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28 Giugno 2012 | Normativa

La Legge Fornero, le novità introdotte dalla riforma

L. 28 giugno 2012 , n. 92
La legge n. 92/2012 è intervenuta con diversi correttivi in materia di apprendistato, modificando alcuni aspetti della recente riforma dell’istituto del settembre 2011 (d.lgs. n. 167/2011).

Secondo la Riforma Fornero l’apprendistato dovrebbe diventare il canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro (art. 1, comma 1, lett. b).

L’art. 1, comma 16, lett. a, l. n. 92/2012, ha previsto una durata minima del contratto di apprendistato, che non può ora essere inferiore a 6 mesi, con una specifica eccezione per i lavoratori stagionali per i quali viene lasciata alla contrattazione collettiva la possibilità di provvedere altrimenti.

La Riforma (art. 1, comma 16, lett. b) ha modificato il comma 1, lettera m, del Testo Unico, chiarendo il riferimento all’art. 2118 c.c. (in tema di recesso dal contratto a tempo indeterminato), applicabile al termine del ciclo formativo, per cui anche durante il periodo di preavviso è ora previsto che continui ad applicarsi la disciplina dell’apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La legge ha inoltre provveduto a modificare il rapporto tra apprendisti e lavoratori dipendenti, infatti, mentre nel testo Unico del 2011 era previsto un rapporto massimo di 1 a 1 tra apprendisti e maestranze specializzate, con la necessaria presenza di un tutor per ogni apprendista, la l. n. 92/2012 (art. 1, comma 16, lett. c) aumenta il numero di apprendisti assumibili stabilendo un rapporto di 3 apprendisti ogni 2 dipendenti qualificati per le imprese con un numero di dipendenti pari o superiore a 10, mentre per le piccole imprese, rimane la necessità di un rapporto 1 a 1. Nello stesso punto la legge dichiara in modo esplicito che è vietato utilizzare l’apprendistato per la somministrazione a tempo determinato.

In tema di incentivo alla stabilizzazione, all’art. 1, comma 16, lett. d, viene introdotta la condizione, per poter assumere nuovi apprendisti, che almeno il 50% (30% nei primi tre anni di attuazione della legge) degli apprendisti alle dipendenze di un datore di lavoro prosegua il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Tale norma si applica solo ai datori di lavoro con 10 o più dipendenti. Il legislatore prevede che gli apprendisti assunti in violazione dei limiti appena descritti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Infine viene estesa anche agli apprendisti l’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) ed in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.