBUS.

In primo luogo, occorre sottolineare la scomparsa definitiva del concetto di “nuova immatricolazione”. Infatti, il nuovo comma 1 dell’art. 2 recita:

Per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al 4 Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. I valori determinati ai sensi del primo e del secondo periodo sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, è incrementato del 5 per cento”.

Pertanto, ricapitolando:

  • il nuovo disposto normativo consegna un quadro più chiaro basato sull’alimentazione del veicolo, abbandonando la precedente distinzione a seconda dell’anno di immatricolazione, ordine o consegna;
  • viene previsto un incremento fiscale pari al 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di immatricolazione (salvo diverso chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, il “quinto anno successivo” è il sesto, in quanto il primo anno di immatricolazione non si considera);
  • viene inoltre introdotto un plus fiscale del 5% del valore del benefit in caso di presenza di optional (vista l’imponibilità degli allestimenti, si suppone la deducibilità di eventuali addebiti al dipendente)

 

L’ultrattività del regime previgente e la ri concessione dei veicoli

Procedendo con l’analisi, il comma 2 del nuovo testo merita una trascrizione letterale:

“All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 48-bis è sostituito dal seguente: «48-bis. Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell’anno 2025. Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione il valore determinato ai sensi del primo periodo è incrementato del 50 per cento. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nei casi in cui i veicoli ivi contemplati siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente.».

Volendo tradurre, le auto concesse dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 ovvero quelle ordinate entro il 31 dicembre 2024 ma concesse nell’anno 2025 verranno assoggettate al regime previgente (ossia basato sulle emissioni di CO2), con un incremento fiscale del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.

Non solo.

Viene finalmente disciplinata la ri concessione di autoveicoli già nelle disponibilità aziendali ad altri dipendenti. Secondo la nuova impostazione, in tale circostanza il benefit segue l’auto e non il beneficiario.

 

 

La sorte della clausola di salvaguardia e del valore “quasi normale”

Chiudiamo infine con l’esame degli ultimi due commi del futuro art. 2 del decreto in trattazione.

Il terzo comma segna la fine della celeberrima clausola di salvaguardia, secondo la quale il previgente regime delle emissioni di CO2 si poteva applicare anche ai veicoli ordinati fino al 31 dicembre 2024 e concessi ed immatricolati entro il 30 giugno 2025.

Tale impostazione viene definitivamente superata con il Decreto Omnibus, che prevede espressamente l’applicazione delle nuove regole anche in relazione ai veicoli rientranti nell’ipotesi di cui sopra. È doveroso precisare che il legislatore, ben consapevole dell’impatto della disposizione sulle modalità di tassazione dei fringe nel corso del 2025, ha escluso qualsiasi rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

Fine del percorso anche per il valore “quasi normale”. Il quarto comma prevede infatti che “Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d’imposta 2026. Le medesime disposizioni si applicano anche per i veicoli concessi in uso promiscuo nell’anno 2025 che non rientrano fra quelli di cui all’articolo 1, comma 48-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 2”.

Di fatto, a partire dal 2026, il regime in vigore si applica anche per quelle auto che sono state ordinate entro il 31 dicembre 2024 e consegnate o immatricolate dopo il 30 giugno 2025.

 

 

Autore: Dott. Dario Ceccato

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