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08 Ottobre 2021 | Approfondimenti tecnici, Più letti

Green Pass nei luoghi di lavoro – Come effettuare le verifiche

In questo periodo, l’argomento più cliccato sui siti specializzati in materia di lavoro è quello che riguarda il Green pass obbligatorio negli ambienti di lavoro. Si tratta di una novità alquanto invasiva sia per il lavoratore che per il datore di lavoro. Cerchiamo di fare chiarezza sulla procedura da seguire e sui controlli che dovranno essere effettuati dal 15 ottobre, con particolare riferimento al settore privato.

Il decreto legge 127, dello scorso 21 settembre, prevede l’accesso ai luoghi deputati all’attività lavorativa solo previa esibizione del certificato verde COVID-19 in corso di validità. Questo obbligo è operativo dal 15 ottobre e sino al 31 dicembre del 2021. La norma parla di chiunque svolga un’attività lavorativa, ciò sta a significare che l’obbligo è disposto per tutti i soggetti che accedono ai locali aziendali per svolgere una prestazione di lavoro. Nel novero di questi soggetti, non rientrano soltanto i dipendenti ma anche tutta una serie di persone che, a vario titolo, svolgono una prestazione lavorativa, formativa o di mero volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Questi i soggetti che dovranno essere in possesso del Green pass:

  • Dipendente (escluso il lavoratore in smart-working, il telelavoratore e il lavoratore a domicilio)
  • Collaboratore (co.co.co. – collaboratore occasionale)
  • Libero professionista
  • Lavoratore somministrato
  • Distaccato
  • Lavoratore in trasferta
  • Stagista – tirocinante
  • Volontario
  • Socio
  • Legale rappresentante
  • Amministratore
  • Titolare
  • Lavoratore della ditta appaltatrice
  • Domestico (colf, badante, baby sitter, ecc.)

 

CASISTICHE PER IL RILASCIO DEL GREEN PASS

Queste sono le casistiche per ottenere il Green pass e le relative scadenze:

1.    Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (sono valide le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della Salute). La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica).

2.    Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità va dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

3.    Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto. La validità è di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione.

4.    Avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.

5.    Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare). La validità è (al momento) di 48 ore dall’esecuzione del test, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

In tutti i casi suindicati, la validità del Green pass viene meno qualora l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

 

REGOLAMENTO

L’elemento fondamentale sul quale si basa tutto l’impianto per la corretta gestione della regola legale è il regolamento che il datore di lavoro si dovrà dare entro il 15 ottobre 2021. Detto regolamento dovrà evidenziare le modalità organizzative ed operative, relativamente ai controlli che dovranno essere effettuati per verificare la validità del Green pass.

Controlli che, a differenza di quello che mediaticamente è stato enfatizzato in questi giorni, può avvenire sia all’accesso che all’interno dei luoghi di lavoro; inoltre, potrà essere effettuato a tappeto, per tutti i soggetti che vogliono accedere in azienda, ovvero anche a campione. In quest’ultimo caso, si dovrà essere molto precisi sulle percentuali di controllo giornaliero e sul fatto che ciò non comprometterà un controllo generalizzato a tutti i lavoratori entro un perimetro temporale predeterminato. In pratica, dovrà essere evidente che tutti i lavoratori, per quanto non giornalmente, saranno controllati, ciò al fine di evitare preferenze verso alcuni o “accanimento” verso altri.

 

VERIFICA DEL GREEN PASS

La verifica potrà essere effettuata esclusivamente attraverso l’applicazione (APP) messa a disposizione dal Governo italiano: “VerificaC19”; e potrà avvenire anche offline (si dovrà comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno per lo scarico dei dati).

L’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire il Green pass (in formato cartaceo o digitale) e un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica circa la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

L’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy.

CONTROLLO

Il controllo del Green pass potrà essere svolto da tutti i lavoratori in azienda, purché siano stati formalmente nominati dal datore di lavoro. La nomina deve essere completa delle necessarie istruzioni all’esercizio dell’attività di verifica.

Indipendentemente dalle modalità organizzative, che si darà il datore di lavoro per procedere al controllo del Green pass, il lavoratore che non è in possesso della certificazione verde ovvero qualora questa sia scaduta, dovrà essere consapevole che non potrà accedere nel luogo di lavoro e dovrà avvertire il proprio datore di lavoro in modo che quest’ultimo ne abbia conoscenza.

La mancanza di un Green pass valido comporterà, per tutto il periodo di carenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, un blocco della prestazione lavorativa che sarà valutato come “assenza ingiustificata”. Tale assenza, che di per sé non rappresenterà una sanzione disciplinare per il lavoratore ma un adempimento ad una disposizione di natura legale, comporterà altresì la non erogazione della retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Ciò si ripercuoterà, necessariamente, sulla contribuzione e sugli istituti indiretti quali, ad esempio, il Tfr, la quota di 13^, la quota di 14^, l’eventuale premio presenze, ecc.

Il lavoratore che, nella speranza di non essere controllato, dovesse comunque accedere in azienda sarà punito, dagli organi di vigilanza comandati dal Prefetto, con una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro; sanzione che in caso di reiterazione della violazione sarà raddoppiata. Resta, inoltre, inalterata la possibilità, da parte del datore di lavoro, di avviare un procedimento disciplinare, in considerazione del mancato rispetto delle regole.

 

Gli ispettori effettueranno controlli anche sul datore di lavoro. Qualora gli organi di vigilanza dovessero evidenziare il fatto che l’azienda non abbia proceduto a regolamentare le modalità organizzative per il controllo della certificazione verde COVID-19 ovvero non abbia proceduto ad effettuare le relative verifiche, dovranno procedere a sanzionare il datore di lavoro. Infatti, il legislatore prevede, per queste mancanze, una sanzione pecuniaria amministrativa da 400 a 1.000 euro. Anche in questo caso, la reiterazione della violazione comporterà il raddoppio della sanzione.

Ricordo, infine, che le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.

 

ESENZIONI

La richiesta dell’obbligo del Green Pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata, secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021.

In particolare, la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Autore: Dott. Roberto Camera