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04 Marzo 2021 | Approfondimenti tecnici

Natura autonoma del rapporto di lavoro dei Navigator?

Il 30 aprile scade l’incarico di collaborazione per i cd. Navigator, “assunti” nel 2019 per organizzare l’avvio del Reddito di cittadinanza e i conseguenti servizi a supporto.

L’obiettivo di questo approfondimento è verificare la congruenza tra le modalità di svolgimento delle prestazioni svolte e la tipologia contrattuale utilizzata dalla società ANPAL Servizi spa per formalizzare il rapporto di lavoro.

In premessa, va detto che lo stesso Governo che ha emanato il cd. Decreto Dignità (decreto legge n. 87/2018) con l’obiettivo di costringere le aziende a limitare al massimo i rapporti a termine, favorendo nel contempo le assunzioni a tempo indeterminato, sceglie, per i Navigator, una delle tipologie contrattuale più controverse andando, così, in controtendenza con la sua battaglia nel favorire la stabilità dei rapporti di lavoro. Infatti, il Governo ha scelto, quale tipo di rapporto da utilizzare per avviare l’incarico con i Navigator, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, diametralmente all’opposto di un rapporto di lavoro stabile. Per giunta, molto border line rispetto al rapporto di lavoro subordinato.

Non ne faccio un discorso di legittimità normativa, in quanto la collaborazione coordinata e continuativa è comunque un tipo di contratto di lavoro disciplinato dalla legislazione italiana, secondo i dettami previsti dall’articolo 409, comma 3, del codice di procedura civile, ma di opportunità.

Cosa prevede, nello specifico, questo tipo di collaborazione? La norma considera tali i “rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa.

Ricordo che il contratto di collaborazione non deve andar contro alle prescrizioni previste dall’art. 2, comma 1, del d.l.vo n. 81/2015, che impongono una sorta di presunzione assoluta, con applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato qualora il rapporto di collaborazione si concretizza in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Prescrizioni che, comunque, non sono applicabili al caso concreto, in quanto il committente (ANPAL Servizi spa) è sotto il controllo del Ministero del Lavoro e quindi equiparabile ad una pubblica amministrazione, la quale è espressamente esclusa dalle disposizioni impartite dall’articolo 2.

D’altro canto, l’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, stabilisce il “divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.”.

Detto ciò, ritengo che debba essere fatta una valutazione sulla genuinità del tipo di contratto stipulato tra le parti, rispetto alle attività ed alle modalità di effettuazione delle prestazioni lavorative da parte dei Navigator.

Negli anni, il Ministero del lavoro prima e l’ispettorato del lavoro e la giurisprudenza di legittimità poi, hanno evidenziato gli indici di subordinazione che, al di là del nomen juris indicato dalle parti, vanno ad inquadrare il rapporto di lavoro dipendente e che di converso non devono essere presenti in un rapporto di collaborazione autonoma, quale appunto quello di collaborazione coordinata e continuativa.

Vediamo quali sono questi indici di subordinazione che possiamo trovare anche nell’attività svolta dai Navigator.

 

Autonoma gestionale

Primo elemento (e, a mio avviso, il più importante) è la mancanza di autonomia nel gestire l’attività. L’assunto è presto fatto. Per gestire l’attività lavorativa autonomamente è necessario avere una esperienza ed una professionalità della materia che non è stata richiesta ai Navigator, tant’è che l’unico requisito professionale richiesto, per partecipare alla selezione, è stato il possesso di una laurea magistrale/specialistica ovvero di un diploma di laurea secondo il “vecchio ordinamento”. Nessun riferimento a precedenti rapporti di lavoro o competenze specifiche nel settore della selezione del personale è stato richiesto.

Infatti, per quanto il bando di selezione pubblica indicava la ricerca di “professionalità necessarie ad organizzare l’avvio del Reddito di cittadinanza”, nella procedura selettiva non è stata richiesta alcuna conoscenza dell’attività lavorativa per la quale veniva chiesta la collaborazione; in aggiunta, veniva evidenziato, in più occasioni, che i soggetti sarebbero stati “formati” per supportarne i servizi e per integrarsi nel nuovo contesto caratterizzato dall’introduzione del Reddito di Cittadinanza; in questo modo evidenziando che i soggetti non erano in possesso della professionalità e con essa della gestione autonoma, fondamentale per la tipologia contrattuale prevista. Per giunta, oltre al periodo di formazione (di circa 200 ore), è stato effettuato anche un periodo di “affiancamento” con gli operatori (dipendenti) del Centro per l’impiego.

 

Attività core

Un secondo elemento attiene all’attività svolta dal collaboratore che non può rientrare tra le attività core business dell’azienda committente.

