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Rinnovato il CCNL Metalmeccanica Industria

Stretta di mano tra due persone in un concessionario con un'auto bianca sullo sfondo, simbolo di un accordo per l'uso promiscuo dell'auto.

Il 22 novembre 2025 è stato sottoscritto, tra Fedemeccanica-Assistal e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, l’accordo di rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria, con efficacia fino al 30 giugno 2028. Di seguito le innovazioni principali introdotte dall’intesa.

RETRIBUZIONE

È stato definito un incremento medio mensile, riferito al livello C3, pari a 205,32 euro. La prima tranche di 27,70 euro è già stata riconosciuta dal 1° giugno 2025.

Queste le quote di aumento e le relative scadenze:

  • 27,70 euro, già stata riconosciuta dal 1° giugno 2025;
  • 53,17 euro dal 1° giugno 2026;
  • 59,58 euro dal 1° giugno 2027;
  • 64,87 euro dal 1° giugno 2028.

MANSIONI
Scatta l’inquadramento al livello superiore qualora il lavoratore svolga compiti di livello più alto
per:

  • 60 giorni consecutivi oppure 120 giorni non consecutivi in un anno, o ancora 6 mesi non consecutivi in tre anni;
  • 4 mesi continuativi oppure 9 mesi non continuativi in tre anni nei casi di passaggio ai livelli B1, B2, B3 e A1.

ORARIO DI LAVORO

Le ore annue utilizzabili per l’orario plurisettimanale aumentano a 96. La modulazione può riguardare l’intera azienda, singoli reparti o gruppi di lavoratori. Rimane valido il limite di 48 ore settimanali come media annua.

Inoltre, il plafond complessivo tra plurisettimanale e straordinario sale a:

  • 128 ore per le aziende sopra i 200 addetti;
  • 136 ore per quelle fino a 201 lavoratori.

Le maggiorazioni per le ore oltre l’orario contrattuale settimanale crescono dell’8% (onnicomprensivo) a partire dall’81ª ora.

FORMAZIONE
Si aggiungono 4 ore di formazione rispetto alle 24 già previste
, quando il lavoratore rientra dopo un’assenza continuativa pari o superiore a 5 mesi per congedo di maternità o paternità, congedo parentale, ovvero pari o superiore a 6 mesi per malattia, infortunio, congedo straordinario L. 104, CIGS o trasferimento.

PERMESSI

Pur restando invariato il totale dei Permessi annui retribuiti, i PAR collettivi salgono a 7 giorni annui, con conseguente diminuzione dei PAR utilizzabili individualmente.

Per i PAR individuali il preavviso minimo passa a 7 giorni, fermo il limite massimo di assenze contemporanee pari al 6% degli addetti al turno.

È prevista anche la possibilità di richiedere PAR senza preavviso fino a tre volte l’anno per eventi imprevisti rilevanti.

I permessi non utilizzati nell’anno di maturazione confluiscono in un conto ore individuale e restano fruibili per ulteriori 24 mesi.

Per i lavoratori non siderurgici impegnati in turni di 18 o più turni settimanali (con notturno) è riconosciuto, dal 1° gennaio 2027, un permesso aggiuntivo di 4 ore annue, proporzionato all’anzianità di servizio e assorbibile fino a concorrenza di eventuali riduzioni aziendali.

Per chi opera in turnazioni di 21 turni settimanali (con notturno) è previsto, dal 1° gennaio 2028, un ulteriore permesso annuo di 4 ore con le medesime modalità.

ASPETTATIVA

Nelle imprese con oltre 150 dipendenti, i lavoratori migranti con almeno 5 anni di anzianità potranno richiedere, una volta ogni tre anni, un’aspettativa non frazionabile da 1 a 2 mesi per ricongiungimento familiare nel Paese d’origine.

La domanda va presentata in forma scritta; l’azienda può accoglierla o respingerla per esigenze tecnico-organizzative. In ogni caso, non potrà assentarsi contemporaneamente più dell’1% dei dipendenti dell’unità produttiva.

CONGEDI PARENTALI

Dal 2026 vengono introdotti 3 giorni annui di permesso per malattia dei figli fino a 4 anni, con indennità a carico azienda pari all’80% del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito lavorando.

Il dipendente dovrà comunicare l’assenza entro due ore dall’inizio del turno e presentare il certificato entro i due giorni lavorativi successivi. Il permesso non è fruibile nello stesso giorno da entrambi i genitori e non si cumula con eventuali benefici aggiuntivi già previsti in azienda.

COMPORTO

Dal 2026, per i lavoratori con disabilità certificata (D.Lgs. 62/2024, L. 104/1992 e L. 68/1999), al superamento del periodo di comporto (breve o prolungato) spetteranno ulteriori periodi di conservazione del posto:

  • 30 giorni in più con anzianità fino a 3 anni;
  • 45 giorni in più con anzianità oltre 3 anni e fino a 6;
  • 60 giorni in più con anzianità superiore a 6 anni.

Durante tali periodi è prevista un’integrazione economica aziendale fino all’80% della retribuzione normale.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Per le assunzioni a termine che superano i 12 mesi complessivi (quando la causale è obbligatoria), sono previste le seguenti motivazioni:

  1. inserimento di lavoratori con più di 50 anni;
  2. inserimento di lavoratori sotto i 35 anni che rientrino in una delle condizioni seguenti:
  • assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • convivenza da soli con una o più persone a carico;
  1. assunzione di lavoratori che abbiano beneficiato di CIGS per almeno sei mesi o risultino disoccupati da almeno sei mesi;
  2. utilizzo di personale nei periodi legati a mostre o fiere, compresi tra i 15 giorni precedenti e i 15 successivi all’evento;
  3. impiego in attività di coordinamento di progetti con durata definita;
  4. impiego per commesse, ordini o incarichi con natura temporanea, includendo i casi in cui, per ritardi del committente o cause esterne, l’attività si prolunghi oltre i tempi previsti, generando bisogno aggiuntivo di personale fino al completamento della commessa anche tramite scorrimento interno.

Queste causali sono utilizzabili per contratti fino a 24 mesi, nonché per proroghe o rinnovi che portino il rapporto oltre i 12 mesi.

Dal 2027, l’uso delle causali sarà possibile solo se l’azienda avrà stabilizzato a tempo indeterminato almeno il 20% dei lavoratori a termine cessati nell’anno. Non rientrano nel conteggio i rapporti conclusi per recesso durante la prova, dimissioni per giusta causa e licenziamento per giusta causa.

SOMMINISTRAZIONE

Restando invariati i limiti di legge sulla somministrazione a tempo indeterminato.

Dal 2026 i lavoratori in somministrazione a tempo indeterminato che abbiano operato nella stessa azienda, con mansioni dello stesso livello e categoria legale, per oltre 48 mesi complessivi (anche non continuativi), maturano il diritto all’assunzione a tempo indeterminato presso l’impresa utilizzatrice.

Per tale calcolo si considerano esclusivamente le missioni svolte dal 1° gennaio 2026.

WELFARE
Dal 2026 il valore degli strumenti di welfare a disposizione dei lavoratori sale a 250 euro annui, spendibili entro il 31 maggio dell’anno successivo
.

Limitatamente al 2026, l’erogazione dovrà avvenire entro febbraio, sempre sotto forma di welfare.

Autore: Dott. Roberto Camera

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