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09 Ottobre 2020 | Approfondimenti tecnici

Le assenze del lavoratore al tempo del covid-19

Durante l’attuale epidemia da Covid-19 il problema delle assenze dei lavoratori è stato oggetto di varie interpretazioni e, a seconda della fase dell’emergenza, ha avuto diversa rilevanza. Infatti, nella prima fase dell’emergenza, al fine di contenere il proliferare del virus anche negli ambienti di lavoro, era stato imposto un quasi universale lockdown, e quindi una generica inattività della forza lavoro: il problema delle assenze poteva passare in cavalleria.
Oggi il quesito è di primaria importanza e i motivi sono di facile individuazione: le aziende hanno ripreso la loro ordinaria attività, ma l’emergenza sanitaria non è ancora finita.
Potrebbe, quindi, presentarsi l’ipotesi di lavoratori che a causa del virus si debbano astenere dall’attività lavorativa e occorre capire come gestire queste assenze.

Ecco alcune casistiche che potrebbero presentarsi:

  • lavoratore risultato positivo, anche se asintomatico: deve essere posto in MALATTIA. Di conseguenza deve essere emesso, dal medico curante, il relativo certificato che ha come effetto la preclusione dallo svolgimento dell’attività lavorativa. Da specificare poi che questi lavoratori, positivi al tampone, non possono lavorare in smart working durante questo periodo di malattia, anche se asintomatici;
  • lavoratore in attesa del tampone: deve essere considerato in malattia. A tal proposito, infatti, l’art. 26 del D.L. n. 18/2020 ha stabilito che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato alla malattia e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Anche in questo caso il principio generale prevede che il lavoratore in malattia non possa lavorare, neppure in smart working.
  • lavoratore venuto a contatto con un collega o con un’altra persona risultata positiva: onere dell’autorità sanitaria competente è ricostruire i c.d. “contatti stretti” del positivo, informandoli, e adottare di conseguenza gli opportuni rimedi. Nel periodo dell’indagine, l’azienda può chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria.
  • doppia prospettiva per il lavoratore che abbia avuto contatti con persone in attesa di fare il tampone e quindi non certe in merito alla positività o meno al virus prudenzialmente:
  1. procedere con l’attivazione dello S.W., se coerente con la mansione svolta dal dipendente stesso;
  2. nel caso in cui non fosse possibile l’adozione dello S.W., collocare il lavoratore in un’area distante dagli altri e pretendere l’adozione costante della mascherina.
  •  lavoratore, all’interno dell’azienda, sviluppi febbre e sintomi da infezione respiratoria (ad esempio, tosse e raffreddore): il datore di lavoro, secondo quanto stabilito dall’allegato 12 al D.P.C.M. del 07/08/2020, deve procedere immediatamente a comunicare tale condizione all’ufficio del personale che, a sua volta, procederà con l’isolamento del dipendente interessato. L’azienda, allo stesso tempo, deve tempestivamente avvertire le autorità sanitarie competenti e munire il lavoratore, ove già non lo fosse, di mascherina.

A causa dell’inizio della scuola potrebbe presentarsi l’ipotesi di lavoratori che si debbano astenere dall’attività lavorativa per la gestione dei figli: anche in questi casi occorre capire che strumenti vengono dati ai lavoratori stessi e alle aziende per gestire tali assenze

Il D.L. n. 111 del 08/09/2020 ha previsto che il genitore, lavoratore dipendente, abbia il diritto di svolgere la prestazione in S.W. per tutta la durata della quarantena (o parte di essa) del figlio convivente minore di 14 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno dell’istituto scolastico.

Nel caso in cui la prestazione non possa essere effettuata in S.W. è prevista una misura alternativa: un congedo della durata corrispondente al periodo di quarantena (o a parte di esso) coperto da un’indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione e da contribuzione figurativa.

ATTENZIONE: lo S.W. e il congedo, alle condizioni sopra descritte, possono essere riconosciuti:

•    solo per periodi entro il 31/12/2020;

•    solo a un genitore (non spettano se l’altro non lavora affatto o se svolge ad altro titolo l’attività in S.W.).

Se lo stato emergenziale non dovesse essere prorogato ulteriormente, dal 16 ottobre 2020 si tornerebbe all’attivazione ordinaria, attraverso, quindi, la sottoscrizione di un accordo tra lavoratore e datore di lavoro, a discapito della comunicazione semplificata utilizzata dall’inizio dell’emergenza sino ad ora.

Giova anche ribadire, in conclusione, che ulteriori, ordinari, giustificativi per l’assenza dei lavoratori-genitori dall’attività lavorativa possono essere:

•    giorni di ferie e permessi ancora a disposizione. In questo caso, la richiesta dovrà essere previamente autorizzata dal datore di lavoro;

•    congedo previsto per la malattia del figlio: si tratta di un’astensione facoltativa dal lavoro del genitore qualora il figlio, di età compresa tra i tre e gli otto anni, abbia una malattia;

•    aspettativa non retribuita: può essere richiesta dal lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 2 anni, per gravi e documentati motivi familiari.

 

Autore: Dott.ssa Emiliana Maria Dal Bon – consulente del lavoro