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04 Settembre 2020 | Approfondimenti tecnici

Emergenza COVID-19: Il lavoro agile come diritto o priorità

Emergenza COVID-19: Il lavoro agile come diritto o priorità. Form-App news.

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato per le imprese la necessità di adottare un diverso modo di organizzare i flussi di lavoro e la presenza dei propri dipendenti in azienda.

Il Governo, per rispondere a questa esigenza, ha potenziato il ricorso allo smart working (lavoro agile).

Facendo un breve riepilogo, l’istituto è disciplinato dalla L. n. 81/2017 e consiste in una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, le cui principali caratteristiche sono:

  • assenza di precisi vincoli di orario;
  • organizzazione del lavoro per fasi, cicli e obiettivi;
  • possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa.

Al fine di semplificare il ricorso al lavoro agile, fino alla cessazione dello stato di emergenza (inizialmente dichiarato fino al 31/07/2020 e successivamente prorogato fino al 15/10/2020, ex D.L. n. 83/2020) sono state previste una serie di deroghe rispetto alla disciplina ordinaria.

Una delle principali consiste nel non dover stipulare necessariamente l’accordo di lavoro agile con il lavoratore.

Per tutto il perdurare dello stato di emergenza, infatti, l’unico adempimento in capo ai datori di lavoro per l’attivazione della modalità di lavoro agile, è quello di inviare attraverso il portale ministeriale cliclavoro un semplice file massivo excel, contenente i nominativi dei dipendenti interessati e il periodo in cui lavoraranno in smart working.

 

In via generale, la decisione di accedere allo strumento dello smart working è a discrezione dell’azienda ed è frutto della libera volontà delle due parti (datore di lavoro e dipendente); con l’emergenza in commento, si è reso necessario inserire un’ulteriore deroga alla disciplina ordinaria, prevedendo delle casistiche di dipendenti che possono vedersi riconosciuto un diritto o una priorità nell’accesso allo smart working.

  • I dipendenti che, a fronte di loro richiesta di attivazione della modalità di lavoro agile, hanno diritto fino alla cessazione dello stato di emergenza ad ottenerla sono:
  •  I dipendenti con almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni a patto che nel nucleo familiare non ci sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore non lavoratore. Inoltre, perché si configuri un diritto, lo smart working deve essere compatibile con le caratteristiche della prestazione;
  • I lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria. Ciò, ovviamente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa e sulla base delle valutazioni dei medici competenti;
  •  I lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

 

A latere, per altre categorie di dipendenti, è stata prevista una priorità nell’accoglimento da parte del datore di lavoro delle domande di accesso allo smart working:

  •  i lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa;
  • i familiari conviventi di persone immunodepresse.

Non da ultimo, a prescindere dalla normativa “Covid”, hanno priorità nell’accoglimento delle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile le lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità o i lavoratori con figli in condizioni di disabilità.

 

In conclusione, giova ribadire e ricordare che le categorie di prestatori sopra menzionate non risultano le uniche a poter accedere allo smart working, potendo lo stesso essere attivato, a discrezione dell’azienda, per tutti i lavoratori la cui prestazione lavorativa presenta caratteristiche compatibili con lo svolgimento in modalità agile.

 

di Emiliana Maria Dal Bon – consulente del lavoro