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31 Luglio 2017 | Approfondimenti tecnici

La nuova disciplina delle prestazioni occasionali: il Libretto Famiglia ed il contratto di prestazione occasionale

Il 10 luglio scorso è divenuto operativo presso la piattaforma informatica INPS il servizio di attivazione delle nuove prestazioni occasionali, la cui normativa era stata recentemente abrogata dal D.L. n. 25 del 17 marzo 2017.

La Legge n. 96/2017, di conversione e modifica del D.L. n. 50/2017, ha introdotto ora una sorta di “doppio binario”: mentre le persone fisiche che non esercitino attività professionale o d’impresa potranno ricorrere al Libretto Famiglia, tutti gli altri utilizzatori potranno servirsi del contratto di lavoro occasionale.

Il Libretto Famiglia è un libretto nominativo prefinanziato, acquistabile attraverso la piattaforma informatica INPS e previa registrazione, con il quale l’utilizzatore può pagare le prestazioni occasionali di uno o più prestatori nell’ambito di:

  • piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini ed alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

Il Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento del valore nominale di € 10,00, ciascuno utilizzabile per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.
Entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, l’utilizzatore, servendosi della piattaforma informatica INPS o avvalendosi del contact center INPS, deve comunicare i dati identificativi del prestatore di lavoro, il compenso pattuito (non inferiore a 10 €/h), il luogo di svolgimento e la durata della prestazione ed ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Contestualmente, il lavoratore riceverà una notifica via SMS o a mezzo posta elettronica.

Tutti gli altri utilizzatori, che non siano persone fisiche o che comunque esercitino attività professionale o imprenditoriale, posso stipulare, invece, il contratto di prestazione occasionale (soprannominato “PrestO”, acronimo di “Prestazione Occasionale”), mediante il quale l’utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
Non possono ricorrere a tale contratto:

  • gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • le imprese del settore agricolo, salvo casi particolari;
  • le imprese dell’edilizia e di settori affini, le imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nei casi di esecuzione di appalti di opere o servizi.

La violazione di tali divieti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulti accertata la violazione, senza applicazione della procedura di diffida ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.
L’attivazione del contratto avviene, previa registrazione, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità già esposte per il Libretto Famiglia.

La misura minima oraria del compenso è pari a € 9,00, eccetto che per il settore agricolo.

L’utilizzatore è tenuto a trasmettere, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, sempre attraverso la piattaforma informatica INPS o attraverso i servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente i dati anagrafici e identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione, l’oggetto della prestazione e la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione. Anche in tal caso, il lavoratore riceverà contestualmente un SMS o un messaggio di posta elettronica di notifica della dichiarazione.
La mancata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore deve comunicare all’INPS, tramite i medesimi strumenti già indicati, la revoca entro i tre giorni successivi. In caso contrario, l’INPS provvederà comunque al pagamento della prestazione ed all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Alla revoca da parte dell’utilizzatore, seguirà una notifica al prestatore, affinché egli possa intervenire tempestivamente in caso di abusi da parte dell’utilizzatore che abbia falsamente dichiarato il mancato svolgimento della prestazione.

Sia per il Libretto Famiglia sia per la prestazione occasionale, l’INPS provvede al pagamento del compenso del prestatore il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, attraverso l’accredito delle spettanze sul conto corrente bancario risultante dall’anagrafica del prestatore oppure, in mancanza di esso, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici delle Poste Italiane, con oneri di pagamento a carico del prestatore. L’INPS provvede, altresì, all’accreditamento dei contributi previdenziali ed al trasferimento all’INAIL dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Inoltre, il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione nella Gestione Separata INPS, all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.
Il legislatore ha tuttavia ribadito l’esistenza di limiti di natura temporale (massimo 280 ore nell’anno civile) e di natura economica alle prestazioni occasionali. Esse, infatti, non devono dar luogo, nel corso di un anno civile:
•    a compensi complessivamente superiori a € 5.000 per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
•    a compensi superiori a € 5.000 per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
•    a compensi superiori a € 2.500 per prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore. Il superamento di tale limite, nonché del limite temporale di 280 ore, comporta la trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Inoltre, è stato introdotto un nuovo limite: non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Come è evidente, il legislatore ha inserito diversi accorgimenti per prevenire e contrastare gli abusi che in passato una simile modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ha facilitato.

Soltanto il tempo potrà dare evidenza dei risvolti positivi o negativi di questo nuovo strumento. Per tale motivo, entro il 31 marzo di ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmetterà alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative così disciplinate.

 

Avv. Roberta Amoruso