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Intelligenza artificiale e lavoro: cosa cambia con il D.Lgs. 179/2026 tra decisioni, sicurezza e servizi per l’impiego

Professionista HR in ufficio che analizza dati analitici su interfaccia digitale trasparente per supervisione umana di sistemi di intelligenza artificiale

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2026 del Decreto legislativo n. 179/2026 (attuativo della legge delega n. 132/2025) introduce un quadro normativo organico per l’uso dell’intelligenza artificiale nel mercato del lavoro. L’obiettivo prioritario è conciliare l’innovazione tecnologica con la salvaguardia dei diritti delle persone e la chiara definizione delle responsabilità aziendali.

Gli articoli 41, 42 e 48 definiscono tre ambiti operativi che coinvolgono la direzione del personale e le figure professionali di consulenza:

  1. Il divieto di decisioni automatizzate esclusive sul rapporto di lavoro.
  2. L’integrazione della valutazione dei rischi da IA nel DVR.
  3. I criteri di utilizzo dell’IA nei servizi per l’impiego e nell’intermediazione.

Decisioni sul personale: la supervisione umana è obbligatoria e sostanziale (Art. 41)

L’articolo 41 sancisce che nessuna decisione definitiva su assunzione, mutamento di mansioni, provvedimenti disciplinari o licenziamento può basarsi unicamente su un trattamento automatizzato.

Controllo effettivo e non semplice ratifica

La decisione finale deve fare capo a una persona fisica dotata di potere autonomo e reale. Non è ammesso un intervento umano meramente formale volto a convalidare senza esame l’output algoritmico: chi decide deve poter verificare il quadro complessivo e discostarsi dalle indicazioni della macchina.

  • Screening delle candidature: l’analisi dei curricula o la graduatoria preliminare possono avvalersi dell’IA (non costituendo decisione finale di assunzione), ma restano vincolate alle norme di non discriminazione e alla protezione dei dati personali (GDPR).
  • Obblighi di trasparenza: l’impresa deve informare preventivamente il personale sui sistemi algoritmici adottati, secondo quanto previsto dall’art. 1-bis del D.Lgs. 152/1997.
  • Diritto alla motivazione: chi lavora può richiedere a una persona fisica spiegazioni chiare e intelligibili sui parametri considerati dal sistema.
  • Nullità delle decisioni: ogni recesso o variazione contrattuale generata unicamente dall’algoritmo, priva di intervento umano effettivo, è radicalmente nulla. L’eventuale consenso della persona interessata non sana il vizio.

Salute, sicurezza e DVR: l’aggiornamento ex D.Lgs. 81/2008 (Art. 42)

L’articolo 42 coordina l’uso dell’IA con i requisiti del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Quando scatta la revisione del Documento di Valutazione dei Rischi

L’integrazione dei rischi collegati all’IA nell’ambito dell’art. 28 del Testo Unico è richiesta ogni qualvolta gli strumenti impattino su:

  • L’organizzazione del lavoro e l’assegnazione delle mansioni;
  • I tempi produttivi e i carichi di lavoro;
  • Lo stress lavoro-correlato e l’ergonomia cognitiva.

L’adozione di un software non comporta automaticamente una revisione del DVR: occorre stimare l’effettiva incidenza sulle condizioni operative e psicofisiche del personale. Parallelamente, l’IA può supportare la prevenzione degli infortuni rilevando anomalie e situazioni di pericolo, senza mai sollevare la parte datoriale dalle proprie responsabilità legali.

Servizi per il lavoro: l’algoritmo al servizio dell’inclusione (Art. 48)

L’articolo 48 autorizza gli enti pubblici e le agenzie private accreditate a utilizzare l’IA per l’orientamento, il bilancio delle competenze e il matching tra domanda e offerta lavorativa.

Anche in questa fase, la supervisione umana resta centrale per evitare che classificazioni o graduatorie algoritmiche generino discriminazioni o esclusioni ingiustificate dai percorsi di inserimento.

Quadro sinottico degli adempimenti aziendali

Ambito di InterventoObbligo OperativoRiferimento di Legge

Processi Decisionali

Assegnare a una persona fisica il controllo effettivo e la firma su ogni atto contrattuale rilevante.D.Lgs. 179/2026, Art. 41
Informativa e TrasparenzaComunicare preventivamente parametri e funzionamento dell’IA a lavoratrici e lavoratori.D.Lgs. 152/1997, Art. 1-bis
Valutazione dei RischiIntegrare nel DVR l’impatto dell’IA su ritmi produttivi, turnazioni e stress lavoro-correlato.D.Lgs. 81/2008, Art. 28; D.Lgs. 179/2026, Art. 42
Formazione AziendaleErogare percorsi formativi obbligatori sui rischi specifici derivanti dagli strumenti di IA adottati.D.Lgs. 179/2026, Art. 42

 Autore: Dott. Roberto Camera

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Domande frequenti sul CCNL Metalmeccanici Industria 2026 (FAQ)

Un algoritmo può decidere autonomamente il licenziamento o una sanzione disciplinare?

No. L’articolo 41 del D.Lgs. 179/2026 stabilisce il divieto assoluto di decisioni definitive adottate esclusivamente tramite trattamenti automatizzati in merito a costituzione, variazione o risoluzione del rapporto di lavoro. La decisione deve essere sempre assunta da una persona fisica dotata di potere effettivo e autonomo. Qualsiasi licenziamento o provvedimento disposto unicamente da un sistema di IA senza intervento umano reale è radicalmente nullo.

L'utilizzo dell'IA nella selezione dei curricula è vietato dalla nuova legge?

No, l’attività preliminare di ricerca, screening e selezione delle candidature non costituisce una decisione definitiva sul rapporto di lavoro, purché la scelta finale sia riservata a una persona. Tuttavia, l’uso di software algoritmici per vagliare i profili deve rispettare rigorosamente il divieto di discriminazione, i diritti sanciti dal GDPR e gli obblighi informativi verso le persone candidate previsti dal D.Lgs. 152/1997.

L'introduzione di strumenti di intelligenza artificiale richiede sempre l'aggiornamento del DVR?

Non in modo automatico. L’articolo 42 del D.Lgs. 179/2026 impone di integrare la valutazione dei rischi (art. 28, D.Lgs. 81/2008) quando i sistemi algoritmici incidono direttamente su organizzazione del lavoro, carichi, tempi di esecuzione o ritmi produttivi. In questi casi, la parte datoriale deve valutare i rischi emergenti, compreso lo stress lavoro-correlato, e pianificare una formazione specifica per il personale.

Il consenso preventivo della persona lavoratrice rende valida una decisione automatizzata?

No. L’articolo 41 precisa espressamente che il consenso del personale non costituisce una deroga al divieto di decisioni interamente automatizzate. La supervisione umana è un obbligo inderogabile di legge a tutela della dignità e dei diritti individuali. Inoltre, chi lavora ha sempre il diritto di richiedere l’intervento di una persona fisica per ottenere una motivazione comprensibile sui criteri logici applicati dall’algoritmo.

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