Rinnovato il CCNL Metalmeccanica Industria

Il 22 novembre 2025 è stato sottoscritto, tra Fedemeccanica-Assistal e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, l’accordo di rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria, con efficacia fino al 30 giugno 2028. Di seguito le innovazioni principali introdotte dall’intesa.
RETRIBUZIONE
È stato definito un incremento medio mensile, riferito al livello C3, pari a 205,32 euro. La prima tranche di 27,70 euro è già stata riconosciuta dal 1° giugno 2025.
Queste le quote di aumento e le relative scadenze:
- 27,70 euro, già stata riconosciuta dal 1° giugno 2025;
- 53,17 euro dal 1° giugno 2026;
- 59,58 euro dal 1° giugno 2027;
- 64,87 euro dal 1° giugno 2028.
MANSIONI
Scatta l’inquadramento al livello superiore qualora il lavoratore svolga compiti di livello più alto per:
- 60 giorni consecutivi oppure 120 giorni non consecutivi in un anno, o ancora 6 mesi non consecutivi in tre anni;
- 4 mesi continuativi oppure 9 mesi non continuativi in tre anni nei casi di passaggio ai livelli B1, B2, B3 e A1.
ORARIO DI LAVORO
Le ore annue utilizzabili per l’orario plurisettimanale aumentano a 96. La modulazione può riguardare l’intera azienda, singoli reparti o gruppi di lavoratori. Rimane valido il limite di 48 ore settimanali come media annua.
Inoltre, il plafond complessivo tra plurisettimanale e straordinario sale a:
- 128 ore per le aziende sopra i 200 addetti;
- 136 ore per quelle fino a 201 lavoratori.
Le maggiorazioni per le ore oltre l’orario contrattuale settimanale crescono dell’8% (onnicomprensivo) a partire dall’81ª ora.
FORMAZIONE
Si aggiungono 4 ore di formazione rispetto alle 24 già previste, quando il lavoratore rientra dopo un’assenza continuativa pari o superiore a 5 mesi per congedo di maternità o paternità, congedo parentale, ovvero pari o superiore a 6 mesi per malattia, infortunio, congedo straordinario L. 104, CIGS o trasferimento.
PERMESSI
Pur restando invariato il totale dei Permessi annui retribuiti, i PAR collettivi salgono a 7 giorni annui, con conseguente diminuzione dei PAR utilizzabili individualmente.
Per i PAR individuali il preavviso minimo passa a 7 giorni, fermo il limite massimo di assenze contemporanee pari al 6% degli addetti al turno.
È prevista anche la possibilità di richiedere PAR senza preavviso fino a tre volte l’anno per eventi imprevisti rilevanti.
I permessi non utilizzati nell’anno di maturazione confluiscono in un conto ore individuale e restano fruibili per ulteriori 24 mesi.
Per i lavoratori non siderurgici impegnati in turni di 18 o più turni settimanali (con notturno) è riconosciuto, dal 1° gennaio 2027, un permesso aggiuntivo di 4 ore annue, proporzionato all’anzianità di servizio e assorbibile fino a concorrenza di eventuali riduzioni aziendali.
Per chi opera in turnazioni di 21 turni settimanali (con notturno) è previsto, dal 1° gennaio 2028, un ulteriore permesso annuo di 4 ore con le medesime modalità.
ASPETTATIVA
Nelle imprese con oltre 150 dipendenti, i lavoratori migranti con almeno 5 anni di anzianità potranno richiedere, una volta ogni tre anni, un’aspettativa non frazionabile da 1 a 2 mesi per ricongiungimento familiare nel Paese d’origine.
La domanda va presentata in forma scritta; l’azienda può accoglierla o respingerla per esigenze tecnico-organizzative. In ogni caso, non potrà assentarsi contemporaneamente più dell’1% dei dipendenti dell’unità produttiva.
CONGEDI PARENTALI
Dal 2026 vengono introdotti 3 giorni annui di permesso per malattia dei figli fino a 4 anni, con indennità a carico azienda pari all’80% del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito lavorando.
Il dipendente dovrà comunicare l’assenza entro due ore dall’inizio del turno e presentare il certificato entro i due giorni lavorativi successivi. Il permesso non è fruibile nello stesso giorno da entrambi i genitori e non si cumula con eventuali benefici aggiuntivi già previsti in azienda.
COMPORTO
Dal 2026, per i lavoratori con disabilità certificata (D.Lgs. 62/2024, L. 104/1992 e L. 68/1999), al superamento del periodo di comporto (breve o prolungato) spetteranno ulteriori periodi di conservazione del posto:
- 30 giorni in più con anzianità fino a 3 anni;
- 45 giorni in più con anzianità oltre 3 anni e fino a 6;
- 60 giorni in più con anzianità superiore a 6 anni.
Durante tali periodi è prevista un’integrazione economica aziendale fino all’80% della retribuzione normale.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Per le assunzioni a termine che superano i 12 mesi complessivi (quando la causale è obbligatoria), sono previste le seguenti motivazioni:
- inserimento di lavoratori con più di 50 anni;
- inserimento di lavoratori sotto i 35 anni che rientrino in una delle condizioni seguenti:
- assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- convivenza da soli con una o più persone a carico;
- assunzione di lavoratori che abbiano beneficiato di CIGS per almeno sei mesi o risultino disoccupati da almeno sei mesi;
- utilizzo di personale nei periodi legati a mostre o fiere, compresi tra i 15 giorni precedenti e i 15 successivi all’evento;
- impiego in attività di coordinamento di progetti con durata definita;
- impiego per commesse, ordini o incarichi con natura temporanea, includendo i casi in cui, per ritardi del committente o cause esterne, l’attività si prolunghi oltre i tempi previsti, generando bisogno aggiuntivo di personale fino al completamento della commessa anche tramite scorrimento interno.
Queste causali sono utilizzabili per contratti fino a 24 mesi, nonché per proroghe o rinnovi che portino il rapporto oltre i 12 mesi.
Dal 2027, l’uso delle causali sarà possibile solo se l’azienda avrà stabilizzato a tempo indeterminato almeno il 20% dei lavoratori a termine cessati nell’anno. Non rientrano nel conteggio i rapporti conclusi per recesso durante la prova, dimissioni per giusta causa e licenziamento per giusta causa.
SOMMINISTRAZIONE
Restando invariati i limiti di legge sulla somministrazione a tempo indeterminato.
Dal 2026 i lavoratori in somministrazione a tempo indeterminato che abbiano operato nella stessa azienda, con mansioni dello stesso livello e categoria legale, per oltre 48 mesi complessivi (anche non continuativi), maturano il diritto all’assunzione a tempo indeterminato presso l’impresa utilizzatrice.
Per tale calcolo si considerano esclusivamente le missioni svolte dal 1° gennaio 2026.
WELFARE
Dal 2026 il valore degli strumenti di welfare a disposizione dei lavoratori sale a 250 euro annui, spendibili entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Limitatamente al 2026, l’erogazione dovrà avvenire entro febbraio, sempre sotto forma di welfare.
Autore: Dott. Roberto Camera