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08 Settembre 2016 | Approfondimenti tecnici

Alternanza scuola lavoro e apprendistato duale

Una delle cause della crescente disoccupazione giovanile è determinata dalla tendenza delle aziende di procedere con l’assunzione di risorse che hanno già fatto esperienza sul campo, a discapito dei giovani appena usciti dalle scuole dotati di una competenza fondamentalmente solo teorica.

L’alternanza scuola lavoro e l’apprendistato duale rappresentano due strumenti introdotti dal Legislatore al fine di agevolare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Si tratta di due strumenti strutturalmente diversi ma che hanno in comune l’accostamento “formazione e lavoro”:

1. l’alternanza scuola lavoro consiste in una metodologia didattica, introdotta nel sistema educativo dall’art. 4 della L. 53/2003, caratterizzata dall’integrazione del percorso formativo attutato nelle scuole superiori con un percorso formativo in azienda attraverso tirocini curriculari;
2. l’apprendistato duale è, invece, un contratto di lavoro a tutti gli effetti, a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile.

Le peculiarità dell’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO possono essere così sintetizzate:

  • i giovani, durante gli anni scolastici delle scuole superiori, affiancano alle ordinarie ore scolastiche alcune ore di esperienza “lavorativa” (200 per i licei e 400 per gli istituti tecnici) attraverso lo strumento del tirocinio curriculare;
  • riguarda i giovani che rientrano nella fascia di età tra 15 – 18 anni;
  • i giovani conservano lo status di studenti, in quanto con il tirocinio non si instaura nessun rapporto di lavoro;
  • i percorsi si svolgono sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa e sulla base di convenzioni che le istituzioni possono concludere con le imprese o con enti pubblici/privati o con le camere di commercio.
  • Un’importante novità in materia è stata inserita dalla Legge nota come Buona scuola (L. n. 107/2015), che, al comma 33 dell’unico articolo, ha stabilito l’obbligatorietà per tutte le scuole superiori di attivare e far svolgere ai propri studenti percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Le peculiarità dell’APPRENDISTATO DUALE possono essere così sintetizzate:

  •  i giovani possono conseguire un titolo di studio e, contestualmente, inserirsi in un contesto aziendale;
  • riguarda i giovani che rientrano nella fascia di età tra 15 – 29 anni → in particolare: 15-25 anni per l’apprendistato di I tipo (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale),18- 29 anni per l’apprendistato di III tipo (apprendistato di alta formazione e ricerca);
  • i giovani, allo status di studenti, aggiungono lo status di lavoratori;
  • il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, nel quale vengono stabilite durata, contenuto e modalità degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro;
  • il datore di lavoro usufruisce del vantaggio economico di una ridotta contribuzione previdenziale e assicurativa, anche per il primo anno di prosecuzione del rapporto di lavoro terminato il periodo di apprendistato.

Il D.lgs. n. 81/2015 (Testo Unico dei Contratti) ha abrogato il precedente testo unico dell’apprendistato e ha dedicato il capo V alla disciplina di questa forma contrattuale.
Nell’ambito della disciplina generale (art. 42) viene stabilito che il contratto di apprendistato deve:
-essere stipulato in forma scritta ai fini della prova
– contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale
-avere una durata minima di sei mesi
apprendistato I tipo → la durata è determinata in base alla qualifica/diploma da conseguire, in ogni caso non può essere superiore a 3 anni, o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale
-al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, senza bisogno di una motivazione (cd. libera recidibilità) con preavviso decorrente dal medesimo termine

– principi invalicabili:

  • divieto di retribuzione a cottimo;
  • possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;
  • presenza di un tutore o referente aziendale;
  • possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali;
  • possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;
  • registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino;
  • possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni;
  • possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.

– la formazione cd. esterna è impartita direttamente dall’istituzione formativa frequentata dall’apprendista, mentre quella interna è impartita dall’azienda. Salvo che i contratti collettivi (anche di secondo livello o gli accordi interconfederali) non prevedano una disciplina più favorevole per il lavoratore, per le ore di formazione esterna il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, mentre per quelle di formazione interna è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.

E’ opportuno, infine, specificare la presenza di alcuni obblighi “numerici” che il datore di lavoro deve rispettare per assumere dipendenti con contratto di apprendistato:

1. clausole di contingentamento → il numero complessivo di apprendisti che il datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio in azienda. Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
2. percentuali di stabilizzazione → il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti non può assumere nuovi apprendisti se non ha confermato nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, almeno il 20% degli apprendisti con cui ha stipulato contratti di apprendistato, salvo diverse previsioni contenute nel contratto collettivo di livello nazionale.

Dott.ssa Emiliana Maria Dal Bon – Consulente del lavoro