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06 Ottobre 2024 | Approfondimenti tecnici

La patente a crediti per lavorare nei cantieri temporanei o mobili

Madre lavoratrice che aiuta la figlia a comprendere una determinata materia

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso della «patente a crediti», così come previsto dall’articolo 27, del decreto legislativo n. 81/2008, come riscritto dall’articolo 29, comma 19, del decreto legge n. 19/2024 (cd. Decreto PNRR quater).

Sono esentati dall’obbligo esclusivamente i soggetti che svolgono mere forniture o le prestazioni di natura intellettuali. Inoltre, non sono obbligati a richiedere la patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici.

Infine, sono esentati dal possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea, per i quali è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine, e le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all’Unione europea, per i quali è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine riconosciuto secondo la legge italiana.

L’identificazione circa la definizione dei cantieri temporanei o mobili è presente nell’Allegato X, del Testo Unico per la Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro (decreto legislativo n. 81/2008).

Si tratta di qualunque luogo ove vengono effettuati lavori edili o di ingegneria civile. In particolare, i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Per ricevere la patente, il legale rappresentante ed il lavoratore autonomo dovranno compilare, anche per il tramite del loro delegato, un modulo online che sarà presente sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nel modulo dovranno specificare il possesso dei seguenti requisiti, che potranno essere anche autocertificati:

  1. l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  2. l’adempimento degli obblighi formativi, previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti dell’impresa;
  3. il possesso del DURC in corso di validità;
  4. il possesso del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
  5. il possesso del DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) nei casi previsti dalla legge;
  6. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa.

Una volta compilato il modulo, sarà rilasciata la patente.

Le informazioni relative alla patente a crediti, quali, ad esempio, il punteggio posseduto dall’azienda, eventuali sospensioni e/o decurtazioni dei crediti, saranno accessibili ai titolari di interesse qualificato.

Parlando di crediti, la patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti, che potranno aumentare:

  • in base all’età aziendale (fino a ulteriori 10 crediti in base alla storicità dell’azienda e ulteriori 20 crediti che si acquisiranno gradualmente qualora l’impresa non subisca contestazione di violazioni)
  • in base ad attività, investimenti e formazione che l’impresa metterà in campo per ridurre gli infortuni e le malattie professionali (fino ad ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo).

La patente a crediti potrà subire decurtazioni in base alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati dagli organi di vigilanza nei confronti dell’azienda, dei dirigenti e/o dei preposti dell’impresa o dei lavoratori autonomi. I valori di tali decurtazioni, relazionati al tipo di violazione, sono precisati all’interno dell’Allegato I-bis, al decreto legislativo n. 81/2008.

Ad esempio, la mancanza di protezioni verso il vuoto comporterà la decurtazione di 3 crediti, mentre l’infortunio mortale di un lavoratore dipendente, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, farà perdere 20 crediti.

Per operare, l’azienda e il lavoratore autonomo, non potranno andare al di sotto dei 15 crediti, che sarà considerato il limite minimo per lavorare nei cantieri.

Qualora durante l’esecuzione di un appalto, si dovesse andare al di sotto dei 15 crediti, sarà data comunque la possibilità di completare l’attività solo qualora i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salvo l’adozione del provvedimento di sospensione da parte dell’organo di vigilanza.

Oltre alla perdita dei crediti è possibile anche la sospensione cautelare della patente, per un massimo 12 mesi. Tale provvedimento verrà adottato dagli ispettori del lavoro qualora, nel cantiere, si dovesse verificare un infortunio, per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente, da cui deriva la morte del lavoratore (sospensione obbligatoria) o un’inabilità permanente, assoluta o parziale del lavoratore stesso (sospensione facoltativa).

È possibile, altresì, recuperare fino a 15 crediti attraverso percorsi di formazione. Sarà una Commissione territoriale, composta da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale, a valutare la concessione dei crediti, in base alle seguenti condizioni:

  • effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere;
  • eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.

Il legislatore ha previsto l’applicazione di sanzioni qualora l’impresa o il lavoratore autonomo presti la propria attività nei cantieri temporanei o mobili senza la patente a crediti ovvero qualora la patente abbia raggiunto un punteggio inferiore a 15 crediti. In particolare, queste le sanzioni previste:

  • sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori che, comunque, non potrà essere inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida;
  • esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici, per un periodo di sei mesi.

Autore: Dott. Roberto Camera