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18 Luglio 2018 | Approfondimenti tecnici

Permessi per donne vittime di violenza

Il D.lgs. 80/2015, all’art. 24, comma 1, stabilisce il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi per le lavoratrici dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. Affinché tale diritto sia riconosciuto è necessario che il percorso sia debitamente certificato dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.

Analogo diritto è riconosciuto dal secondo comma della stessa disposizione anche alle lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: per queste lavoratrici è prevista la sospensione del rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all’astensione, la cui durata non può essere superiore a 3 mesi.

Oltre alla certificazione del percorso di protezione, il diritto è condizionato a un preavviso minimo di 7 giorni con cui la lavoratrice deve comunicare al datore di lavoro o al committente l’inizio e la fine del periodo di congedo.

Indennità

Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità pari al 100% dell’ultima retribuzione (percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo) da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa. L’indennità è erogata dall’INPS ma anticipata dal datore di lavoro.

 

 

L’INPS, inoltre, riconosce la contribuzione figurativa per tutto il periodo del congedo che è, altresì, computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. 

La normativa ha previsto anche la possibilità che il congedo in parola possa essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di 3 anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Come sovente accade la Legge (art. 24, comma 5, D.lgs. 80/2015) afferma che la disciplina della fruizione oraria o giornaliera del congedo è affidata in primis agli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e solo in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, si applicheranno le regole normative. In questo secondo caso, la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

Dott.ssa Emiliana Maria Dal Bon – consulente del lavoro