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28 Maggio 2021 | Approfondimenti tecnici

Il nuovo contratto di rioccupazione

Il legislatore, all’interno del cd. decreto “Sostegni bis”, ha previsto, tra le altre cose, una ulteriore agevolazione di natura contributiva in caso di stipula di contratti subordinati a tempo indeterminato con lavoratori in stato di disoccupazione e che abbiano offerto la propria disponibilità ad essere inseriti nel mondo del lavoro, così come definiti dall’articolo 19, del decreto legislativo n. 150/2015.

La nuova disposizione è prevista all’interno dell’articolo 41, del decreto legge n. 73/2021, vigente dallo scorso 26 maggio.
Il nuovo contratto, definito di “rioccupazione”, è stato creato al fine di incentivare l’occupazione dei lavoratori nella fase successiva al superamento della pandemia ed offre la possibilità, ai datori di lavoro (con l’esclusione di quelli del settore agricolo e del lavoro domestico), di stipulare, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con soggetti disoccupati, fruendo, per un massimo di sei mesi, di un  esonero contributivo del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta, comunque, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

I lavoratori che possono fruire, indirettamente, di questa agevolazione, sono solo coloro i quali abbiano avuto già precedenti rapporti di lavoro (disoccupati) e non anche chi non abbia mai avuto alcun rapporto di lavoro (inoccupati).
Il contratto di rioccupazione, da stipulare esclusivamente in forma scritta ai fini della prova, deve prevedere un progetto individuale di inserimento, della durata di sei mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Si tratta, a tutti gli effetti, di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che, tranne per le particolarità previste dallo stesso articolo 41, sottostà alla disciplina ordinaria dei rapporti di lavoro, come, ad esempio, per quanto attiene alle sanzioni in caso di licenziamento illegittimo.

Le parti, al termine del “periodo di inserimento” (dopo sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro) possono risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, avendo attenzione al fatto che il periodo di preavviso decorrerà dal medesimo termine, così come accade in caso di risoluzione al termine del periodo di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’erogazione della agevolazione è subordinata al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, previsti dall’articolo 31, del decreto legislativo n. 150/2015.

In particolare, l’incentivo non spetta:

a)    se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b)    se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c)    se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
d)    con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Inoltre, il datore di lavoro, per beneficiare dell’incentivo contributivo, non deve aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione con contratto di ricollocazione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi (ai sensi della legge n. 223/1991), nella medesima unità produttiva.

La norma agevolante prevede anche l’eventualità di revoca dell’esonero e recupero del beneficio già fruito qualora il datore di lavoro licenzi il lavoratore assunto con contratto di ricollocazione, durante o al termine del periodo di inserimento (durante i primi sei mesi), ovvero proceda con un licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore “ricollocato”, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione.
Qualora, viceversa, sia il lavoratore agevolato a dare le dimissioni, il beneficio verrà comunque riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

L’esonero dal versamento dei contributi è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai primi sei mesi, con gli altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.
La piena efficacia del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e soggiace ai limiti previsti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».

Infine, il legislatore ha previsto un limite complessivo al beneficio contributivo che è pari a 585,6 milioni di euro per l’anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l’anno 2022. Sarà l’INPS a monitorare il rispetto del limite di spesa e a comunicare i risultati ai Ministeri del Lavoro e dell’Economia.

Un’ultima considerazione riguarda la fruibilità dell’incentivo ed il possibile “cannibalismo” che il contratto di rioccupazione può avere rispetto ad altre forme di agevolazione similare, presenti sul mercato del lavoro. In particolare, il legislatore, al fine di riqualificare lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, permette ai datori di lavoro (con l’articolo 47, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2015, cd. Apprendistato in «disoccupazione»), di assumerli con il contratto di apprendistato professionalizzante, senza alcun limite di età.
Parliamo di lavoratori che fruiscono, ad esempio, della NASpI, della Dis-Coll, della disoccupazione edile o agricola. L’agevolazione per il datore di lavoro è uguale alla contribuzione agevolata prevista per un ordinario apprendistato, ad eccezione dell’ulteriore anno, successivo al termine del periodo di apprendistato. Inoltre, è applicabile la riduzione retributiva (fino a due livelli in meno o percentualizzata rispetto al livello di qualificazione).

Questo è l’articolo 41 del decreto legge n. 73/2021.

Art. 41 Contratto di rioccupazione

1. In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica. Il contratto di cui al presente articolo è stipulato in forma scritta ai fini della prova.

2. Condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

3. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

5. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di cui al presente articolo è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

6. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo di cui al comma 5 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

7. Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento ai sensi del comma 3, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

8. Il beneficio previsto dal comma 5 è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente e nei casi di cui al comma 3, primo e secondo periodo, lo stesso è oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale.

9. Il beneficio previsto dal comma 5 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

10. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 9 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6 milioni di euro per l’anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l’anno 2022. L’ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

11. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9, pari a 585,6 milioni di euro per l’anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l’anno 2022 e valutate in 42 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede quanto a 202 milioni di euro per l’anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 9 e quanto a 585,6 milioni di euro per l’anno 2021, a 90,8 milioni di euro per l’anno 2022 e a 42 milioni di euro per l’anno 2024 ai sensi dell’articolo 77.

Autore: Dott. Roberto Camera