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03 Aprile 2023 | Approfondimenti tecnici

Prestazioni occasionali: Le novità per gli anni 2023 – 2024

In base alle novità contenute nella cd. Legge di bilancio per l’anno 2023 (Legge n. 197/2022), vediamo cosa cambia in materia di Prestazioni occasionali (articolo 54-bis, della Legge n. 96/2017, di conversione del decreto-legge n. 50/2017), tipologia contrattuale che ha sostituito il lavoro accessorio, abrogato nel 2017.

Queste le modifiche apportate dal legislatore:

  • Le aziende che possono fruire di lavoratori occasionali sono quelle che hanno sino a 10 dipendenti a Tempo indeterminato (prima il limite era di 5 dipendenti);
  • Viene aumentato il limite economico che annualmente può essere erogato dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori: che passa da 5mila a 10mila euro. Gli altri limiti economici restano invariati: 5mila euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, e 2.500 euro per prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore;
  • Il lavoro occasionale può essere applicato anche alle prestazioni svolte nelle discoteche, nelle sale da ballo, nei night-club e simili;
  • Viene vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese del settore agricolo.

Quest’ultimo divieto non è assoluto, in quanto al divieto delle prestazioni occasionali “ordinarie” fa il paio una nuova disciplina, prevista sperimentalmente per il biennio 2023-2024 proprio per le imprese agricole.

Infatti, per le sole attività di natura stagionale, nel biennio 2023-2024, le aziende agricole potranno instaurare prestazioni di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.

Ma solo le aziende che rispettano il CCNL e i contratti collettivi provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, così come previsto dall’articolo 51, del decreto legislativo n. 81/2015.

Queste le caratteristiche stabilite dal legislatore:

  • si deve trattare di attività di natura stagionale;
  • la durata non può superare le 45 giornate annue, per singolo lavoratore, in un arco contrattuale massimo di 12 mesi;
  • i lavoratori che potranno rendere le prestazioni occasionali sono:
  • coloro i quali non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti l’instaurazione del rapporto (ad eccezione dei pensionati),
  • disoccupati che abbiano presentato la DID – dichiarazione di immediata disponibilità,
  • percettori della NASpI o della DIS-COLL (disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi),
  • percettori del Reddito di cittadinanza,
  • percettori di un Ammortizzatore sociale,
  • pensionati di vecchiaia o di anzianità,
  • giovani under 25, studenti di scuola superiore (compatibilmente con gli impegni scolastici) o studenti universitari (in qualunque periodo dell’anno),
  • detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Prima dell’avvio della prestazione, il datore di lavoro dovrà acquisire, dal lavoratore, un’autocertificazione in merito alla sua condizione soggettiva. Inoltre, dovrà effettuare la Comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego, nella quale dovrà indicare:

  • la durata del contratto (massimo 12 mesi),
  • il computo delle presunte giornate di lavoro effettivo (massimo 45 giorni),
  • l’informativa al lavoratore sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

L’iscrizione dei lavoratori nel Libro Unico del Lavoro potrà avvenire in un’unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che i compensi potranno essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

Il compenso dovrà essere erogato con modalità tracciabile, sulla base della retribuzione stabilita dal CCNL e dai contratti provinciali di lavoro. È, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato ed è cumulabile con qualsiasi pensione.

La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore è:

  • utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole,
  • è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il datore di lavoro effettua all’INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l’aliquota determinata per i territori svantaggiati (ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della Legge n. 220/2010), entro il 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite dall’INPS e dall’INAIL, d’intesa tra loro.

L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa, relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

Concludo con le sanzioni previste in caso di violazione alle regole previste dalla normativa per tale tipologia contrattuale.

In caso di:

  • superamento del limite di durata (45 giornate annue), vi è trasformazione del rapporto in  tempo indeterminato;
  • violazione dell’obbligo di comunicazione al Centro per l’Impiego, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro;
  • utilizzo di soggetti diversi da quelli prescritti dalla normativa, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro, per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che l’utilizzo di soggetti non rientranti tra le categorie di lavoratori indicati dalla norma non sia dovuta da informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida obbligatoria (art. 13, del D.L.vo 124/2004).

Autore: Dott. Roberto Camera

REGIONE TOSCANA:
Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021

REGIONE EMILIA-ROMAGNA:
Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato.

REGIONE LOMBARDIA:
Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.

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