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03 Aprile 2023 | Approfondimenti tecnici

Somministrazione agevolata e diritto al lavoro agile –
Novità del decreto Milleproroghe

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023, la Legge di conversione del cd. decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023). All’interno della legge vi sono importanti novità in materia di lavoro che è il caso di riepilogare.

 

Somministrazione a termine

Viene prorogato al 30 giugno 2025 il termine entro il quale le somministrazioni a tempo determinato, di lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il Lavoro, non verranno computate nel massimale di durata dei contratti a termine, previsto dall’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015.

Si tratta di una norma nata durante il periodo emergenziale, con la legge n. 126/2020, di conversione del decreto legge n. 104/2020 (cd. decreto “Agosto”) che, con il comma 1bis, dell’articolo 8, aveva previsto un ulteriore frase all’interno dell’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015.

Finita l’emergenza sanitaria, il legislatore ha continuato a prorogare questa agevolazione, prima con il cd. Decreto Fiscale-Lavoro (comma 15, dell’articolo 11, del Decreto Legge n. 146/2021) ed oggi con la Legge n. 14/2023.

Ricordo che ordinariamente la durata massima dei rapporti a tempo determinato (calcolata anche con più contratti di lavoro), con lo stesso lavoratore, comprensiva anche delle missioni a termine di lavoratori in somministrazioni, non può andare oltre i 24 mesi previsti dalla legge ovvero oltre quanto diversamente stabilito dalla contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro. Viceversa, nel periodo di vigenza di queste disposizioni (dal 14 ottobre 2020 al 30 giugno 2025), per il calcolo della durata massima complessiva, si dovranno considerare solo i rapporti diretti a tempo determinato ed i rapporti in somministrazione effettuati da lavoratori assunti a termine dalle Agenzie per il Lavoro.

Così facendo, sino al 30 giugno 2025, sarà possibile scomputare dalla durata massima dei contratti a termine le missioni di lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro.

decreto milleproroghe

Smart-working per lavoratori fragili

Viene prorogato al 30 giugno 2023 il termine entro il quale i datori di lavoro devono assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile ai dipendenti cd. fragili (pubblici e privati), in possesso di una delle patologie e/o condizioni individuate dal decreto Interministeriale (Salute, Lavoro e Pubblica Amministrazione) del 4 febbraio 2022.

Parliamo delle seguenti categorie di lavoratori:

Indipendentemente dallo stato vaccinale:

    1. pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
      • trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
      • trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
      • attesa di trapianto d’organo;
      • terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
      • patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
      • immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
      • dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia;
      • sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;

2. Pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche:

  • cardiopatia ischemica; fibrillazione atriale; scompenso cardiaco; ictus; diabete mellito; bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; epatite cronica; obesità;

La contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

  • età > 60 anni;
  • condizioni concomitanti/preesistenti di elevata fragilità, con indicazione alla dose booster di vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 (di cui all’allegato 2 della circolare 45886/2021 Ministero della salute)

Qualora l’attività lavorativa fosse incompatibile con la prestazione da remoto, il lavoratore dovrà essere adibito a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti. In questo caso non dovrà essere effettuata alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

 

Smart-working per lavoratori/genitori di figlio minori di 14 anni

Viene prorogato al 30 giugno 2023 il termine entro il quale i genitori lavoratori dipendenti, del settore privato, con figli minori di 14 anni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che l’altro genitore sia un lavoratore non beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.

REGIONE TOSCANA:
Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021

REGIONE EMILIA-ROMAGNA:
Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato.

REGIONE LOMBARDIA:
Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.

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