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12 Maggio 2022 | Approfondimenti tecnici

Family Act: in arrivo nuove misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia

Il 6 aprile 2022 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante “Deleghe al governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia” (c.d. “Family Act”).

La legge contiene disposizioni di delega al Governo per l’adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l’indipendenza e l’autonomia finanziaria dei giovani nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e per sostenere, in particolare, il lavoro femminile.

Il testo legislativo delega il Governo di adottare, entro dodici o ventiquattro mesi (a seconda delle tutele da approntare) dalla data in vigore dello stesso, uno o più decreti legislativi per il perseguimento dei citati obiettivi.

Tra i principi e i criteri direttivi finalizzati al riordino e al rafforzamento delle misure di sostegno  all’educazione dei figli si annoverano i seguenti:

  • garantire l’istituzione, il sostegno e il rafforzamento dei servizi socioeducativi per l’infanzia e per l’adolescenza, dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia;
  • prevedere misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, anche per l’intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l’infanzia;
  • prevedere ulteriori misure di sostegno e contributi vincolati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità, con patologie fisiche o psichiche invalidanti, compresi i disturbi del comportamento alimentare, ovvero con disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali, comprese le spese di cura e di riabilitazione e per attività terapeutiche e ricreative svolte da soggetti accreditati, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado;
  • prevedere e razionalizzare misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione a viaggi di istruzione, all’iscrizione annuale o all’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva nonché alla frequenza di corsi di lingua straniera, di arte, di teatro e di musica;
  • prevedere ulteriori misure di sostegno alle famiglie per le spese relative all’acquisto di beni e servizi informatici destinati ai figli a carico che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado e che non beneficiano di altre forme di sostegno per l’acquisto di materiale didattico;
  • prevedere specifici benefìci fiscali aggiuntivi per le forme di welfare aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all’educazione e alla formazione dei figli, nonché alla tutela della loro salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi.

La legge, inoltre, delega il Governo ad emanare uno o più decreti che contemplino l’estensione, il riordino e l’armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità attenendosi a diversi principi e criteri tra i quali:

  • prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento di un’età del figlio in ogni caso non superiore a quattordici anni e introdurre modalità flessibili nella gestione degli stessi;
  • prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, di un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell’anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli;
  • prevedere che i permessi per le prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, rientranti nei livelli essenziali di assistenza, eseguite durante l’orario di lavoro, possano essere riconosciuti, al fine di assistere la donna in stato di gravidanza, al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il secondo grado;
  • stabilire un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio, prevedendo altresì forme di primalità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori;
  • prevedere misure che favoriscano l’estensione della disciplina relativa ai congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

Nell’esercizio della delega da ultimo citata, ai fini del riordino e dell’armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali, di paternità e di maternità, bisognerà osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

  • prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quella prevista dalla legislazione vigente;
  • favorire l’aumento dell’indennità obbligatoria per il congedo di maternità;
  • prevedere che il diritto al congedo di paternità sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore;
  • prevedere che il diritto al congedo di paternità non sia subordinato a una determinata anzianità lavorativa e di servizio;
  • prevedere un ragionevole periodo di preavviso al datore di lavoro per l’esercizio del diritto al congedo di paternità;
  • prevedere che il diritto al congedo di paternità sia garantito a parità di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni con misure uguali rispetto a quelle garantite per i lavoratori del settore privato;
  • prevedere misure che favoriscano l’estensione della disciplina relativa al congedo di paternità anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

In aggiunta a quanto sopra, è previsto un intervento normativo volto al riordino e al rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro e, in particolare, il Governo dovrà:

  • prevedere una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli;
  • prevedere incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro che, ai fini dell’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedono modalità di lavoro flessibile con facoltà dei lavoratori di chiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino dell’originario regime contrattuale;
  • prevedere strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona;
  • prevedere forme di agevolazione, anche contributiva, a favore delle imprese per le sostituzioni di maternità, per il rientro delle donne al lavoro e per le attività di formazione ad esse destinate;
  • prevedere che una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sia riservata all’avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni;
  • prevedere ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile nelle regioni del Mezzogiorno;
  • prevedere ulteriori incentivi per favorire l’emersione del lavoro sommerso in ambito domestico, con particolare riferimento alla condizione delle lavoratrici del settore;
  • promuovere il sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese.

Il Governo è, altresì, delegato ad adottare provvedimenti normativi finalizzati al riordino e al rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell’autonomia finanziaria da parte dei giovani, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • prevedere detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di locazione di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, con particolare riferimento agli studenti fuori sede;
  • prevedere agevolazioni fiscali per la locazione dell’immobile adibito ad abitazione principale o per l’acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie composte da soggetti aventi ambedue età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda ovvero delle famiglie composte da un solo genitore di età non superiore a trentacinque anni;
  • prevedere ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a promuovere l’autonomia, anche abitativa, dei figli maggiorenni dalla famiglia d’origine, comprese quelle destinate ad agevolare l’affitto di abitazioni o l’acquisto della prima casa;
  • prevedere forme di accesso gratuito a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali ai nuclei familiari costituiti da genitori di età non superiore a trentacinque anni con figli a carico;
  • prevedere agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all’innovazione, alla digitalizzazione e all’autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore a diciotto anni alla data di presentazione della domanda.

Infine, la legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per sostenere e promuovere le responsabilità familiari, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • promuovere la diffusione di attività informative e formative volte a favorire la conoscenza sui diritti e sui doveri dei genitori, nonché su quelli inerenti alla vita familiare;
  • favorire la diffusione di centri e di servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori, anche mediante attività di mediazione familiare, prevedendo, altresì, le modalità di integrazione di tali misure con le competenze dei consultori familiari in materia.

Così ha commentato la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti: “È una giornata storica per il Paese di oggi e per il Paese di domani. Con l’approvazione definitiva del Family Act l’Italia sceglie di attivare una riforma strutturale, integrata, sistemica per le politiche familiari, che mette al centro le nuove generazioni, l’educazione, promuove pari opportunità per le donne e per gli uomini e dà prospettiva e futuro al Paese. Nella riforma si integrano l’assegno unico e universale per i figli a carico, per risolvere il tasso di decrescita delle nascite; gli incentivi all’imprenditoria femminile; i servizi educativi territoriali, la riforma dei congedi parentali, con l’introduzione di elementi di condivisione dei carichi di cura familiare tra donne e uomini; e un grande investimento sull’autonomia dei giovani.  Questa è una grande riforma di tutti. È una riforma che si rivolge a tutto il Paese: quello di oggi e quello che noi desideriamo poter consegnare alle nuove generazioni domani”.

 

Autore: Avv. Roberta Amoruso