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03 Luglio 2025 | Approfondimenti tecnici

L’agevolazione under 35. Siamo nel mondo di One Piece.

Madre lavoratrice che aiuta la figlia a comprendere una determinata materia

Voglio raccontarvi un’avventura.

Le vicissitudini del c.d. “Decreto Coesione” (DL n°60/2024, convertito in legge n°95/2024) sono infatti un mix di montagne russe, dietrofrónt, incertezze e colpi di scena che solo un episodio di One Piece potrebbe offrirci.

Sapevamo che superata la linea rossa avremmo trovato difficoltà e dilemmi ma, francamente, questo sembra eccessivo anche a noi “navigatori” del diritto.

La pubblicazione, in data 9 maggio 2025, dei decreti interministeriali applicativi delle previsioni di cui all’art 22 (agevolazioni under 35) e art. 23 (bonus donne) del Decreto Coesione, unitamente alla pubblicazione della circolare INPS n°90 del 12 maggio 2025 avrebbero dovuto rappresentare l’epilogo di questo viaggio giuridico. Ma, come tradizione vuole, c’è già spazio per nuovi orizzonti, oggi impersonificati dallo “scoglio” (i termini marinareschi abbondano), del messaggio INPS n°1935 del 18 giugno 2025.

Ora, cappello di paglia in testa, cerchiamo di affrontare il “nuovo mondo” e analizziamo cosa sta succedendo. Anche qui incontreremo ostacoli (pirati) di grande levatura, questioni geopolitiche (ministeriali, UE, INPS) sulle quali dovremmo cercare di galleggiare.

Il decreto Coesione ed il suo burrascoso iter 

Lo so, l’argomento è stato trattato più volte da chi scrive ma, per meglio comprendere la vicissitudine normativa, è bene ricostruire ogni singola tappa:

07 maggio 2024. Pubblicazione del DL n°60/2024 il quale, come noto, introduce: con l’articolo 22 un classico bonus “under” (questa volta anni 35) e con l’articolo 23 concede un “bonus donne” che trae spunto (ma solo con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato) da quanto già disposto dall’art 4 comma 8-11 della Legge 92/2012.

Tralasciando il fatto che si tratta di un decreto legge (necessità e urgenza?), l’impianto è abbastanza noto.

Under 35  – Art. 22
non aver mai lavorato a tempo indeterminato
possibilità di fruire dell’agevolazione per le assunzioni e trasformazioni che decorrono dal 01 settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025

 

L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art 31 del d.lgs 150/2015
Mancata effettuazione, nei sei mesi precedenti l’assunzione, di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi ex L. n°223/1991 nella medesima unità produttiva
Nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non licenziare per giustificato motivo oggettivo lavoratori assunti con l’esonero o impiegati nella medesima qualifica e nella stessa unità produttiva
Classica subordinata (comma 11) all’autorizzazione della Commissione Europea

I valori economici sono interessanti.

Per quanto concerne il c.d. Bonus Giovani (under 35) la riduzione contributiva è riconosciuta fino al limite massimo di 500,00 euro mensili per 24 mesi con una elevazione, per quanto alle zone economiche speciali (ZES), a 650 euro mensili per 24 mesi.

6 luglio 2024. Conversione del decreto in legge n°157/2024.

12 dicembre 2024. Ad oltre 7 mesi dalla pubblicazione del decreto legge assistiamo alla richiesta di “pre-notification contacts” da parte dell’Italia alla Commissione Ue per l’autorizzazione alle agevolazioni del “youth bonus”.

31 gennaio 2025.Autorizzazione della Commissione UE per 1,1 miliardi di euro.

Marzo 2025. Con ordine

  • Pubblicazione del primo decreto interministeriale il quale non consentiva la fruizione dell’agevolazione dal 1° settembre 2024 e rimandava ad una procedura INPS preventiva ed inesistente;
  • Revoca dopo pochi giorni dello stesso;
  • Successivi passaggi per comprendere come superare l’ostacolo UE.

I decreti interministeriali del 9 maggio 2025

Dopo aver solcato i “mari” e cavalcato le “onde” giuridiche, il 9 maggio vedono luce i decreti attuativi (ma la pubblicazione in gazzetta? Mistero).

