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05 Febbraio 2016 | Approfondimenti tecnici

Apprendistato senza limiti di età

L’apprendistato per lavoratori disoccupati o in mobilità viene rilanciato e rinforzato con una serie di incentivi e sgravi.

Vediamolo nel dettaglio.

A CHI SI RIVOLGE
Ampliando la portata della disposizione previgente, l’articolo 47 del D.Lgs. n. 81/2015, prevede che, per la loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità (quindi iscritti alle liste di mobilità) e coloro che percepiscono un trattamento di disoccupazione.vale a dire ASpI, NASpI, DIS-COLL e ASDI ma anche disoccupazione agricola e disoccupazione edile.

OBIETTIVI
L’apprendistato per lavoratori disoccupati o in mobilità ha finalità di qualificazione o riqualificazione professionale. È prevedibile che il controllo su formazione e certificazione delle competenze professionali acquisite in questo modo sarà molto stringente.

VANTAGGI E SVANTAGGI
L’apprendistato per lavoratori disoccupati o in mobilità sembra essere conveniente sia per il lavoratore che per il datore di lavoro. Vediamo pro/contro e perché.

►Per il lavoratore:
CONTRO: lo stipendio del lavoratore può essere ridotto fino a due livelli in meno o     percentualizzato, a seconda del contratto collettivo.
PRO: formazione e riqualificazione professionale devono essere effettive, il datore non può sottrarsi; in più, non è possibile recedere liberamente dal contratto al termine della formazione: se il datore vuole licenziare deve rispettare le regole comuni (più stringenti) sul licenziamento individuale: giustificato motivo o giusta causa.

►Per il datore di lavoro:
CONTRO: a differenza di tutti gli altri apprendisti, quelli in apprendistato per i lavoratori disoccupati o in mobilità non godono dei benefici per l’anno successivo alla conferma in servizio.
PRO: il datore beneficia di un beneficio normativo, gli apprendisti non rientrano nel computo dei lavoratori alle sue dipendenze, e di un regime contributivo doppiamente agevolato.
•    Sgravio contributivo: per i primi 18 mesi è lo stesso degli apprendisti, che varia cioè dallo sgravio totale per le imprese sotto i 9 dipendenti allo sgravio graduale di anno in anno (il datore paga 1,5% il primo anno, 3% il secondo, 10% dal terzo in poi) per le altre.
•    Incentivo: se il datore assume a tempo pieno in apprendistato lavoratori in mobilità, per ogni mese di lavoro riceverà un contributo sulla retribuzione pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore. La durata del contributo è variabile, (il tetto massimo è: 36 mesi per aree ad alta disoccupazione, 24 mesi per ultra 50enni, 12 mesi tutti gli altri) ma in ogni caso sparirà, per effetto della Riforma Fornero, dal 1° gennaio 2017.

►Per entrambi:
CONTRO: nessuno;
PRO: la possibilità di (ri)qualificare il lavoratore con notevole risparmio contributivo per datore e lavoratore vince di gran lunga sui “contro”. E’ una norma che troverà un’applicazione di nicchia (perché l’apprendistato rimarrà comunque un contratto dedicato ai giovani) ma con il giusto programma formativo, l’apprendistato per i lavoratori disoccupati o in mobilità (una misura attiva) può diventare una leva strategica  di occupazione e occupabilità.