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17 Ottobre 2018 | Approfondimenti tecnici

Incentivo all’assunzione di under 35

La legge di conversione del decreto Dignità (D.L. n. 87/2018 convertito in L. n. 96/2018), in vigore dal 12 agosto 2018, ha previsto nel nostro ordinamento un incentivo per le assunzioni di giovani lavoratori a tempo indeterminato per il biennio 2019 e 2020.

L’articolo 1-bis, D.L. n. 87/2018, stabilisce in particolare che al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato sia riconosciuto l‘esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL, se assumono lavoratori under 35.

L’assunzione deve essere effettuata nel biennio 2019 e 2020, e deve riguardare lavoratori cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (D.Lgs. n. 23/2015).  

L’esonero spetta con riferimento alle assunzioni di soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 35esimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero, eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti con rapporto a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro vale per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Da evidenziare il fatto che l’esonero in parola ricalca per quanto riguarda le condizioni soggettive, la durata ed il limite massimo di importo la disciplina prevista per il bonus assunzioni under 30, contenuto nella Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 100-108 e 113-115, L. n. 205/2017), e che limitatamente alle assunzioni effettuate entro la fine dell’anno in corso, è riconosciuto anche in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il 35esimo anno di età.

Tuttavia, ad oggi, la possibilità di fruire dell’esonero previsto dal Decreto dignità non risulta soggetta né a condizioni né a decadenze, stante il fatto che l’art. 1-bis D.L. 87/2018 non ne prevede. Inoltre la disposizione non fa alcun riferimento neppure alle ipotesi di conversione di un contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato e non prevede l’ipotesi di portabilità dell’agevolazione, ossia la possibilità che qualora il lavoratore termini il primo rapporto agevolato a tempo indeterminato prima dei 36 mesi, possa vedersi riconosciuto il restante periodo agevolabile da un altro datore di lavoro privato, indipendentemente dal requisito anagrafico (limite di età).

Pur non essendoci un espresso richiamo nel Decreto dignità, sembra possano applicarsi anche al nuovo esonero i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31, D.Lgs. n. 150/2015) e non rimane che attendere la prassi per verificare se condizioni e casi particolari ricalcheranno quelli previsti dalla Legge di Bilancio 2018 per il bonus assunzioni under 30 oppure no.

Per ciò che concerne invece le concrete modalità di fruizione dell’esonero, occorre aspettare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Dignità.

di Emiliana Maria Dal Bon – consulente del lavoro.