000
FORM-APP È SPECIALIZZATA NELLA FORMAZIONE IN AZIENDA
0 Elementi
Seleziona una pagina

24 Novembre 2022 | Approfondimenti tecnici

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

Che cosa è il permesso di soggiorno per motivi di studio?

Con la nota n. n. 1074 del 24 maggio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla posizione degli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea, i quali, a seguito d’ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, intendano svolgere una attività lavorativa avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’articolo 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999.

Tale disposizione prevede che “il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore”.

Novità in materia di lavoro

L’intervento interpretativo dell’Ispettorato del lavoro ha riguardato, in particolare, il numero massimo di ore settimanali che possono essere contrattualizzate, in un rapporto di lavoro subordinato, ai possessori di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione.

Purtroppo, a differenza di quella che è stata l’interpretazione dottrinale fornita sin dalle origini della norma (ben ventitré anni fa), l’Ispettorato ha offerto una analisi completamente diversa.

In particolare, l’INL chiarisce che la disciplina di riferimento, nello stabilire la facoltà di svolgimento di una attività lavorativa da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione, lascia invariata la ratio del rilascio del permesso di soggiorno che deve essere principalmente quella dell’attività didattica/formativa (ragione dell’ingresso e permanenza nel territorio italiano) e solo in subordine quella lavorativa. Ragion per cui, l’articolazione oraria di un rapporto di lavoro subordinato da parte di uno straniero in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio non può superare le 20 ore settimanali, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore.

Tale interpretazione scaturisce – secondo quanto affermato dallo stesso Ispettorato del Lavoro – dal fatto che l’attività lavorativa si pone in termini di eccezionalità rispetto al sistema normativo delle quote stabilite con i flussi ex articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo n. 286/1998 (TU sull’immigrazione), così da impedire una interpretazione estensiva dei limiti orari indicati.

L’Ispettorato conclude rammentando che qualora il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore alle 20 ore settimanali può richiedere, prima della sua scadenza, la conversione del permesso di soggiorno da “motivi di studio” a “motivi di lavoro”.

Considerazioni personali

Detto ciò, permettetemi alcune considerazioni personali.

Ritengo che l’interpretazione restrittiva sia un controsenso rispetto sia al disposto di legge che alla situazione attuale.

In un periodo nel quale molte attività generiche non vengono più svolte da lavoratori italiani, tanto da portare il Governo a più che raddoppiare l’ultimo decreto di programmazione dei flussi di ingresso degli stranieri per lavoro (passando da 30.850 a  69.700 unità, di cui 42mila per motivi di lavoro stagionale), e ad introdurre procedure semplificate per le verifiche della regolarità, della completezza e dell’idoneità della documentazione presentata dai datori di lavoro, al fine di velocizzare il rilascio del nullaosta al lavoro subordinato di personale extra UE, togliendo competenza agli Sportelli unici per l’immigrazione e demandando l’attività di verifica ai professionisti (di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979) ed alle organizzazioni dei datori di lavoro, è alquanto anomalo che una istituzione nazionale, quale l’Ispettorato del lavoro, intervenga interpretando così restrittivamente una norma che, a mio avviso, non aveva alcuna necessità di essere interpretata, in quanto chiara nella sua formulazione.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente l’attività lavorativa subordinata con un orario settimanale non superiore a 20 ore. Detto orario può essere, però, cumulato nelle 52 settimane, l’importante è che non si superino le 1.040 ore su base annuale.

Proprio la precisa enunciazione, prevista dal comma 4 dell’articolo 14, dell’alternativa alle 20 ore settimanali: “anche cumulabili per cinquantadue settimane”, lascia perplessi circa la nuova interpretazione dell’Ispettorato del lavoro.

Cosa significa “anche cumulabili” se non che sia possibile arrivare, nel periodo di riferimento delle cinquantadue settimane, a cumulare le ore settimanali anche oltre le 20? L’importante è rispettare il limite annuo di 1.040 ore. Questo sì – le 1.040 ore – unico limite invalicabile.

Qualora il legislatore avesse voluto fornire un’indicazione tanto precisa, relativamente alla durata settimanale dell’orario di lavoro, avrebbe chiuso il comma 4 affermando che l’esercizio di attività lavorative subordinate sarebbero state possibili per una quantità oraria settimanale non superiore a 20 ore. Invece, la disposizione prevede la possibilità di cumulare le 20 ore settimanali nelle cinquantadue settimane, lasciando un limite annuo di 1.040 ore. Limite che non sarebbe stato necessario indicare qualora il legislatore avesse voluto limitare l’attività lavorativa alle sole 20 ore settimanali.

Conclusioni

Gli studenti, durante l’anno scolastico o accademico (universitari) hanno dei momenti di non studio, ad esempio durante il periodo estivo, e in tal periodo potrebbero concentrare eventuali rapporti di lavoro “stagionali”, anche a tempo pieno. Ciò al fine sia di imparare un lavoro che di mantenersi agli studi. La nuova interpretazione dell’Ispettorato comprometterà questi obiettivi, in quanto impedirà ai ragazzi di avviare dei rapporti di lavoro regolari, anche in considerazione del fatto che molte aziende nel periodo stagionale difficilmente assumeranno lavoratori part-time, in quanto la necessità è quella di procedere alla raccolta/lavorazione dei prodotti nel più breve tempo possibile.

REGIONE TOSCANA:
Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021

REGIONE EMILIA-ROMAGNA:
Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato.

REGIONE LOMBARDIA:
Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.

FORMAZIONE FINANZIATA

© 2020 Form-App. Tutti i diritti riservati – C.F. e P.IVA 03770760365 – Capitale sociale int. vers. € 300.000,00
Via Carlo Marx 95, 41012 Carpi (MO) – TEL: 059 8635146 – PEC: form-app@pec.it

Privacy Policy – Cookie Policy – Termini e Condizioni