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23 Aprile 2021 | Approfondimenti tecnici

Assunzioni incentivanti Anno 2021

Prendendo spunto dalla circolare n. 56 del 12/04/2021 in cui l’Inps ha comunicato le prime indicazioni operative riguardanti l’esonero contributivo per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato così come previsto dalla Legge di Bilancio (Legge numero 178 del 30 dicembre 2020) ricordiamo brevemente di cosa si tratta:

Vediamo le condizioni generali per il Beneficio:

L’esonero contributivo NON spetta se:

  1. L’assunzione viola il diritto di precedenza (sia esso stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva) alla riassunzione di un altro lavoratore cessato da un rapporto a termine e che abbia manifestato la propria volontà – per iscritto – di essere riassunto entro 6 mesi dalla cessazione. (si riducono a 3 mesi nel caso di lavoratori stagionali). (Rif.to: art. 31, comma 1, lettera b).)
  2. La condizione di cui al punto che precede, vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante ricorso al contratto di somministrazione, l’azienda utilizzatrice non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza (e che lo abbia manifestato).
  3. Se sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale fatti salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione, la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o vengano impiegati in unità produttive diverse da quelle interessate alla sospensione e/o determinate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. (Rif.to: art. 31, comma 1, lettera c).)
  4. L’invio tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie produce la perdita della parte di incentivo relativo al periodo compreso tra la data di decorrenza effettiva e la data della tardiva comunicazione. (Rif.to: art. 31, comma 3)
  5. In caso di assunzione con contratto di somministrazione i benefici sono trasferiti in capo all’azienda utilizzatrice. (Rif.to: art. 31, comma 1, lettera e).)
  6. Il beneficio non spetta nel caso in cui l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di Legge o dalla contrattazione collettiva anche nel caso in cui l’assunzione avvenga mediante contratto di somministrazione. (Rif.to: art. 31, comma 1, lettera a).)
  7.  Il beneficio trova invece applicazione nelle ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato. (Rif.to: art. 1, commi da 10 a 15; art. 1, commi da 100 a 108, 113 e 114 Legge di Bilancio 2018).
  8. Il beneficio spetta anche ai datori di lavoro che, nel loro ruolo di acquirente e/o affittuario di azienda o di parte di ramo d’azienda, assumano – entro 12 mesi dalla data di trasferimento aziendale (o periodo più lungo se previsto dall’accordo collettivo stipulato ai sensi dell’art. 5 della Legge 428/1990) assuma a tempo indeterminato i lavoratori che non sono passati immediatamente alle dipendenze. (Rif.to: art. 1, commi da 10 a 15)
  9. L’esonero trova piena applicazione anche per le assunzioni obbligatorie ed effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge 68/1999 (lavoratori disabili).
  10. L’esonero spetta anche per tutte quelle assunzioni previste dalla contrattazione collettiva (es.: art. 4 ccnl Pulizie) nel caso di subentro in appalto con obbligo ad assumere i lavoratori impiegati nell’appalto.
  11. L’esonero NON spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati – nei 6 mesi precedenti – da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di continuità e/o sostanziale coincidenza con gli assetti proprietari precedenti ovvero, della sussistenza di rapporti di controllo e/o collegamento.
  12. L’esonero infine NON spetta al mancato rispetto delle norme fondamentali in materia di assicurazione sociale obbligatoria:
  • Regolarità DURC
  • Assenza violazioni delle norme sulla tutela delle condizioni di lavoro
  • Rispetto dei contratti collettivi e accordi sia a carattere nazionale che regionali, territoriale e/o aziendale e sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Autore: Dott.ssa Claudia Caldelari