Formazione dell’apprendista – Onere della prova in capo al datore di lavoro

Il contratto di apprendistato rappresenta da anni uno degli strumenti principali per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Tuttavia, la sua validità è subordinata al rispetto puntuale di una componente spesso sottovalutata: la formazione obbligatoria.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza – da ultimo il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 496/2025 – è onere esclusivo del datore di lavoro provare l’effettiva erogazione della formazione all’apprendista.
In caso di inadempimento formativo sostanziale – inteso come assenza totale o grave carenza di attività formativa, sia teorica che pratica – il contratto di apprendistato può essere convertito ab origine in un contratto a tempo indeterminato ordinario. La ratio di tale orientamento risiede nella natura mista del contratto, che non è solo lavorativa ma anche e soprattutto formativa, come espressamente stabilito dall’art. 41, comma 1, del D.L.vo n. 81/2015.
L’apprendistato, infatti, non può essere utilizzato come semplice forma di lavoro subordinato. È invece un percorso di inserimento professionale regolato da un progetto formativo ben definito, che deve tradursi in azioni concrete e documentabili.
COSA DEVE FARE L’AZIENDA
Il datore di lavoro deve riuscire a dimostrare l’assolvimento degli obblighi grazie ad un impianto documentale e testimoniale. In particolare, dovrà raccogliere e conservare una serie di documenti:
- Piano formativo individuale redatto in forma scritta (allegato al contratto);
- Attestato di frequenza regionale a corsi di formazione esterna obbligatori;
- Documentazione di corsi di formazione sulla sicurezza;
- Registro della formazione interna, con i seguenti dati:
- Data e ora della formazione;
- Argomenti trattati;
- Attività pratiche svolte;
- firma dell’apprendista e del tutor.
- Verbali di incontri formativi e attestati interni.
Una documentazione di questo tipo può prevalere rispetto a dichiarazioni dell’apprendista che tendono a sminuire l’attività formativa ricevuta.
In definitiva, è raccomandabile seguire i seguenti punti:
- La documentazione formativa non può essere improvvisata o generica: deve essere strutturata, firmata e coerente;
- Il registro della formazione interna è fondamentale e deve essere aggiornato con precisione;
- La formazione esterna va tracciata con attestazioni ufficiali;
- La presenza di un tutor qualificato e coinvolto deve essere tangibile, anche tramite testimonianze.
In caso contrario, l’azienda rischia sanzioni amministrative, contenziosi giudiziari e il disconoscimento del contratto di apprendistato, con tutte le conseguenze retributive e contributive connesse.
CHECKLIST della documentazione formativa per l’Apprendistato Professionalizzante
Questa checklist aiuta il datore di lavoro a predisporre e conservare la documentazione necessaria per dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività formativa:
Documenti contrattuali
- Contratto di apprendistato firmato
- Piano formativo individuale allegato al contratto (firmato da datore, apprendista e tutor)
Formazione interna
- Registro formazione interna (dettagliato con firma e date)
- Verbali di incontri formativi (contenuti, date, firme partecipanti)
- Attestati di partecipazione a corsi interni
- Elenco tutor aziendali nominati con CV e mansioni
- Evidenze pratiche dell’affiancamento (es. report attività, foto, documenti operativi)
Formazione esterna
- Iscrizione ai corsi finanziati dalla Regione o da enti accreditati
- Attestati di frequenza a corsi esterni (indicazione monte ore e programma svolto)
- Registri di presenza forniti dall’ente formatore
Obblighi trasversali
- Formazione sulla sicurezza (ai sensi del D.L.vo n. 81/2008)
- Documentazione di valutazione periodica dell’apprendimento (test, colloqui, schede valutative)
Per completezza di informazione, alleghiamo la bozza di un possibile registro per la formazione interna dell’apprendista.
Modello di Registro della Formazione Interna dell’apprendista
ai sensi dell’articolo 41 del D.L.vo n. 81/2015 e delle prassi ispettive
Data | Durata (h) | Argomento trattato | Metodo (lezione, affiancamento, esercitazione) | Tutor/Formatore | Firma Apprendista | Firma Tutor |
Note
- Il registro deve essere aggiornato in tempo reale e firmato a ogni sessione.
- Le attività devono essere coerenti con il piano formativo individuale e articolate su almeno 120 ore annuali.
- I documenti devono essere conservati per almeno 5 anni anche dopo la cessazione del rapporto.
Autore: Dott. Roberto Camera