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12 Novembre 2019 | Approfondimenti tecnici

Nuove modalità telematiche di richiesta e rilascio

Modelli “A1” – Nuove modalità telematiche di richiesta e rilascio

L’INPS, con propria Circolare n. 86 datata 11 giugno 2019, ha reso note le nuove modalità di presentazione delle richieste del certificato di legislazione applicabile (c.d. documento portatile “A1”); è previsto, infatti, anche per questa particolare istanza, l’utilizzo del canale telematico.

Al fine di agevolare i datori di lavoro nella presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile “A1”, l’Istituto ha realizzato una nuova procedura finalizzata ad informatizzare l’iter procedurale previsto per l’emissione di tale certificazione.

A decorrere dal 1° settembre 2019 le domande di rilascio del documento portatile “A1”, per le quali è prevista la presentazione da parte dei datori di lavoro o degli intermediari previdenziali, devono essere presentate all’INPS esclusivamente in via telematica.

Per l’invio telematico viene dedicata una specifica opzione all’interno del già noto “Portale delle Agevolazioni (exDiResCo)” denominata “Distacchi – Procedura per la richiesta della certificazione “A1” in applicazione della normativa UE.

Per garantire, comunque, la più ampia informazione e divulgazione di tale novità procedurale l’INPS ha consentito, fino al 31 agosto 2019, l’invio delle domande sia con le precedenti modalità sia utilizzando il nuovo canale telematico che riguarda, quindi, la presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile “A1” da parte dei datori di lavoro o degli intermediari previdenziali di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Consulenti del lavoro in primis).

Sono, pertanto, interessate le seguenti tipologie di richiesta:

•    lavoratore subordinato distaccato (art. 12, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004);

•    accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004);

•    lavoratore marittimo (art. 11, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004).

Per le tipologie di richieste per le quali, invece, è prevista la presentazione da parte del lavoratore interessato, la trasmissione della domanda, in attesa del completamento del processo di telematizzazione, dovrà avvenire con le modalità già precedentemente in uso.

Nello specifico sono escluse dall’invio telematico le richieste che riguardano, tra le altre, le seguenti tipologie di lavoratore:

•    autonomo distaccato (art. 12, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004);

•    autonomo che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004);

•    autonomo e subordinato che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 3, Reg. (CE) n. 883/2004);

•    dipendente pubblico (art. 11, par. 3, lett. b), Reg. (CE) n. 883/2004);

•    dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati (art. 13, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004);

•    subordinato che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004);

•    personale di volo e di cabina (art. 11, par. 5, Reg. (CE) n. 883/2004);

Dal punto di vista pratico, per tutte le domande presentate (ed approvate) tramite l’applicazione sopraccitata che si trovano nello stato di “Accolta” verrà prodotta la certificazione “A1” da rilasciare al lavoratore. L’applicazione, per ogni domanda accolta con numero di protocollo in uscita valorizzato, permette di scaricare in formato PDF la certificazione “A1” che sarà memorizzata nell’applicazione.

Il richiedente (azienda o intermediario), oltre a poter visualizzare l’esito sul portale, sarà avvisato dell’avvenuta definizione della domanda via e-mail e/o via sms rispettivamente all’indirizzo e al numero di telefono mobile indicati nella domanda (se presenti); l’utente potrà visualizzare l’elenco dei lavoratori per i quali sono state effettuate richieste della certificazione “A1”.

La certificazione “A1” emessa con il nuovo applicativo sarà firmata mediante firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 ed una copia verrà trasmessa al richiedente a mezzo PEC o e-mail; qualora su eventuale richiesta dell’Istituzione estera si renda necessario acquisire il documento portatile“A1” in formato originale, la certificazione sarà disponibile per il ritiro presso la Struttura territoriale INPS di competenza.

Luca Bianchin, Consulente del lavoro