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06 Febbraio 2019 | Approfondimenti tecnici

Comunicazione annuale sull’uso del lavoro somministrato

Il 31 Gennaio 2019 è terminato il periodo in cui tutte le aziende che nel corso del 2018 hanno utilizzato lavoratori in somministrazione avrebbero dovuto effettuare la comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione (a tempo indeterminato o a tempo determinato) stipulati nel corso, appunto, del 2018 (art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015).

Trattasi di un adempimento a carico dell’utilizzatore, ossia qualsiasi soggetto, anche non imprenditore, che si rivolga ad una Agenzia per il lavoro (o ApL) al fine di concludere un contratto commerciale di somministrazione e usufruire così della manodopera dipendente dell’Agenzia. L’utilizzatore può effettuare la comunicazione direttamente o per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato.

La legge non prevede alcuna forma specifica per l’invio della comunicazione da parte dell’utilizzatore. La comunicazione può avvenire tramite:

•    consegna a mano;

•    raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R);

•    posta elettronica certificata (PEC).

Il Legislatore ha però previsto espressamente il contenuto da inserire obbligatoriamente nella comunicazione (art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 e Min. Lav. nota 3 luglio 2012, n. 37/12187) ossia:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi. L’obbligo di inserire i motivi è quanto mai opportuno vista la reintroduzione delle causali ad opera del Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018, convertito con L. n. 96/2018); in particolare nel caso di ricorso al contratto di somministrazione, le causali comunque da apporre al contratto di lavoro devono essere riferite alle attività dell’utilizzatore (art. 2, comma 1-ter, D.L. n. 87/2018);
  • la durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • il numero dei lavoratori interessati;
  • la qualifica dei lavoratori interessati.

In considerazione della circostanza che l’oggetto della comunicazione afferisce ad un periodo che si conclude alla fine dell’anno solare, il termine per l’adempimento dell’obbligo è stato fissato al 31 gennaio di ciascun anno (Min. Lav. nota 3 luglio 2012, n. 37/12187). La contrattazione collettiva può individuare un termine diverso rispetto a quello del 31 gennaio per la comunicazione obbligatoria. In tal caso la disposizione contrattuale costituisce un nuovo termine effettivo valido anche per l’applicazione del regime sanzionatorio (Min. Lav. interpello 22 novembre 2012, n. 36). In ogni caso (termine al 31 gennaio o al giorno previsto dal contratto collettivo) il periodo di riferimento da prendere in considerazione per il calcolo dei contratti di somministrazione stipulati è dato dall’anno civile precedentemente concluso.

In caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione sull’uso del lavoro somministrato per il solo utilizzatore è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da euro 250 ad euro 1.250 (art. 40, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015).

di Emiliana Maria Dal Bon – consulente del lavoro