000
FORM-APP È SPECIALIZZATA NELLA FORMAZIONE IN AZIENDA
0 Elementi
Seleziona una pagina

15 Settembre 2016 | Approfondimenti tecnici

Gli obblighi del lavoratore durante l’infortunio

Gli obblighi del lavoratore durante l’infortunio
L’infortunio è un evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro da cui può derivare l’impossibilità temporanea o permanente di prestare l’attività lavorativa. L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è gestita dall’INAIL, e ai sensi del D.p.r. 1124 del 1965 sono indennizzabili solo gli eventi che comportano l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. Il giorno in cui avviene l’infortunio viene considerato a tutti gli effetti come giorno di lavoro.

Quando si parla di infortunio
Perché l’evento sia classificato come infortunio, è necessario che sussista il nesso di causalità tra esso e la prestazione lavorativa: lo svolgimento dell’attività deve essere la causa del rischio che ha causato l’infortunio. A titolo esemplificativo, il c.d. infortunio in itinere comprende le fattispecie di sinistro occorse durante lo spostamento entro i percorsi tra casa e luogo di lavoro, tra luogo di lavoro e luogo della consumazione del pasto, tra due luoghi lavorativi. Risulta evidente, in questo caso, la rilevanza del nesso di causalità tra lavoro ed esposizione al rischio: l’evento è ricondotto alla fattispecie dell’infortunio nonostante sia avvenuto al di fuori della sede del lavoro e dello svolgimento dell’attività.
Altro fatto costitutivo della fattispecie di infortunio è la causa violenta. La stessa si concretizza in un elemento o una forza, esterna o compresa nell’attività lavorativa, operante in modo repentino e istantaneo che porti a una lesione o ad un sinistro. La Corte di Cassazione ha chiarito, nel 2009, che l’infortunio possa configurarsi anche nel caso di sforzo fisico che rientri nell’insieme delle normali attività svolte nell’ambiente lavorativo, ma che causi il sinistro o la lesione. Il giudice di legittimità, nella stessa sentenza, ha anche chiarito che lo stato di predisposizione morbosa del dipendente inibisce l’accesso alla tutela per infortunio, qualora si verifichi l’evento.

Le tutele previste
In caso di infortunio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo previsto dalle leggi o dai contratti collettivi e alla corresponsione di un trattamento economico in parte garantito dall’INAIL quale indennità temporanea, in parte dal datore di lavoro a titolo di integrazione dell’indennità INAIL. L’Istituto fornisce ulteriori prestazioni a favore dell’infortunato, quali protesi riabilitative per esempio.

Gli obblighi del lavoratore: la denuncia
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Se il datore di lavoro non viene a conoscenza dell’infortunio  e non provvede all’inoltro della denuncia nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità economica temporanea per i giorni antecedenti a quelli in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio. Si parla in questo caso di denuncia tardiva. Il datore di lavoro è infatti obbligato a denunciare all’INAIL entro 48 ore tutti gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni.
Dal 22 marzo 2016 l’obbligo di trasmissione del certificato medico di infortunio è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la “prima assistenza”, pertanto il lavoratore in caso di infortunio deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo assolve all’obbligo previsto dal citato art. 52 del  d.p.r. 1124/1965 di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio. Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, deve continuare a fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea. A tal riguardo si segnala che in alcuni casi l’INAIL provvede a trasmettere il certificato di infortunio al datore di lavoro a mezzo PEC. Nella generalità dei casi invece i certificati rilasciati sono resi disponibili sul sito internet dell’Istituto nell’applicativo di consultazione dei certificati.

Gli obblighi del lavoratore: le visite e le cure mediche
L’infortunato deve sottoporsi alle visite e alle cure che l’istituto assicuratore ritiene necessarie. Il lavoratore infortunato ha l’obbligo di sottoporsi alle visite di controllo che l’INAIL intende eseguire, presentandosi, presso le Sedi territoriali dell’Istituto che gestisce la pratica. Il rifiuto ingiustificato a sottoporsi alle cure o l’elusione delle cure prescritte comporta la perdita del diritto all’indennità per inabilità temporanea e la riduzione di un eventuale rendita. Per l’esecuzione delle cure o a scopo di accertamento, l’INAIL può disporre il ricovero dell’infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura indicato dall’Istituto medesimo. Qualora la cura comporti interventi chirurgici, l’infortunato può chiedere che questi siano eseguiti da un medico di sua fiducia: in tal caso, però, è a suo carico l’eventuale differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e quella che avrebbe sostenuto l’istituto assicuratore, se avesse provveduto direttamente alla cura.
Il lavoratore è tenuto a inviare i certificati medici di continuazione e ricaduta dell’infortunio al datore di lavoro al fine di giustificare la propria assenza. All’atto della guarigione o della possibilità di riprendere l’attività lavorativa, il lavoratore deve produrre un certificato medico definitivo di conclusione dell’infortunio. Questi certificati possono essere redatti dal medico di famiglia curante, da altro sanitario o dall’INAIL presentandosi a visita presso la Sede che gestisce la pratica. In caso di assenza di questa documentazione l’INAIL definirà la pratica con esito negativo per carenza di documentazione.

Gli obblighi del lavoratore: la reperibilità
La normativa relativa alla reperibilità entro le fasce orarie disposte per le assenze per malattia ordinaria  non è applicabile agli eventi definiti quali infortuni sul lavoro.
Occorre però segnalare che l’obbligo di reperibilità può essere legittimamente disciplinato dal contratto collettivo. In tal caso il mancato rispetto di tale obbligo, accertato comunque da medici ASL o INPS, autorizza solo il datore di lavoro ad applicare la sanzione disciplinare prevista dal CCNL, ma non comporta la perdita del diritto all’indennità INAIL per il lavoratore.

Gli obblighi del lavoratore: questionari informativi
L’INAIL a seguito di infortuni potrebbe richiedere al lavoratore informazioni aggiuntive circa l’evento occorso, casistica molto frequente per i casi di infortunio in itinere, al fine di determinare il nesso eziologico tra il tragitto percorso e l’evento, oppure per acquisire notizie circa i terzi coinvolti

Dott. Dimitri Cerioli