In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17711 del 7 settembre 2016, ha evidenziato come «un rapporto di collaborazione a progetto [similare come tipologia al co.co.co.] non può aver per oggetto l’ordinaria attività d’impresa, ma dev’essere caratterizzato da “specificità” differenziandosi da essa.». Nel caso dei Navigator, non vedo particolari differenze tra le attività che ordinariamente vengono espletate dagli addetti ai Centri per l’Impiego e quelle che vengono riportate nel bando della procedura selettiva per la ricerca dei Navigator (vedasi articolo 2 del bando):

1.    supporta gli operatori dei CPI nella definizione e qualificazione del piano personalizzato previsto dalla norma;

2.    svolge una funzione di assistenza tecnica agli operatori dei CPI impiegati nel supporto ai beneficiari del Reddito di cittadinanza nel percorso di inclusione socio‐lavorativa improntato alla reciproca responsabilità per garantire che il beneficiario porti a termine con successo il programma e raggiunga la propria autonomia;

3.    supporta i CPI nel raccordo con i servizi erogati dai diversi attori del mercato del lavoro a livello locale o regionale in relazione alle esigenze dei beneficiari, valorizzando tutte le opportunità offerte dai servizi nel territorio ‐ a partire dalle esigenze espresse dalle imprese e dalle opportunità offerte dal sistema di istruzione e formazione ‐ per permettere ai beneficiari di individuare e superare gli ostacoli che incontrano nel percorso verso la realizzazione professionale, l’autonomia economica e la piena integrazione sociale nella propria comunità;

4.    collabora con gli operatori dei CPI al fine di garantire la realizzazione delle diverse fasi del processo di servizio previsto dalla norma e assicurare i diritti e i doveri dei beneficiari.

Tutte attività proprie dei Centri per l’Impiego e nessuna particolare professionalità richiesta che possa elevare la figura del Navigator dal mero supporto ai dipendenti interni.

Inoltre, di recente è stato affidato ai Navigator un nuovo compito e cioè quello di implementare la piattaforma Moo (Mappa delle opportunità occupazionali). In pratica, gli viene dato un elenco di imprese, e loro devono verificare, presso le Camere di commercio e l’Agenzia delle Entrate, se queste aziende sono ancora in vita. In caso positivo devono contattarle per avere il consenso all’inserimento nella banca dati. Attività alquanto povera di contenuti e sicuramente non bisognosa di alta professionalità per la sua gestione.

 

Potere organizzativo e direttivo

Un terzo elemento è l’assoggettamento al potere organizzativo e direttivo del committente. Così come evidenziato nel punto precedente, difficilmente un soggetto privo di professionalità può gestire una attività lavorativa autonomamente, per cui avrà bisogno di una direzione e di una organizzazione esterna.

 

Mezzi di lavoro

Un quarto elemento è l’uso dei mezzi di lavoro del datore di lavoro. L’attività lavorativa svolta dai Navigator viene effettuata con strumenti del committente (ANPAL SERVIZI spa), il quale ha fornito ai collaboratori un computer portatile e un ipad, facendo venir meno quel minimo di “rischio di impresa” che dovrebbero avere i collaboratori autonomi.

 

Retribuzione

Un quinto elemento, di discrimine tra il rapporto subordinato e quello autonomo, è la retribuzione fissa mensile. Detto compenso fisso è presente anche per i Navigator, indipendentemente dalla verifica dell’effettuazione della prestazione stessa. È il caso di sottolineare che il collaboratore coordinato e continuativo, ordinariamente, non viene retribuito per i giorni di presenza ma per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto. Per giunta devo ritenere che la quota di compenso mensile gli sia stata erogata anche durante il periodo di lockdown, allorquando il Navigator non ha svolto alcuna attività lavorativa.

Parlando ancora dell’aspetto economico, nella procedura selettiva veniva specificato (articolo 4) che oltre al compenso lordo annuo, pari a 27.338,76 euro, è previsto un rimborso forfettario delle spese di viaggio, vitto e alloggio, pari a 300,00 euro. Ritengo che detto compenso, in quanto offerto senza la verifica sull’effettiva spesa, debba essere incluso del compenso principale e interamente contribuito.

 

Considerazioni finali

In definitiva, essendo l’attività inserita nell’organizzazione imprenditoriale del committente e suscettibile di controlli in ordine al contenuto ed alle modalità di svolgimento, oltre ad essere svolta presso la sede aziendale, con strumenti di proprietà della società; essendo l’oggetto della collaborazione generico e non individuabile in uno specifico opus; essendo i soggetti privi di una professionalità medio elevata relativamente alla materia trattata; ed infine, essendo il corrispettivo determinato in misura fissa (forfettaria), con conseguente assenza di un rischio economico per il collaboratore, ritengo che l’attività dei Navigator sia configurabile come rapporto di lavoro subordinato e non come collaborazione autonoma.

A proposito di precarietà/flessibilità, permettetemi una digressione sull’argomento “Navigator”, solo per ricordare che la società ANPAL Servizi spa, controllata dall’ANPAL, a sua volta controllata dal Ministero del Lavoro, ha sottoscritto, in data 31 maggio 2018, un accordo sindacale che porta la durata massima complessiva dei contratti a tempo determinato, con ogni lavoratore, a 82 mesi. Neanche due mesi dopo, per la precisione il 14 luglio 2018, veniva pubblicata, in Gazzetta Ufficiale, il cd. Decreto Dignità (decreto legge n. 87/2018) che limita, per le aziende che non hanno accordi collettivi in tal senso, la durata massima complessiva dei contratti a tempo determinato a 24 mesi. Quindi, una società dello Stato amplia notevolmente la durata dei contratti a termine proprio nel momento in cui il Governo la restringe per tutti gli altri.

Autore: Dott. Roberto Camera