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23 Ottobre 2019 | Approfondimenti tecnici

Nuova modalità di presentazione della domanda di Assegno per il Nucleo Familiare

Com’è ormai noto, da qualche mese a questa parte, per i lavoratori dipendenti del settore privato (con la sola esclusione di quelli appartenenti al settore dell’agricoltura), non è più possibile presentare domanda per gli assegni al nucleo familiare (ANF INPS) direttamente all’impresa datrice di lavoro; la previgente modalità di richiesta cartacea – in vigore fino al 31 marzo scorso – è stata superata per garantire una maggiore tutela dei dati personali dei lavoratori dipendenti e dei loro familiari nonché per garantire il corretto calcolo dell’importo spettante.

Pertanto, dal 1° aprile 2019 tali soggetti hanno l’onere di richiedere l’assegno al nucleo familiare presentando il modello ANF/DIP (SR16) esclusivamente in modalità telematica, inoltrando alternativamente la domanda online

  • direttamente oppure
  • per il tramite di Patronati ed intermediari dell’INPS.

Tanto rappresentato, con dedicato messaggio n. 1430 del 5/04/2019, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla presentazione della domanda precisando che, in caso di trasmissione non diretta da parte del lavoratore, la domanda può essere presentata esclusivamente tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, non essendovi altri intermediari autorizzati.

Di contro, in tempi successivi è trapelata la notizia che la domanda di assegno per il nucleo familiare potrà essere inviata anche tramite i commercialisti ed i consulenti del lavoro; per lo meno questo è quanto ha comunicato il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro a seguito di un incontro del tavolo tecnico con il Ministero del Lavoro nonché quanto reso noto dal Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili in seguito al contenuto della comunicazione del 24 maggio scorso anticipata dall’Inps al Consiglio stesso.

In realtà, allo stato attuale, tale operatività anticipata per le vie brevi ai Professionisti del settore ancora non è stata concessa.

Oltre a quanto sopra, gli interventi dell’Istituto – successivi alla Circolare n. 45 del 22/03/2019 con la quale sono state fornite le indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda – si sono susseguiti per meglio precisare istruzioni operative, modalità di gestione della domanda nonché istruzioni operative e procedurali per la compilazione dei flussi Uniemens (Messaggi n. 1777 del 08/05/2019 e n. 2815 del 24/07/2019).

L’intero sistema che regola l’ANF è stato telematizzato, anche in caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato dovrà presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

La nuova procedura “ANF DIP” permette quindi il calcolo degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti al richiedente in riferimento alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito complessivo del nucleo familiare nel periodo di riferimento per la prestazione richiesta.

L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti saranno visibili al cittadino accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. Sarà inviato un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta.

Ovviamente l’esito sarà visibile, con le medesime modalità, anche ai Patronati che, su delega del cittadino richiedente, hanno provveduto ad inviare le domande di ANF all’Istituto; in attesa, come detto, che anche Consulenti del lavoro e Commercialisti vengano resi operatori attivi della procedura.

Il lavoratore dovrà comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso l’Utility messa a disposizione dall’Istituto e presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).

Nel rispetto delle disposizioni attuali in merito ad Autorizzazione ANF il lavoratore dipendente del settore privato o il soggetto titolare del diritto all’ANF, che presenta domanda di “ANF DIP”, se privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, deve presentare la domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica “Autorizzazione ANF” corredata della documentazione necessaria.

In caso di esito positivo, al cittadino richiedente non sarà più inviato il provvedimento di accoglimento della domanda di autorizzazione (modello ANF43), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale competente. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello ANF58). In caso di autorizzazione parziale rilasciata solo in riferimento ad alcuni componenti del nucleo familiare, l’importo della prestazione ANF sarà successivamente calcolato solo considerando il nucleo autorizzato.

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto (full-time, part-time, etc.) e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto.

Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.

Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

Invece, le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma saranno gestite dai datori di lavoro che potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019.

Fanno, come detto, eccezione le domande di prestazione familiare da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che continueranno ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP (cod. SR16, disponibile sul sito dell’Istituto).

È pertanto doveroso che i singoli datori di lavoro mettano a conoscenza i propri dipendenti di tale importante novità procedurale affinché possano tempestivamente attivarsi nel rispetto delle nuove modalità telematiche di presentazione dell’istanza ricordando, altresì, che al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.

Luca Bianchin, Consulente del lavoro