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28 Giugno 2013 | Normativa

La legge 9 agosto 2013, n. 99

(conversione del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) – recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché  in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti – è intervenuta sul contratto di apprendistato.
L’art. 2, Interventi straordinari per favorire l’occupazione, in particolare giovanile – definisce l’apprendistato “modalità tipica di entrata dei giovani nel mondo del lavoro”. Già il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 aveva individuato nel 30 settembre 2013 il termine entro il quale la Conferenza Stato–Regioni doveva adottare linee guida volte a disciplinare l’apprendistato professionalizzante, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica (quella di base e trasversale, per un massimo di 40 ore annue).  Le suddette linee guida potevano adottare le seguenti disposizioni derogatorie del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167 a) il piano formativo individuale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante “Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino”; c) in caso di imprese multilocalizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale. Essendo decorso inutilmente il termine del 30 settembre senza una diversa disciplina adottata da parte delle Regioni, le previsioni di cui al punto a), b) e c)  hanno trovato diretta applicazione, e sono attualmente operative.

Un’altra novità riguardante l’apprendistato è contenuta nell’art. 9, comma 3:  una aggiunta , attraverso il comma 2 bis ,  all’art. 3 del D.Lvo n. 167/2011 che riguarda le fasi successive all’eventuale ottenimento di una qualifica o di un diploma professionale: Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del D.L.vo n. 226/2005, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o di mestiere: intal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto.”

La Conferenza delle Regioni, il 17 ottobre 2013, ha adottato le seguenti linee guida che dovrebbero essere approvate a breve nella Conferenza Stato-Regioni:

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano l’offerta formativa pubblica per l’acquisizione di competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione.
Offerta formativa pubblica: durata, contenuti e modalità di realizzazione
L’offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili ed è da intendersi obbligatoria nella misura in cui: sia disciplinata come tale nell’ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi, e sia realmente disponibile per l’impresa e per l’apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso, durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento.

La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati, per l’intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:

  • 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
  • 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente

Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.

La formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze:

  • Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro
  • Organizzazione e qualità aziendale.
  • Relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo.
  • Diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva.
  • Competenze di base e trasversali
  • Competenza digitale.
  • Competenze sociali e civiche.
  • Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
  • Elementi di base della professione/mestiere.

La formazione deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati, si realizza, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e deve prevedere modalità di verifica degli apprendimenti.

La formazione può realizzarsi in FAD con modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Le imprese che non si avvalgono dell’offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali devono disporre di “standard minimi” necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo.

Le imprese devono almeno disporre:

  • di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
  • di risorse umane con adeguate capacità e competenze.