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31 Ottobre 2018 | Approfondimenti tecnici

Contratto a tutele crescenti: la Corte Costituzionale dichiara l’incostituzionalità delle sanzioni

Con comunicato in data 26 settembre 2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, che prevede “nei  casi  in  cui  risulta accertato  che  non  ricorrono  gli  estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto  per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non  superiore a ventiquattro mensilità”.

Secondo la Corte Costituzionale la previsione di un’indennità crescente, determinata in modo rigido in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore, sarebbe contraria ai principi di ragionevolezza e uguaglianza e contrasterebbe con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli artt. 4 e 35 della Costituzione.

Nemmeno l’intervento modificativo ad opera del D.L. n. 87/2018 (c.d. “Decreto Dignità”) è riuscito ad eliminare i citati profili di incostituzionalità.

La recente riforma si è, infatti, semplicemente limitata ad aumentare il quantum delle indennità, prevedendo un’indennità “non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”, senza tuttavia porre rimedio al rigido metodo di determinazione della medesima in base all’anzianità, ritenuto appunto dalla Corte incostituzionale.

I datori di lavoro dovranno nuovamente scontrarsi con la difficoltà, già a loro nota prima della riforma apportata dal D.Lgs. n. 23/2015, di non poter determinare con precisione l’ammontare dell’indennizzo spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato, giacché sembrerebbe che la Corte abbia inteso reintrodurre la discrezionalità del Giudice nella quantificazione della somma che l’azienda dovrà corrispondere.

Se questa interpretazione sarà confermata, per i datori di lavoro non sarà più possibile prevedere con esattezza il costo del licenziamento di un loro dipendente sulla base della sua anzianità lavorativa in azienda, poiché il Giudice potrà discrezionalmente – sebbene con obbligo di dare specifica motivazione – quantificare l’ammontare dell’indennità, probabilmente in base ai criteri già presi in considerazione dalla giurisprudenza sino al 2015, ossia tenendo conto dell’anzianità lavorativa, del numero di dipendenti impiegati in azienda, delle dimensioni dell’attività economica e del comportamento e delle condizioni delle parti.

Pertanto, ben potrebbe accadere che ad un neoassunto possa essere riconosciuto un indennizzo molto alto ove il Giudice ritenesse il licenziamento particolarmente ingiustificato, mentre un dipendente di lungo corso potrebbe ricevere un indennizzo più basso rispetto a quanto riceverebbe oggi nel caso in cui il licenziamento dovesse risultare almeno in parte giustificato.

Sul versante sindacale, invece, viene con sempre maggiore forza chiesta la reintroduzione del regime sanzionatorio antecedente al D.Lgs. n. 23/2015, che prevedeva in capo al datore di lavoro una tutela indennitaria forte, ossia il pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva compresa tra le 12 e le 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, da quantificare in base all’anzianità del lavoratore, al numero di dipendenti occupati, alle dimensioni dell’attività economica ed al comportamento ed alle condizioni delle parti.

Dovremo attendere ancora qualche mese per comprendere che esito avrà questa pronuncia sul piano normativo, ma molto probabilmente una presa di posizione non tarderà ad arrivare, con il rischio/beneficio che venga messa nuovamente mano a tutto il sistema sanzionatorio in materia di licenziamenti illegittimi.

Avv. Roberta Amoruso