Tassazione fringe benefit: dal 2025 nuovo regime fiscale per l’uso promiscuo delle auto aziendali. Facciamo il punto.

A partire dal 2025, il regime fiscale applicabile ai fringe benefit derivanti dall’uso promiscuo delle auto aziendali è stato oggetto di una netta revisione.
Come noto il comma 48 della legge di stabilità (legge n°207/2024) ha introdotto una previsione di innalzamento del fringe benefit auto (forfettario 50% della percorrenza media di 15.000,00 km a prescindere dai grammi di co2 prodotti) nel caso di concessione di veicoli endotermici immatricolati nel 2025 e conferiti ai dipendenti nel medesimo anno.
La Legge 24 aprile 2025, n. 60, in conversione al D.L. 28 febbraio 2025, n. 19 (cosiddetto “Decreto Bollette”), introduce una clausola di salvaguardia (come peraltro già il governo Conte, con la legge di bilancio 2020, aveva introdotto in prima modifica del calcolo del fringe) per quanto agli autoveicoli ordinati prima del 31.12.2024 ma consegnati entro il 30.06.2025 (in applicazione, se vogliamo, di un legittimo affidamento delle imprese rispetto alle scelte effettuate nel 2024 in relazione al cambio flotta aziendale).
Quadro normativo attuale
La Legge n. 60/2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2025, n. 98.
Il nuovo sistema si innesta su un percorso di progressiva revisione iniziato con la Manovra di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), che aveva già modificato l’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR. Il legislatore ha forse inteso semplificare il sistema fiscale e incentivare la mobilità sostenibile, ridefinendo la base imponibile del benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo (sia per finalità lavorative sia personali).
Il nuovo sistema di tassazione (in vigore dal 1° gennaio 2025)
Dal 1° gennaio 2025, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, la quota imponibile del fringe benefit è pari al 50% del costo chilometrico annuo, calcolato sulla base delle tabelle ACI pubblicate entro il 31 dicembre di ogni anno. Tale valore è determinato convenzionalmente moltiplicando il costo chilometrico ACI per una percorrenza di 15.000 km annui.
Fanno eccezione i veicoli a trazione esclusivamente elettrica e quelli ibridi plug-in, per i quali si applicano percentuali ridotte (rispettivamente 10% e 20%), coerentemente con gli obiettivi ambientali perseguiti dal legislatore.
Regime transitorio e clausola di salvaguardia
Durante l’iter parlamentare di conversione, dopo una particolare sollecitazione da parte delle associazioni di categoria, è stato introdotto il comma 2-bis all’art. 6 del D.L. 19/2025. Tale disposizione stabilisce che per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il 30 giugno 2025, continua ad applicarsi il regime previgente, basato sulle emissioni di CO₂.
Questa misura transitoria, è volta a garantire una transizione graduale, tutelando le situazioni in essere al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
Confronto tra la normativa previgente e quella attuale
Cerchiamo dunque di comprendere quale benefit applicare a seconda delle diverse tipologie di consegna dell’autoveicolo (e della sua immatricolazione o della sua “motorizzazione”)
Regime fino al 31 dicembre 2024:
Il fringe benefit era calcolato applicando, al valore del benefit definito dalle tabelle ACI, una percentuale variabile in funzione delle emissioni CO₂, con soglie progressive, in particolare:
- 25% per i veicoli con emissioni non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km di Co2);
- 30% per emissioni superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- 50% con emissioni da 160 g/km a 190 g/km;
- 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km.
Regime dal 1° gennaio 2025 (autovetture immatricolare 2025 consegnate 2025):
Le nuove percentuali, differenziate in base all’alimentazione, sono così definite:
- Veicoli elettrici: 10%
- Veicoli ibridi plug-in: 20%
- Altre tipologie di alimentazione (benzina, diesel, GPL, metano, ibridi non plug-in): 50%
Tutte le percentuali si applicano al costo chilometrico ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000 km.
Auto immatricolate nel 2024 o prima ma consegnate nel 2025
Si dovrà applicare il c.d. valore normale già citato dalla risoluzione 46/E dell’Agenza delle Entrate del 2020. In effetti l’amministrazione finanziaria ha precisato come “il valore normale del servizio è ridotto della parte riferibile all’interesse del datore di lavoro e delle somme trattenute al dipendente”.
Trattenute in busta paga e riduzione del valore imponibile
Nel caso in cui il dipendente partecipi al sostenimento dei costi del veicolo (es. con trattenute in busta paga per l’uso privato), tali somme devono essere detratte dal valore imponibile del fringe benefit.
Cosa accade ora quindi?
Le nuove disposizioni hanno tre riflessi significativi:
- Per le imprese, è necessario rivedere le policy aziendali in materia di assegnazione dei veicoli, valutando l’impatto fiscale in base alla tipologia di alimentazione.
- Per i lavoratori, l’uso di auto elettriche o ibride plug-in comporta un vantaggio fiscale diretto, con un minor carico in busta paga.
- Per i contratti in essere, è cruciale verificare la data dell’ordine e dell’assegnazione del veicolo, vista la ratifica della clausola di salvaguardia, per determinare il corretto regime applicabile.
La riforma del 2025, con il passaggio da un sistema basato sulle emissioni di CO₂ a uno fondato sul tipo di alimentazione, crea un netto spartiacque rispetto alla precedente normativa, con l’intento (sembrerebbe) di promuovere la mobilità sostenibile.
Tuttavia, l’iniziale assenza di una disciplina transitoria ha generato moltissime incertezze interpretative, solo in parte sanate con l’introduzione della clausola di salvaguardia. È auspicabile che l’Agenzia delle Entrate fornisca ulteriori chiarimenti operativi per garantire un’applicazione uniforme della normativa.
Salvo ulteriori interventi normativi, a partire dal 2026 il nuovo sistema entrerà a pieno regime, premiando fiscalmente le scelte orientate verso veicoli a basso impatto ambientale.
Fatta salva, chiaramente, la “ricarica” domestica. Quella, chissà perché, all’Agenzia delle entrate non piace.
Come ribadito a telefisco 2025 (04.02.2025) l’amministrazione finanziaria ha ribadito la sua totale contrarietà al rimborso del costo dei khw sostenuti da chi sia aggiudicatario di un autoveicolo elettrico e ricarichi nel proprio domicilio (confermando la precedente posizione di cui alla risposta AE n°421/2023).
Non solo: quei mezzi che consumano carburante come certi ragazzotti nelle osterie venete costeranno meno del 2024 (ricordiamoci che sopra i 190 grammi di Co2 per km il benefit era fissato al 60% della percorrenza media di 15.000,00 km – oggi è stabilito al 50%).
Altro che transizione energetica.
Autore: Dott. Dario Ceccato