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29 Giugno 2016 | Approfondimenti tecnici

Gli obblighi del lavoratore durante la malattia

La malattia è un evento che altera lo stato di salute di un lavoratore provocando l’incapacità di svolgere l’attività lavorativa. Nell’ambito del diritto del lavoro la tutela economica in caso di malattia è posta in capo a forme di previdenza previste per legge, di assistenza da parte di enti bilaterali di origine contrattuale collettiva o a carico del datore di lavoro. Durante questo periodo, compreso a partire dall’insorgere dello stato patologico sino al rientro sul posto di lavoro, in capo al dipendente sorgono diritti e doveri specifici, ulteriori rispetto a quelli di fedeltà e riservatezza.

La malattia
E’ innanzitutto opportuno individuare in modo preciso cosa debba intendersi per evento di malattia. Lo stato patologico rileva nei riguardi del rapporto di lavoro solo qualora infici lo svolgimento dell’attività lavorativa, parzialmente o totalmente. In questo caso l’assenza dal posto di lavoro risulta giustificabile. Restano esclusi, quindi, i casi di malattia che non determinino conseguenze sulla possibilità di svolgere l’attività, oppure che non possano determinare conseguenze negative sull’ambiente di lavoro (a livello igienico-sanitario ad esempio) e le malattie professionali, contratte nell’esercizio e a causa di lavorazioni rischiose, ricadenti nell’ambito di tutela INAIL.

Obbligo di comunicazione e certificazione
Il primo obbligo del dipendente è la comunicazione al datore di lavoro del proprio stato di malattia. Tale comunicazione dovrà essere tempestiva ed accompagnata dall’indicazione dell’indirizzo presso il quale il dipendente si rende disponibile per le visite di controllo. Nella generalità dei casi i contratti collettivi disciplinano le tempistiche e le scadenze di comunicazione dell’impossibilità di prestare l’attività lavorativa per malattia. In mancanza è opportuno che il datore di lavoro disciplini tramite un regolamento interno modalità e tempistiche di comunicazione delle assenze.
Successivamente il lavoratore, per giustificare l’assenza dal lavoro, deve farsi certificare, tramite un medico, lo stato morboso con specifica indicazione della diagnosi, della prognosi e dell’indirizzo di reperibilità. Con l’introduzione del certificato di malattia telematico il medico deve essere appartenente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, se il periodo di assenza previsto supera i 10 giorni. Viceversa, è possibile ottenere la certificazione anche dal medico curante non appartenente al SSN per un’assenza fino a 10 giorni compresi. Il lavoratore deve ottenere tale certificazione il giorno stesso in cui la malattia ha inizio. L’INPS concede la possibilità al lavoratore di dichiarare di essere malato dal giorno precedente alla visita, ma solo qualora la visita stessa non sia ambulatoriale. Viceversa, il periodo di malattia coperto da certificazione (e quindi, se previsto, indennizzabile da parte dell’Istituto) avrà inizio dalla data della visita all’esito della quale è rilasciato il certificato medico. In caso di retrodatazione superiore ad un giorno la data di inizio della malattia sarà il giorno di rilascio del certificato medico. Le medesime regole si applicano ai certificati di continuazione e di ricaduta della malattia. Si definisce quale ricaduta l’evento che occorre, per la medesima patologia, entro trenta giorni dal termine dell’evento precedente.
Se la certificazione medica è inviata telematicamente dal medico che effettua la visita il lavoratore non è tenuto alla consegna del certificato al datore di lavoro, ma solo a fornire il numero di protocollo. Il datore di lavoro ha la possibilità di verificare l’esistenza dell’attestato di malattia attraverso il sito INPS, nella sezione dedicata o di riceverlo all’indirizzo di posta elettronica certificata se in precedenza ha fatto richiesta all’Istituto dell’invio dei certificati di malattia.
Se la certificazione è rilasciata in forma cartacea il lavoratore ha l’obbligo di invio all’INPS e al datore di lavoro, entro 2 giorni dalla data del rilascio.

