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02 Marzo 2017 | Approfondimenti tecnici

Il pacchetto retributivo del lavoratore inviato all’estero

Quando si invia all’estero un lavoratore è opportuno concordare chiaramente quali variazioni subirà il suo pacchetto retributivo, ossia quali riconoscimenti in denaro o in natura aggiuntivi l’Azienda intende erogare al dipendente in virtù della sua permanenza all’estero.

La voce principale che viene discussa tra le parti è, solitamente, l’indennità estero ossia uno specifico emolumento aggiuntivo non strettamente connesso all’esecuzione della prestazione lavorativa ma ricomprendente il disagio conseguente al trasferimento o alla permanenza all’estero. La somma essendo strettamente connessa alla missione all’estero viene per sua natura meno al momento del rientro in Italia, non determinando nel caso specifico una ipotesi di illecita riduzione della retribuzione.

Altre voci che possono comporre il pacchetto retributivo del lavoratore inviato all’estero possono essere erogate in forma monetaria o corrisposte in natura; laddove possibile sono estremamente variabili in funzione della policy aziendale, delle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento e, in ogni caso, adattate al caso di specie, tenendo in debito conto anche il carico fiscale e previdenziale cui sono assoggettate in Italia e all’estero.

Le voci più ricorrenti nelle ipotesi di mobilità transnazionale sono le seguenti.

  • Alloggio: il datore di lavoro può offrirsi di contribuire in vario modo ed alleggerire il lavoratore nella ricerca di una nuova sistemazione. Tra le opzioni percorribili, ad esempio, il datore di lavoro può procede: collocando il lavoratore in strutture alberghiere adeguate, nel caso di assegnazioni di breve durata; corrispondendo un’indennità di alloggio; concedendo in uso al lavoratore un alloggio locato direttamente da lui (e a suo carico).
  • Assistenza per le procedure di immigrazione e assistenza fiscale.
  • Autovettura: riconosciuta laddove le specifiche attività lavorative da prestarsi all’estero richiedano frequenti spostamenti, e può essere elemento della retribuzione, indipendentemente dall’attività prestata, e dunque ad uso privato, oppure riconosciuta per uso cd.  promiscuo, soprattutto se, prima dell’assegnazione, il dipendente ne aveva già la disponibilità.
  • Collocamento del coniuge: il datore di lavoro può attivarsi per consentire al coniuge del lavoratore distaccato di continuare a prestare le proprie attività lavorative anche all’estero, oppure riconoscere al lavoratore una somma a compensazione della perdita di reddito del partner.
  • Corsi di istruzione e di lingua: in questo ambito posso rientrare sia corsi di istruzione per i figli, a carico della società, entro determinati massimali, e solitamente in scuole internazionali, che corsi di lingua locale per il lavoratore e per i propri familiari.
  • Indennità cost of living: si tratta di una somma riconosciuta al lavoratore al fine di compensare le differenze del costo della vita nel Paese di assegnazione rispetto al costo della vita in Italia e consente di mantenere il medesimo potere d’acquisto anche all’estero. Le valutazioni relative sono effettuate direttamente dal datore di lavoro avvalendosi di agenzie specializzate in tali procedure.
  • Indennità di prima sistemazione: corrisposta al momento dell’arrivo nel Paese di assegnazione e nel momento del rientro, il cui ammontare dipende da diversi fattori, quali il Paese e il nucleo familiare, valutati attentamente dal datore di lavoro. È sostanzialmente finalizzata ad agevolare il trasferimento del lavoratore, sia all’andata che al rientro.
  • Indennità di rischio cambio.
  • Polizze assicurative e polizze sanitarie integrative.

Di tutte queste voci dovrà essere attentamente valutata l’imponibilità fiscale e previdenziale nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. Si ricorda, infatti, che ogni somma erogata dal datore di lavoro anche se in forma di benefit in natura deve necessariamente figurare sulla busta paga del lavoratore e ivi, secondo le regole legali previste, essere assoggettata a contribuzione e prelievo fiscale.

Dott.ssa Emiliana Maria Dal Bon – Consulente del lavoro