Per quanto riguarda il c.d. under 35, nel ribadire le condizionalità di cui alla norma si conferma per l’agevolazione “normale” la decorrenza 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 (art 2 comma 1).

Diversamente, per quanto alle ZES (ed all’estensione della contribuzione ad euro 650,00 mese) il comma terzo concede tale beneficio con decorrenza “dalla data di autorizzazione della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025” con un massimo del 50% del costo salariale. Ma trattenete il fiato, l’avventura continua.

L’articolo 4 del decreto in parola precisa come “ai fini della fruizione dell’esonero di cui all’articolo 2 del presente decreto” (ovvero i 500,00 euro mensili), “i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2 del presente decreto, inoltrano domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini indicati dall’Istituto medesimo con apposite istruzioni”.

Non solo: per quanto al solo contributo riferito alle ZES (650,00 euro mensili – comma 3 art. 2) la domanda all’INPS sarà preventiva (quindi, nei fatti, ad oggi non ancora richiedibili). Per inciso il decreto è chiaro nel precisare come “Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio” ed ancora “La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all’INPS. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di dieci giorni per provvedere all’assunzione che dà titolo all’incentivo e ai connessi adempimenti telematici obbligatori”.

Siamo al 12 maggio 2025. L’INPS pubblica la circolare 90 che prevede:

  • Per quanto alla agevolazione generalizzata, a partire dal 16 maggio 2025, la possibilità per i datori di lavoro di presentare la domanda tramite il “Portale delle Agevolazioni” con apposito modulo online contenente: azienda richiedente, il lavoratore interessato, tipo di contratto (full-time/part-time), stipendio medio, contribuzione e sede operativa.

Il tutto potendo “pescare” anche con riferimento alle assunzioni già effettuate dal 1° settembre 2024.

  • Totalmente diverso per quanto all’incentivo ZES.

In tal situazione (comma 3), sarà possibile presentare domanda solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea e per assunzioni da effettuare entro il 31 dicembre 2025.

Non solo. Tuona l’INPS “ Al riguardo, il decreto attuativo, all’articolo 4, comma 3, in conformità a quanto specificato nell’autorizzazione della Commissione europea del 31 gennaio 2025 (cfr. il par. 49) e al criterio di cui al par. 11 dell’Employment Aid Communication del 2009 (richiamato anche ai paragrafi 67 e seguenti dell’autorizzazione), ha espressamente disposto che la domanda all’INPS deve essere presentata prima di assumere e che le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.

Una scappatoia a questo “pasticcio” l’ha fornita l’ente previdenziale specificando che sarà possibile richiedere l’agevolazione generalizzata anche se la sede di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa è collocata nelle Regioni della Zona Speciale unica del Mezzogiorno.

A ciò si aggiunga, relativamente alla ZES, la necessità che vi sia l’incremento occupazionale netto (circolare del maggio 2025 in parola).

In effetti, “In forza del rinvio al rispetto delle previsioni di cui al citato Regolamento (UE) n. 651/2014, l’assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire del beneficio di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, deve, infine, come espressamente previsto dall’autorizzazione della Commissione europea (cfr. il punto 49 dell’autorizzazione), comportare un incremento occupazionale netto”.

Di nuovo in viaggio

Pensavate di poter gettare l’ancora, vero?

Il 18 giugno esce il Messaggio INPS n°1935.

Scopriamo, a rettifica di quanto già annunciato, che a seguito di una nuova interlocuzione tra Commissione Ue (i 5 astri di saggezza) e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (il governo centrale), l’INPS (la marina) aggiorna le indicazioni operative per l’esonero contributivo totale, statuendo che, suvvia, il requisito dell’incremento occupazione è necessario anche per l’agevolazione “standard” per le assunzioni e/o trasformazioni con decorrenza 1 ° luglio 2025 su tutto il restante territorio nazionale effettuate ai sensi dell’ art. 22, comma 1, del DL 60 /2024.

Ovviamente di tutto questo, non vi è traccia nella norma. Ma poco importa.

Giovani pirati (questo siamo), il nostro “one piece” è ancora lontano (grazie mille, maestro Oda). In ogni caso l’ambizione del re conquistatore scorre forte nelle nostre vene.

Autore: Dott. Dario Ceccato

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