Prospetto informativo disabili 2026

Entro gennaio 2026 dovrà essere compilato il Prospetto informativo disabili, previsto dall’articolo 9, comma 6, della Legge n. 68/1999.
Vediamo le modalità di redazione del prospetto, da effettuare esclusivamente in modalità telematica, e le principali novità normative e interpretative intervenute nel corso del 2025.
Sono tenuti all’adempimento tutti i datori di lavoro pubblici e privati che occupano, su base nazionale, almeno 15 dipendenti computabili, qualora, entro il 31 dicembre 2025, siano intervenute variazioni dell’organico tali da modificare l’obbligo di assunzione o il calcolo della quota di riserva.
Il calcolo dell’organico deve essere effettuato con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2025.
Contenuto del Prospetto informativo
Nel Prospetto informativo il datore di lavoro è tenuto a rappresentare la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità e/o appartenenti alle categorie protette, indicando altresì i posti di lavoro e le mansioni disponibili per la copertura della quota di riserva.
In particolare, devono essere indicati:
- il numero complessivo dei lavoratori occupati;
- il numero e i dati dei lavoratori già inseriti nella quota di riserva;
- i posti disponibili e le mansioni destinabili ai lavoratori disabili;
- le eventuali compensazioni territoriali, in caso di aziende con più unità produttive, ricordando che tali compensazioni non sono cumulabili con l’esonero parziale.
L’obiettivo dell’adempimento è quello di consentire al Centro per l’Impiego – Ufficio Collocamento mirato di disporre di tutte le informazioni necessarie per favorire inserimenti lavorativi coerenti con le esigenze aziendali e le caratteristiche delle persone interessate.
Il Prospetto deve essere compilato e trasmesso tramite il portale del Ministero del Lavoro, accessibile con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Questo è il link:
https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome.
A seguito dell’invio, il sistema rilascia una ricevuta che costituisce prova dell’avvenuto adempimento, salvo prova di falso.
Quota di riserva
La quota di riserva, prevista dall’articolo 3 della Legge n. 68/1999, è determinata in funzione della dimensione occupazionale dell’azienda e comporta l’obbligo di assumere:
- 1 lavoratore disabile, se l’organico è compreso tra 15 e 35 dipendenti a tempo indeterminato;
- 2 lavoratori disabili, se l’organico è compreso tra 36 e 50 dipendenti a tempo indeterminato;
- il 7% dei lavoratori occupati, se l’organico supera i 50 dipendenti a tempo indeterminato.
Lavoratori computabili nella base di calcolo
Rientrano nella base di computo tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.
I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario in essere al 31 dicembre dell’anno precedente, mediante il rapporto tra il monte ore complessivo dei part-time e l’orario pieno previsto dal CCNL applicato. Le frazioni superiori a 0,50 sono arrotondate all’unità.
Nel caso di variazioni dell’orario di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore è computato sulla base dell’orario posseduto al 31 dicembre.
Per i lavoratori intermittenti, il computo avviene in proporzione alle ore effettivamente svolte in ciascun semestre, ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2015.
Lavoratori esclusi dalla base di computo
Non rientrano nel calcolo della quota di riserva, tra gli altri:
- i lavoratori disabili già occupati ai sensi della Legge n. 68/1999;
- i lavoratori disabili non assunti tramite il collocamento mirato, in presenza dei requisiti di invalidità previsti dalla legge;
- i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
- i lavoratori assunti a termine in sostituzione di personale assente;
- i lavoratori divenuti inabili per infortunio o malattia, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa;
- dirigenti, apprendisti, tirocinanti e stagisti;
- lavoratori somministrati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di partita IVA;
- lavoratori acquisiti per cambio appalto, per la durata dell’appalto stesso;
- lavoratori operanti esclusivamente all’estero;
- lavoratori in telelavoro, nei casi e nei limiti previsti dagli accordi collettivi;
- personale addetto a lavorazioni a rischio elevato con premio INAIL pari o superiore al 60 per mille;
- personale non amministrativo impiegato in servizi di polizia, protezione civile e vigilanza privata;
- lavoratori distaccati da altra azienda;
- ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato, secondo l’orientamento giurisprudenziale.
Sospensione degli obblighi
Gli obblighi di assunzione sono sospesi nei confronti delle imprese che si trovano in situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o che ricorrono a CIGS o contratti di solidarietà difensiva, secondo quanto previsto dalla Legge n. 68/1999 e dal D.P.R. n. 333/2000.
Resta comunque fermo l’obbligo di trasmissione del Prospetto informativo, anche in presenza della sospensione.
Incorporazione societaria
Nel caso di incorporazione societaria con effetto dal 1° gennaio, la società incorporata non è tenuta all’invio del Prospetto informativo. L’obbligo ricade, se sussistente, sulla società incorporante, con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre precedente.
Regime sanzionatorio
L’omesso invio del Prospetto informativo entro il termine previsto comporta una sanzione amministrativa pari a 702,43 euro, incrementata di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo successivo al 2 febbraio 2026.
In caso di mancata copertura della quota di riserva, la sanzione è pari a 196,05 euro per ciascun giorno di inadempimento, applicabile trascorsi 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo.
È prevista la possibilità di regolarizzazione mediante diffida, con riduzione della sanzione a un quarto dell’importo ordinario.
Convenzioni per l’inserimento lavorativo
La Legge n. 198/2025 ha modificato l’articolo 12-bis della Legge n. 68/1999, ampliando significativamente l’ambito delle convenzioni di inserimento lavorativo.
Dal 2026, i datori di lavoro privati con oltre 50 dipendenti possono coprire fino al 60% della quota di riserva mediante convenzioni con cooperative sociali, imprese sociali, enti del Terzo settore, società benefit o datori di lavoro non obbligati, cui vengono affidate commesse di lavoro finalizzate all’assunzione di lavoratori disabili con particolari difficoltà di inserimento.
Le convenzioni devono prevedere:
- un piano personalizzato di inserimento;
- una durata minima di tre anni;
- un valore della commessa congruo rispetto ai costi contrattuali;
- l’assunzione contestuale dei lavoratori disabili.
È inoltre prevista la possibilità di ricorrere al distacco temporaneo purché espressamente disciplinato nella convenzione.
Autore: Dott. Roberto Camera