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Il collocamento obbligatorio – I punti di attenzione

Stretta di mano tra due persone in un concessionario con un'auto bianca sullo sfondo, simbolo di un accordo per l'uso promiscuo dell'auto.

Il 31 gennaio è alle porte: scatta il termine per la compilazione del prospetto informativo obbligatorio.
Parliamo, come noto, della legge n°68/1999 che disciplina l’inserimento lavorativo “mirato” di persone con disabilità, favorendo un accesso al mercato del lavoro, calibrato sulle loro attitudini e capacità, in assenza del quale l’introduzione risulterebbe altrimenti difficoltosa.

L’obbligo del prospetto informativo e più in generale del collocamento riguarda le imprese con più di 14 dipendenti computabili.
Il calcolo del numero delle persone con disabilità da assumere si basa sul computo, tra i dipendenti, di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

Abbiamo pensato di fare chiarezza utilizzando uno schema di “domanda / risposta”, quale ausilio pratico per rispondere ad eventuali dubbi.
Cominciamo

Partiamo dalle basi. Chi sono i soggetti che meritano tutela ai sensi della legge n°68/1999?

La disciplina del collocamento obbligatorio prevede l’inclusione di invalidi civili (riconosciuti da apposita commissione medica) con percentuale superiore al 45%, ma considera altresì altre categorie quali gli invalidi del lavoro (con almeno il 33% di invalidità accertata) non vedenti, sordomuti, nonché alcune specifiche categorie professionali.

Quando scatta l’obbligo?
In rapporto al numero degli addetti dell’impresa sono riservate determinate quote di riserva che devono essere obbligatoriamente collocati.
Lo schema è semplice:
– Nessun obbligo fino a 14 dipendenti computabili;
– dai 15 ai 35 lavoratori computabili è necessario assumere 1 lavoratore disabile, che si estende a 2 nella fascia da 36 a 50 dipendenti.
– Le aziende con più di 50 dipendenti computabili devono, invece, riservare il 7% dei posti in favore delle categorie protette.

Come si calcola la quota di riserva?
La base occupazionale per il computo della quota di riserva, è definita conteggiando tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, escludendo specifiche categorie. Segue una identificazione tabellare delle esclusioni che, siamo certi, vi darà una importante mano.

Categoria di lavoratori / settore

Condizione di esclusione dal computo dimensionale

Apprendisti

Sempre esclusi dai limiti numerici, inclusa quota di riserva

Tempo determinato ≤ 6 mesi

Esclusi

Tempo determinato > 6 mesi sostitutivi

Esclusi

Tempo determinato > 6 mesi non sostitutivi

Si computano

Somministrati (agenzia e utilizzatore)

Non computati in nessuno dei due organici

Dirigenti

Esclusi; individuazione secondo CCNL

Lavoratori a domicilio

Esclusi

Telelavoratori ex art. 23 D.Lgs. 80/2015

Esclusi se il contratto discende da accordi collettivi qualificati

Lavoratori assunti per attività all’estero

Esclusi per la durata dell’attività all’estero

Operai agricoli stagionali

Esclusi fino a 180 giornate annue

Soci di cooperative di produzione e lavoro

Esclusi

Personale di cantiere e addetti al trasporto (edilizia)

Esclusi solo per il periodo di attività del cantiere

Personale viaggiante/navigante trasporto aereo, marittimo, terrestre

Esclusi; include lavoratori mobili con attività itinerante ≥ 51% orario settimanale

Personale viaggiante autotrasporto

Esclusi

Personale aree operative impianti a fune

Esclusi

Personale di sottosuolo e movimentazione minerale (minerario)

Esclusi

Lavoratori distaccati (presso distaccatario)

Esclusi dall’organico del distaccatario; disabile distaccato conta nella quota della provincia di assunzione

Lavoratori divenuti inabili (≥ 60%) o invalidi da infortunio/malattia prof. (>33%)

Esclusi dal computo

Invalidi civili assunti fuori dal collocamento obbligatorio

Esclusi

Orfani e coniugi superstiti già assunti al 18.1.2000

Esclusi entro i limiti percentuali previsti

Lavoratori di partiti politici, sindacati, certe ONLUS

Esclusi, salvo personale tecnico‑esecutivo e amministrativo che si computa

Addetti vigilanza/prevenzione/primo intervento antincendio

Esclusi, se attività esclusiva di vigilanza e possesso requisiti per porto d’armi (escluso personale amministrativo)

Autore: Dott. Dario Ceccato

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