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12 Aprile 2018 | Approfondimenti tecnici

L’assegno di ricollocazione

Il 3 aprile 2018 entra a regime l’assegno di ricollocazione, introdotto dal D.Lgs. n. 150/2015 e modificato dalla Legge n. 205/2017 (c.d. “Legge di Bilancio 2018”).

Si tratta di una sorta di voucher che i destinatari potranno spendere, presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati allo svolgimento di assistenza alla ricollocazione, al fine di ricevere supporto nel reperire una nuova occupazione.

Secondo le dichiarazioni rese dal Presidente dell’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) Maurizio Del Conte in occasione della Deliberazione n. 3/2018, che ha delineato le modalità operative e definito l’ammontare dell’assegno di ricollocazione, tale strumento potrebbe portare al reinserimento di almeno 60/70 mila disoccupati.

Possono richiedere l’assegno di ricollocazione i seguenti soggetti:

  • i percettori della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) disoccupati da almeno quattro mesi;
  • i beneficiari del Reddito di Inclusione, per le persone a rischio di esclusione sociale, per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 150/2015;
  • i lavoratori interessati da un accordo di ricollocazione di cui all’art. 24 bis del D.Lgs. n. 148/2015, ossia da un accordo stipulato, al fine di limitare il ricorso al licenziamento collettivo, al termine dell’intervento straordinario di cassa integrazione per riorganizzazione aziendale o di crisi, laddove non ricorrano gli estremi per un completo recupero occupazionale.

La richiesta dell’assegno è volontaria e può essere avanzata telematicamente sul sito www.anpal.gov.it, anche con l’ausilio di un Patronato, oppure rivolgendosi direttamente ad un centro per l’impiego.

I lavoratori disoccupati potranno, dunque, liberamente scegliere il soggetto cui rivolgersi: i centri per l’impiego, le agenzie per il lavoro accreditate ai servizi per il lavoro, la Fondazione dei consulenti del lavoro.

Il servizio di assistenza alla ricollocazione prevede:

  • l’affiancamento di un tutor al soggetto disoccupato;
  • un programma di ricerca intensiva di opportunità occupazionali, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa;
  • l’obbligo, per il soggetto erogatore del servizio, di comunicare ai centri per l’impiego e all’ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività proposte nell’ambito del servizio o di una offerta di lavoro congrua;
  • la sospensione del servizio in caso di assunzione in prova o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

Al termine di tale percorso di assistenza e sostegno, della durata di sei mesi prorogabili di ulteriori sei, qualora il destinatario abbia effettivamente reperito una nuova occupazione a tempo indeterminato o determinato di almeno sei mesi (anche tre mesi in alcune regioni del Sud Italia), anche a tempo parziale purché pari almeno al 50% dell’orario normale di lavoro, gli enti erogatori di tali servizi avranno diritto a percepire l’assegno di ricollocazione di un importo compreso tra 250 e 5.000 euro a seconda del profilo personale di occupabilità del destinatario e della tipologia contrattuale con cui egli viene assunto.

Più in particolare, l’ammontare dell’assegno di ricollocazione sarà pari a:

  • minimo 1.000 – massimo 5.000 euro per la conclusione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (compreso l’apprendistato);
  • minimo 500 – massimo 2.500 euro per la conclusione di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di almeno sei mesi;
  • minimo 250 – massimo 1.250 euro per la conclusione di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata da tre a sei mesi (solo per Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

Da quanto delineato, appare dunque evidente che l’assegno di ricollocazione non rappresenta un sussidio alla disoccupazione e non viene materialmente corrisposto direttamente al disoccupato. Piuttosto, rappresenta una sorta di voucher che il disoccupato potrà “spendere” presso un soggetto pubblico o privato, da lui liberamente scelto, che lo accompagnerà in un percorso personalizzato di ricerca intensiva del lavoro.

Ci si auspica che un simile servizio riesca più efficientemente, rispetto agli strumenti adottati a livello nazionale negli anni passati, a far incontrare proficuamente la domanda e l’offerta di lavoro.

Avv. Roberta Amoruso