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08 Gennaio 2021 | Approfondimenti tecnici

Ammortizzatori sociali COVID-19 – Altre 12 settimane per il 2021

In considerazione del protrarsi della crisi economica, dovuta alla pandemia in atto, il Parlamento ha deciso, con la legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 299 e ss., della Legge n. 178/2020), di prorogare i trattamenti di Cassa integrazione ordinariaCassa integrazione in deroga e di Assegno ordinario per Covid-19.

Per i primi mesi dell’anno 2021 sono state previste ulteriori dodici settimane, che sono collocate in periodi differenti a seconda del tipo di ammortizzatore sociale utilizzato:

•    per chi utilizza la Cassa integrazione ordinaria, il periodo di fruizione delle dodici settimane è ricompreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021;

•    per chi utilizza l’Assegno ordinario o la Cassa integrazione in deroga, il periodo di fruizione delle dodici settimane è ricompreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.

Possono beneficiare delle dodici settimane tutti i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2021.

Con riferimento a tali periodi, le dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati, ai sensi del decreto cd. “Ristori” (articolo 12, del decreto-legge n. 137/2020), e collocati in periodi successivi al 1° gennaio 2021 saranno imputati alle dodici settimane della legge di Bilancio 2021.

Le domande di accesso alle dodici dovranno essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (es. se la richiesta di CIG riguarda il mese di gennaio 2021, la domanda dovrà essere inoltrata entro il mese di febbraio 2021).

Per quanto riguarda gli operai agricoli, il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021. Anche la domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto cd. “Agosto” (articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 104/2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai novanta giorni stabiliti dalla legge di Bilancio 2021.

Vengono, inoltre, previsti ulteriori trattamenti di integrazione salariale, che possiamo così sintetizzare:

•    proroga, per il 2021 e il 2022, della possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi (comma 278);

•    rifinanziamento, per il 2021 e nel limite di spesa di 20 milioni di euro, delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center (comma 280);

•    riconoscimento, per l’anno 2021, di un contributo in favore dei lavoratori del fornitore di lavoro portuale, pari a 90 euro per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell’anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all’emergenza COVID-19 (comma 281);

•    erogazione, anche per il 2021, dell’indennità prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, attraverso un rifinanziamento, rispettivamente, di 12 e di 7 milioni di euro per il 2021 (commi 282-283);

•    riconoscimento, anche per gli anni dal 2021 al 2023, dell’indennità – pari al trattamento di CIGS – prevista in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria (comma 284);

•    proroga, per il biennio 2021-2022, della possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS (comma 285);

•    possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga – per un periodo massimo di dodici mesi, anche non continuativi – per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle Regioni (comma 286-288);

•    stanziamento di ulteriori 180 milioni di euro per la prosecuzione della CIGS e della mobilità in deroga nel 2021 nelle aree di crisi industriale complessa (comma 289);

•    istituzione del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa individuate dalle Regioni per il 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria (comma 290);

•    riconoscimento – entro un determinato limite di spesa per il 2021, per una durata massima di 90 giorni e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021 – di un trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca che hanno subìto una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, o una riduzione del reddito, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 315-319).

 

 

 

Agevolazione contributiva in caso di mancata attivazione della CIG

Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono le dodici settimane di integrazione salariale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del decreto cd. “Ristori” (articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020), possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021.

 

Divieto di licenziamento

Affiancato all’ulteriore periodo di Cassa integrazione, previsto per il 2021, viene, altresì, prorogato il blocco dei licenziamenti.

La norma prevede il divieto, fino al 31 marzo 2021, delle seguenti procedure:

1.    avviare le procedure di licenziamento collettivo, previste dagli articoli 4, 5 e 24, della Legge n. 223/1991,

2.    concludere eventuali procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 23 febbraio 2020,

3.    procedere a licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo,

4.    avviare procedure di conciliazione obbligatoria, previste dall’articolo 7 della Legge n. 604/1966, per i lavoratori in tutele reali (ante jobs act).

L’eventuale violazione al blocco dei licenziamenti comporta la nullità del licenziamento stesso e la reintegra del lavoratore in azienda.

È possibile bypassare il divieto dei licenziamenti qualora si realizzi una delle seguenti ipotesi:

  • allorquando i dipendenti interessati al recesso risultino impiegati in un appalto che ha subìto un cambio di appaltatore, il quale, in forza di una norma di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola prevista all’interno dello stesso contratto di appalto, è obbligato a riassumere il personale in forza al momento del subentro.
  •  in caso di fallimento, qualora non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  •  per cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività. Il licenziamento è legittimo ad eccezione del caso in cui durante la liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (ai sensi dell’articolo 2112 c.c.);
  • accordo collettivo aziendale, sottoscritto con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Autore: Dott. Roberto Camera