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01 Marzo 2018 | Approfondimenti tecnici

Il lavoro irregolare

Il 9 febbraio 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno siglato due protocolli d’intesa al fine di costituire l’Osservatorio Nazionale per la Legalità con l’obiettivo di contrastare il lavoro irregolare e sommerso, sensibilizzare imprese, lavoratori ed operatori del mercato del lavoro sulle criticità derivanti da pratiche di dumping contrattuale e sociale, appalti irregolari, somministrazione ed intermediazione illecite, fenomeni di caporalato ed utilizzo distorto dell’istituto della cooperativa.

L’Osservatorio svolgerà una specifica attività di vigilanza straordinaria, non solo tra le imprese ed i lavoratori, ma anche all’interno della Categoria dei consulenti del lavoro, per contrastare l’abusivismo e tutelare la professione, soprattutto nei confronti di quei soggetti che svolgono gli adempimenti in materia di lavoro senza i requisiti previsti dalla legge.

Ecco, dunque, l’ennesimo strumento creato per tentare di combattere il lavoro irregolare, una piaga che continua ad affliggere l’Italia. Dai dati resi noti ad ottobre 2017 dall’Istat, nel 2015 le persone impiegate irregolarmente erano 3.724.000, in aumento rispetto al 2014 (+ 0,2%).

Ma quali sono le sanzioni stabilite dalla legge nel caso si ricorra al c.d. “lavoro nero”?

La normativa è stata da ultimo modificata con il D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015, che, in caso di impiego di uno o più lavoratori senza preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto mediante invio telematico del Modello Unilav ai servizi per l’impiego territorialmente competenti, commina al datore di lavoro, eccetto il datore di lavoro domestico, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie (c.d. “maxisanzioni”) per ciascun lavoratore irregolare:

  • da euro 1.500 ad euro 9.000, in caso di impiego irregolare del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
  • da euro 3.000 ad euro 18.000, in caso di impiego irregolare del lavoratore da 31 sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
  • da euro 6.000 ad euro 36.000, in caso di impiego irregolare del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

Le sanzioni sono aumentate del 20% (c.d. “maxisanzione aggravata”) in caso di violazioni inerenti lavoratori extracomunitari sprovvisti di titolo di soggiorno abilitante al lavoro subordinato o con permesso scaduto e non rinnovato, oppure di minori in età non lavorativa.

La novella normativa introduce nuovamente la procedura di diffida, che permette al datore di lavoro di ottenere la riduzione degli importi sanzionatori (nell’ordine, in corrispondenza alle maxisanzioni precedentemente indicate, l’importo ridotto sarà pari a euro 3.000, 6.000 e 12.000 per ogni lavoratore impiegato irregolarmente) in caso di regolarizzazione del rapporto di lavoro, pagamento delle sanzioni e versamento dei contributi e dei premi arretrati entro 120 giorni dalla notifica del verbale.
A tal fine, è necessario che il datore di lavoro stipuli con il lavoratore un regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche di apprendistato, purché ne ricorrano i presupposti), anche a tempo parziale con riduzione non superiore al 50% dell’orario a tempo pieno, oppure un regolare contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, e in ogni caso purché il rapporto prosegua effettivamente per almeno tre mesi.

Il datore di lavoro non potrà, tuttavia, ricorrere alla procedura di diffida in caso di applicazione della maxisanzione aggravata precedentemente citata.
Qualora gli ispettori, nel corso delle verifiche ispettive, rilevino un impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, possono disporre la sospensione dell’attività aziendale.
Con la nota del 20 giugno 2017 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito al personale ispettivo le istruzioni relative ai presupposti di applicazione e revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale.

In particolare, l’INL ha specificato che gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero, laddove l’attività lavorativa in corso non possa essere interrotta, dalla cessazione della medesima, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.

La base di computo sulla quale calcolare la percentuale di lavoratori irregolari, ai fini dell’emanazione del provvedimento di sospensione, dovrà essere individuata dall’ispettore alla luce della situazione riscontrata al momento dell’ingresso in azienda, compresi i lavoratori distaccati. Pertanto, non verranno computati a tali fini i lavoratori che eventualmente sopraggiungano nel corso dell’accesso ispettivo.

Per poter ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività, il datore di lavoro dovrà necessariamente procedere alla regolarizzazione del pregresso periodo irregolare accertato dal verbale, incluso il versamento dei contributi pregressi, nonché al pagamento della somma di euro 2.000, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie comminate.

Avv. Roberta Amoruso