Obbligo di reperibilità
Il lavoratore che si trovi in periodo di malattia, deve rendersi reperibile per un eventuale controllo da parte del datore di lavoro o dell’INPS, al fine di verifica dell’effettivo stato di malattia. Il controllo è posto in essere tramite visita domiciliare, presso l’indirizzo segnalato dal lavoratore al medico che ha rilasciato il certificato. Il dipendente deve garantire la propria reperibilità in fasce orarie specifiche, durante tutti i giorni del periodo di malattia certificato, compresi le domeniche e i giorni festivi. Le fasce orarie prescritte vanno dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00. Nei riguardi di questo aspetto, la contrattazione collettiva non può apportare modifiche o deroghe né a fini estensivi né a fini restrittivi.
Il datore di lavoro che voglia richiedere la visita di controllo, dovrà prenotarla attraverso il sito dell’INPS, nell’area accessibile tramite PIN. La visita sarà effettuata dai servizi medico-legali dell’ASL o dal personale medico riportato sulle apposite liste presso la sede INPS di competenza.

L’esenzione dall’obbligo di reperibilità
Con l’articolo 25 del D.Lgs. n. 151/2015 il legislatore ha stabilito una specifica disciplina finalizzata a stabilire casistiche di esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati. Con il decreto dell’11 gennaio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, ha individuato le causali che danno diritto alle suddette esenzioni. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:
•    patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
•    stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
Tali casistiche, in quanto astratte e generali, potrebbero essere suscettibili di diversificata interpretazione da parte dei medici. Ai fini di dare un’attuazione concreta della normativa, l’INPS ha definito il campo soggettivo e oggettivo di applicazione della stessa, dettagliandone le concrete fattispecie in apposite linee guida allegate alla circolare n. 95 del 2016.
I medici che redigono i certificati di malattia, solo in presenza di una delle situazioni patologiche in esse enumerate, dovranno:
•    apporre la valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita”/“invalidità”;
•    attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea,.
E’ importante sottolineare che pur venendo meno, in questi casi, l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo per il lavoratore, rimane confermata la possibilità per l’INPS di effettuare comunque controlli, su:
•    la correttezza formale e sostanziale della certificazione;
•    la congruità prognostica ivi espressa.
Pertanto se da un lato per i datori di lavoro non sarà possibile la richiesta di visite mediche di controllo domiciliare, resta ferma la possibilità per gli stessi di segnalare, mediante il canale di posta PEC istituzionale, alla Struttura INPS territorialmente competente, i possibili casi per i quali ravvisino la necessità di effettuare una verifica. L’INPS poi, mediante il proprio centro medico legale, valuterà l’opportunità di esercitare l’azione di controllo, dandone notizia al datore di lavoro richiedente.
Ancorché ben evidente nella norma di legge, L’Istituto ha evidenziato che i lavoratori cui si applica la normativa relativa all’esenzione dall’obbligo di reperibilità, sono solo quelli con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato rimanendo esclusi, pertanto, i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95.

Comunicazione e certificazione della guarigione
Nella normalità dei casi, il lavoratore non ha l’obbligo di comunicare la sua guarigione o la data di rientro, né deve produrre un certificato di fine della malattia. La data di fine malattia apposta sul certificato medico assolve a tale compito. Per completezza si segnala che la lettera e–ter), comma 2, art. 41, del D.lgs. n. 81/08, stabilisce invece che a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi il datore di lavoro debba verificare l’idoneità alla mansione attraverso una visita medica. Tale obbligo sorge in seguito ad ogni astensione legata a motivi di salute e quindi per qualsiasi malattia, sia essa professionale o meno, ma anche per infortunio. I sessanta giorni sono da intendersi come continuativi.

Guarigione anticipata
Il lavoratore, qualora ritenga che l’impedimento a svolgere l’attività sia cessato anticipatamente rispetto a quanto certificato in precedenza, dovrà chiedere il rilascio di ulteriore certificato, che dimostri la guarigione anticipata. Solo in tal modo avrà la possibilità di rientrare al lavoro anticipatamente rispetto al periodo di malattia riportato sul certificato.

 

Dott. Dimitri Cerioli