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19 Giugno 2020 | Approfondimenti tecnici

L’infortunio sul lavoro da COVID-19. Form-App News

L’articolo 42, comma 2, del D.L. n. 18/2020 ha anzitutto chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’INAIL quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.

Le patologie infettive contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo.

L’INAIL ha fin da subito chiarito che l’assicurazione infortunistica:

•    opera anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro;

•    opera anche nell’ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;

•    si estende anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.

Relativamente all’azienda, è stato espressamente previsto che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidano sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico e che quindi non comportino maggiori oneri per le imprese.

L’INAIL, con un comunicato stampa del 15/05/2020 e poi con la circolare n. 22/2020, ha precisato che l’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato in alcun modo automaticamente alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro.

I criteri applicati dall’INAIL per l’erogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori che hanno contratto il virus (infortunati) sono infatti totalmente diversi da quelli previsti in sede penale e civile. In sede penale vale il principio della presunzione di innocenza e dell’onere della prova a carico del pubblico ministero, mentre in sede civile ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro è sempre necessario l’accertamento della colpa nella determinazione dell’infortunio, come il mancato rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza. Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio si fonda, in sostanza, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio.

Pertanto, se la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche (che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali), il rispetto delle misure di contenimento non è sufficiente per escludere la tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il c.d. rischio zero.

Dott.ssa Emiliana Maria Dal Bon – Consulente del lavoro