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26 Maggio 2019 | Approfondimenti tecnici

Massi risponde: “Licenziamenti: effetti diretti ed indiretti della sentenza della Corte Costituzionale”

Ecco alcune delle domande fatte da voi durante il webinar con il Dott. Massi del 18 Giugno

Esiste ancora la possibilità, svincolata dalle modalità 412 ter cpc (previste dal contratto collettivo), di sottoscrivere conciliazioni sindacali ex 411 3 comma (inoppugnabili ex art. 2113 cc) in cui il sindacalista opera non come agente contrattuale ma come garante esterno della parità di posizione delle parti e quindi della genuinità della formazione della volontà dei lavoratori)?

La sentenza del tribunale di Roma fa riferimento solo al 412 ter cpc quindi l’altra sussiste tutt’ora. Quella sentenza partì dal fatto che si era in presenza di lavoratori con contatto a progetto e in quel settore specifico non era prevista una procedura collettiva.

 

Se non esistesse più questa possibilità allora una conciliazione inoppugnabile, con un dipendente privo di specifica disciplina contrattuale collettiva o con un parasubordinato privo di contratto collettivo andrebbe necessariamente espletata in sede giudiziaria o in sede amministrativa (DTL)?

Una conciliazione di questo genere può essere svolta presso l’ispettorato territoriale del lavoro davanti all’apposita commissione di conciliazione. Oppure presso le commissioni di conciliazione se hanno istituito l’apposita commissione.

 

Apprendista assunta in data 12/02/2014. In data 26/06/2019 l’azienda vorrebbe disdettare il contratto di apprendistato, al termine del periodo formativo. Tuttavia, il dipendente è nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento in quanto ha contratto matrimonio in data 08/12/2018. Occorre attendere il termine del divieto dal quale far partire il preavviso oppure disdettare il contratto e rischiare la nullità della procedura?

Un eventuale licenziamento nell’anno del matrimonio è affetto da nullità e comporta la reintegra del lavoratore.

 

In caso di licenziamento per giusta causa (previsione da CCNL oltre 5 giorni di assenza ingiustificata) è necessario osservare la procedura disciplinare o è sufficiente inviare la lettera con il recesso immediato?
In caso di procedura disciplinare, l’importo della multa da addebitare ed i giorni di sospensione devono sempre essere previsti da CCNL?

Il licenziamento per un’assenza ingiustificata di 5 gg va contestato e il lavoratore deve essere sentito a difesa per poi procedere di conseguenza

Una volta firmato il verbale di conciliazione durante il tentativo di conciliazione facoltativa previsto dal d.lgs. 23/2015 tutele crescenti, il dipendente licenziato, in una fase successiva può andare in giudizio e chiedere al Giudice un’integrazione dell’indennità risarcitoria?

La risposta è no. Questo perché la conciliazione avvenuta in sede protetta è di per sé stessa inoppugnabile.

 

Conciliazione facoltativa: è legittima la conciliazione nella quale si riconosce al lavoratore, a fronte di una rinuncia all’impugnazione del licenziamento, sia una somma esente da IPERF prevista e quantificata dall’art. 6 del d.lgs. 23/2015, che un’ulteriore somma a titolo di incentivo all’esodo imponibile IRPEF?

Il Legislatore si è soffermato soltanto sul fatto che la somma legata all’anzianità del lavoratore all’interno dell’azienda è esente da IRPEF.
Al di fuori di ciò il datore di lavoro può dare anche altre voci, infatti la stessa circolare del 2013 prevede che con lo stesso atto si possano definire altre situazioni riferite al rapporto di lavoro.
Ovviamente bisogna distinguere le due cose: una legata all’indennità facoltativa su cui non si paga l’IRPEF e le altre voci soggette alla tassazione e alla contribuzione.

 

Il mancato rispetto della conciliazione obbligatoria, in caso di licenziamento di un lavoratore assunto in un’azienda sopra i 15 dipendenti, potrebbe rendere contestabile il licenziamento? Se sì, il lavoratore potrebbe rinunciare a contestarne l’illegittimità formalizzando un accordo conciliativo in sede protetta?

Vi sono 2 possibilità:

  1. Il lavoratore ritiene illegittimo il licenziamento e chiede al Giudice di pronunciarsi: se il giudice riconosce il licenziamento come illegittimo condanna il Datore di Lavoro al pagamento di un’indennità fra le 12 e le 24 mensilità
  2. Con lo stesso ricorso il lavoratore può chiedere che il Datore di Lavoro venga condannato perché non ha seguito la procedura prevista dall’articolo 7 legge 604 in cui è prevista un’indennità risarcitoria tra 6 e le 12 mensilità.

 

Quali conseguenze determina il licenziamento durante prova di un lavoratore riassunto in un’azienda dove aveva già superato la prova in un’occasione di un precedente rapporto di lavoro per analoga professionalità?

Tale licenziamento è illegittimo secondo diverse sentenze della Cassazione

  

Per le imprese fino a 15 dipendenti il licenziamento di lavoratori assunti dopo il 7/3/2015 comporta un risarcimento massimo pari a 6 mensilità, è corretto? La stessa teoria si applica agli apprendisti?

Per le imprese fino a 15 dipendenti la normativa prevede un massimo di 6 mensilità e questo riguarda sia gli apprendisti che i lavoratori assunti a tempo indeterminato.



Quale normativa si applica per i licenziamenti individuali in società con meno di 15 dipendenti ma di proprietà di azienda controllata da società con più di 100 dipendenti?

Anche se si tratta di un’impresa controllata se l’impresa più piccola ha una vita autonoma, ovvero un centro di responsabilità, si applicano le regole proprie legate ai limiti dimensionali.

Dipendente assunto ante tutele crescenti, l’azienda (con più di 15 dipendenti) intima un licenziamento disciplinare a fronte di false timbrature avvenute mesi fa, senza preventiva contestazione e quindi senza rispettare la procedura dell’art. 7 dello statuto. Cosa rischia l’azienda in caso di contestazione del licenziamento? È comunque esclusa la reintegrazione?

In caso di licenziamento disciplinare per lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015 si applica l’art.18

Il Giudice deve verificare se il fatto è sussistente o meno e deve verificare la correlazione con le mancanze eventualmente previste dal codice disciplinare.

Il Lavoratore però potrebbe aver chiesto un’indennità risarcitoria legata al fatto che l’azienda non ha seguito la procedura dell’art. 7 dello statuto.

 

Nel caso il CCNL non preveda una procedura conciliativa quale valore assume la conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione, la ITL o la Commissione di Conciliazione ed Arbitrato prevista dal 276/2003?
Si può ritenere nulla una conciliazione espletata in luogo incompetente territorialmente?

La conciliazione fatta in sede protetta è inoppugnabile per la parte economica e quindi è perfettamente valida.

Può essere impugnata solo se c’è un vizio nel consenso espresso dal lavoratore.

Per la competenza territoriale c’è un indirizzo di una sentenza di merito dove si dice che una conciliazione effettuata avanti ad una commissione incompetente territorialmente è di per se stessa valida qualora l’attività svolta dall’organo di conciliazione abbia rispettato i requisiti che il Legislatore richiede.

                          GRAZIE PER L’ATTENZIONE E LA PARTECIPAZIONE