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18 Giugno 2021 | Approfondimenti tecnici

Il contratto di lavoro a tempo determinato: ultime precisazioni da parte dell’Ispettorato Nazionale

Nel mese di maggio 2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha avuto modo di sciogliere alcuni dubbi interpretativi sorti in relazione alla normativa derogatoria in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

In particolare, l’Ispettorato ha diffuso due note, la nota n. 762 del 12 maggio 2021 e la nota n. 804 del 19 maggio 2021, previa acquisizione del parere preventivo da parte dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La prima nota riguarda la fruizione da parte delle aziende dell’agevolazione prevista dall’articolo 19 bis del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (il cosiddetto “Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020.

Come si ricorderà, l’articolo 19 bis, norma di interpretazione autentica, considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19, riconosce ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali la possibilità di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), all’articolo 21, comma 2, e all’articolo 32, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 (il cosiddetto “Testo Unico dei contratti di lavoro”), che vietano la stipula di contratti a termine in unità produttive nelle quali siano operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni, che coinvolgano lavoratori assunti con contratto a tempo determinato. La violazione di tale divieto comporterebbe la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Ebbene, l’Ispettorato è intervenuto al fine di chiarire a quali lavoratori sia possibile applicare detta normativa derogatoria.

In particolare, è stato precisato che l’inciso “nei termini ivi indicati” di cui all’articolo 19 bis del Decreto Cura Italia sia da interpretare in senso dinamico, andando quindi a ricomprendere tutti i lavoratori che abbiano fruito di strumenti emergenziali di integrazione salariale, ivi compresi quelli individuati dall’articolo 8 del recente D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto “Decreto Sostegni”).

Ne discende che rientrano tra i beneficiari dell’articolo 19 bis del Decreto Cura Italia anche quei lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, ossia alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni.

Anche in tali ipotesi sarà possibile, quindi, procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in deroga alla normativa ordinaria, in caso di fruizione da parte dell’azienda dell’ammortizzatore sociale per Covid-19.

Sempre con riferimento alla disciplina dei contratti a tempo determinato, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 804 del 19 maggio 2021, relativa all’applicazione della procedura prevista dall’articolo 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, a fronte delle istanze di rinnovo di contratto a termine “in deroga assistita” relative a ipotesi di modifica del livello contrattuale.

Il terzo comma dell’articolo 19 consente, infatti, di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di dodici mesi dinanzi ad un funzionario dell’Ispettorato, una volta raggiunta la durata massima prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva di riferimento, come disposto dal secondo comma dell’articolo in esame: “Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”.

Ebbene, l’Ispettorato ha ritenuto necessario precisare che, ai fini del calcolo del periodo massimo di impiego di uno stesso lavoratore, debba farsi riferimento alla complessiva durata dei contratti che abbiano previsto il medesimo inquadramento (per la precisione, l’Ispettorato parla di “pari livello e categoria legale”) del dipendente assunto a tempo determinato.

Conseguentemente, laddove il lavoratore abbia sottoscritto più contratti a termine con lo stesso datore di lavoro aventi ad oggetto inquadramenti diversi, la durata degli stessi non dovrà essere sommata, salvo il caso in cui, alcuni di tali contratti, afferiscano al medesimo livello e categoria legale.

Pertanto, il comma 3 dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2015 si riferisce esclusivamente alle ipotesi di contratto avente ad oggetto pari livello e categoria legale del dipendente a termine e solamente in tal caso sarà possibile stipulare un ulteriore contratto in deroga avente ad oggetto il medesimo inquadramento rispetto a quello in relazione al quale si è raggiunto il limite massimo di durata.

Come riconosciuto anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, è altamente probabile che l’applicazione di tale principio possa prestarsi a comportamenti elusivi, mediante conclusione di molteplici contratti a termine che prevedano, con riferimento alle medesime parti, un inquadramento del lavoratore sempre diverso nonostante le mansioni effettivamente svolte, così da evitare di raggiungere il limite massimo di durata dei contratti.

Per tale ragione, l’Ispettorato ha dichiarato che, laddove la successione di contratti suscitasse perplessità e sorgessero dubbi in merito al sempre diverso inquadramento del lavoratore assunto a tempo determinato, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro promuoverà l’intervento ispettivo al fine di verificare in concreto se la sottoscrizione di successivi e reiterati contratti a termine tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro sia conforme a quanto previsto dalla legge.

In caso contrario, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto a termine si trasformerà in contratto a tempo indeterminato con effetto dalla data di superamento del periodo massimo di durata.

Autore: Avv. Roberta Amoruso