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19 Marzo 2021 | Approfondimenti tecnici

Decontribuzione Sud: funzionamento e dubbi

La c.d. “Decontribuzione Sud”, inizialmente introdotta dall’art. 27 del D.L. 104/2020 e ribadita, in modalità modificata, dalla L. 178/2020, risponde all’esigenza nazionale, propria di qualsiasi paese che possa definirsi unito, di agevolare l’occupazione in particolari e ben definite aree geografiche.

Parliamo di un esonero contributivo che consente, nella sua versione anno 2020, uno sgravio pari al 30% dei contributi previdenziali dovuti dalle aziende del mezzogiorno, con alcune esclusioni.

Originariamente il D.L. 104/2020 aveva stabilito che tale esonero potesse essere richiesto per il solo periodo ottobre-dicembre 2020, previsione poi ampliata dalla successiva e recente L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2020).

L’art. 1, commi da 161 a 168 ha infatti fissato il nuovo termine per la fruizione al 31 dicembre 2029, rimodulandone il quantum nei vari anni, come di seguito riportato:

– nella misura del 30% dei complessivi contributi previdenziali fino al 31 dicembre 2025;

– nella misura del 20% dei complessivi contributi previdenziali negli anni 2026 e 2027;

– nella misura del 10% dei complessivi contributi previdenziali negli anni 2028 e 2029.

Per quanto concerne l’ambito di applicazione, è la stessa disposizione normativa a prevedere come requisito fondamentale la sede di lavoro delle maestranze agevolate (intendendo, in particolare, la sede di lavoro alla quale sono associati i lavoratori nel flusso UNIEMENS). La stessa deve essere infatti ubicata in una delle regioni che nel 2018 presentavano un P.I.L. (Prodotto Interno Lordo) pro capite inferiore al 75% della media EU27, ovvero tra il 75% ed il 90%.

Per quanto riguarda l’Italia, le regioni interessate dall’esonero in trattazione risultano essere: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Lo sgravio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza l’individuazione di un tetto massimo mensile, come invece spesso accade in altre tipologie di agevolazioni o sgravi.

Fino a qualche settimana fa, però, la possibilità di utilizzare la Decontribuzione Sud era ancora preclusa alle aziende in quanto la norma si trovava in attesa dell’approvazione da parte della Commissione Europea.

In data 18 febbraio 2021 la Commissione UE, con decisione (C (2021) 1220 final) ha approvato la misura agevolativa, sebbene solo parzialmente, confermandone la possibilità di utilizzo limitatamente al 2021, riservandosi su una successiva pronuncia di approvazione o diniego per quanto riguarda gli anni 2022-2029.

Con riguardo alle tecnicalità sull’utilizzo dell’esonero, a soli quattro giorni dall’approvazione da parte della Commissione Europea, l’INPS ha emanato la circolare n°33 del 22 febbraio 2021 la quale fornisce le necessarie indicazioni per la corretta esposizione dello sgravio nel flusso UNIEMENS.

Con il successivo messaggio INPS n°831 del 25 febbraio 2021, sono state anche illustrate le modalità di esposizione e recupero dell’arretrato nel flusso UNIEMENS, ribadendo come lo stesso vada effettuato esclusivamente nei flussi di competenza di febbraio 2021 e marzo 2021 e chiarendo altresì come i dati esposti saranno poi riportati dall’Istituto direttamente sul portale INPS, con apposito codice causale L543.

 

Coordinamento con altri incentivi e modalità di cumulo

Data la riduzione solo parziale della contribuzione, le stesse circolari INPS lasciano ampio spazio al cumulo dell’incentivo con le altre misure agevolative ad oggi utilizzabili. Tuttavia, dobbiamo necessariamente ricordare che è onere dell’azienda o del professionista verificare, di volta in volta, quale misura agevolativa si intenda cumulare.

Ad esempio, appare sicuramente possibile procedere al cumulo con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori over 50 anni disoccupati da almeno 12 mesi (art 4 Legge n°92 del 2012) o con l’incentivo per i lavoratori fruitori di NASPI (D.L. n°76 del 2013 convertito in L. n°99 del 2013).

Inoltre, come per la maggior parte degli incentivi, rimane fermo il fatto che la somma degli stessi non potrà mai essere superiore alla contribuzione dovuta all’Istituto per le mensilità interessate, onde evitare denunce a credito dell’azienda.

La già citata circolare INPS n°33/2021 stabilisce un ulteriore principio, una sorta di priorità nella fruizione degli incentivi. Si dovrà infatti applicare in via principale l’incentivo “primario” e, solo successivamente, applicare sulla residua contribuzione la Decontribuzione Sud (per esemplificare quindi si potrà richiedere il già citato incentivo per l’assunzione di lavoratori over 50 anni disoccupati da almeno 12 mesi in via primaria e successivamente applicare sul residuo l’agevolazione in trattazione).

Ipotizzando quindi una contribuzione agevolabile pari ad € 500,00 nel mese, dovrà prima applicarsi lo sgravio al 50% previsto per l’incentivo primario, successivamente sul residuo applicare la Decontribuzione Sud, rimanendo con un importo non agevolabile pari ad € 175,00.

Dal nostro punto di vista, rimane una tematica ancora da chiarire: cosa accade quando ci troviamo di fronte ad un soggetto al quale, ipoteticamente, potremmo applicare lo sgravio ex art. 6 e 7 D.L. 104/2020 e lo sgravio previsto per gli under 36 della Legge di Bilancio 2020 (L. 178/2020), in un’azienda con sede di lavoro in una delle regioni sopra citate?

A nostro parere, in una casistica come quella sopra rappresentata, dovremmo utilizzare innanzitutto lo sgravio previsto dall’art. 6 o art. 7 della L. 104/2020 (come convertita dalla L. 126/2020) fino al termine, e successivamente, applicare congiuntamente lo sgravio per l’assunzione di giovani e la Decontribuzione Sud per la parte eventualmente residua (che potrebbe astrattamente esservi per effetto del massimale mensile previsto per l’applicazione dell’agevolazione per l’assunzione di giovani, la quale altrimenti coprirebbe già di per sé il 100% della contribuzione).

 

Lavoratori Somministrati

Ancora molto discusso è la tematica delle APL (Agenzie per il Lavoro), le quali si trovano davanti ad un’impasse della normativa.

Il dettato normativo, infatti, stabilisce come la verifica circa l’applicabilità dell’esonero parziale dal pagamento della contribuzione, abbia a base la sede di lavoro del personale oggetto di esonero.

Le aziende somministratrici si trovano quindi spesso nella situazione di non poter applicare la misura agevolativa, essendo la loro sede di riferimento ubicata al di fuori delle regioni agevolate, sebbene la prestazione sia svolta in una di queste. Ad esempio quindi, se l’azienda somministratrice avesse sede in Lazio ed inviasse in somministrazione dei lavoratori in Campania, non potrebbe beneficiare della Decontribuzione Sud.

Viceversa, un’azienda Campana che inviasse i lavoratori somministrati in Lazio ne potrebbe beneficiare in quanto, come detto, rileva in primis la sede di lavoro del datore di lavoro (l’agenzia di somministrazione) e non dell’utilizzatore.

Tale interpretazione edita dell’INPS appare assolutamente non condivisibile, attesa la ratio sottesa alla norma votata al mantenimento dei livelli occupazionali che insistono (e che quindi generano ricchezza) sul territorio di riferimento. Ciò detto, come già avvenuto (si pensi alla sentenza del TAR del Lazio del 13 febbraio 2021), è probabile che saranno i Tribunali a dover dipanare la matassa.

 

Contribuzione Agevolabile

L’esonero in trattazione è da utilizzarsi solo sulla parte di contribuzione a carico del datore di lavoro senza, come già anticipato, la previsione di un massimale mensile.

Risulta comunque sempre utile ribadire come la contribuzione oggetto di sgravio non corrisponde al totale della contribuzione. Dobbiamo infatti escludere dal computo:

  •  i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  •  il contributo al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile;
  •  il contributo ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015;
  •  il contributo, ove dovuto, al fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  •  il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

 

Tredicesima Mensilità

A seguito della pubblicazione del messaggio INPS n°72 del 11 gennaio 2021, il quale prevedeva l’applicazione della Decontribuzione Sud solo su alcuni ratei della tredicesima mensilità (in particolare solo n°3 ratei, visto il limitato periodo di applicazione dell’esonero sopra citato), la questione è stata vagliata dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio che, con sentenza n° 1652 del 13 febbraio 2021, ha disposto la sospensione degli effetti del messaggio in trattazione (e del successivo messaggio INPS n°170 del 15 gennaio 2021).

Tale circostanza è stata altresì ribadita da un’altra pronuncia del tribunale amministrativo laziale. La sezione Terza Quater del TAR del Lazio con ordinanza pubblicata il 4 marzo 2021, ha sospeso nuovamente l’efficacia del messaggio Inps n. 72/2021, nella parte in cui, al punto 4, precisa “la Decontribuzione Sud può trovare applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre 2020 – dicembre 2020. I datori di lavoro interessati, che avessero già calcolato ed esposto l’esonero in argomento sull’intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell’importo spettante alla luce delle precisazioni sopra esposte”.


Dr. Dario Ceccato – Co Founder CECCATO TORMEN & PARTNERS
Dr. Cogo Luca – Senior Associate CECCATO TORMEN & PARTNERS