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26 Giugno 1997 | Normativa

Il Pacchetto Treu, età e durata del contratto

Legge 196/97 Pacchetto Treu

Anche Pacchetto Treu interviene in modo incisivo (art. 16 della legge n. 196/97) modificando i limiti di età per accedere all’apprendistato e la durata del contratto esaltando al contempo il profilo della formazione legandolo fortemente al tema degli incentivi economici.

L’istituto viene, inoltre, aperto a tutti i settori di attività con l’abrogazione del divieto per il settore agricolo, pur persistendo l’obbligo per l’impresa di fornirsi della citata preventiva autorizzazione rilasciata dal servizio ispettivo del lavoro.

In particolare, a seguito delle novità introdotte dalla Legge Treu, mantenendo il contratto di apprendistato la caratteristica di contratto di lavoro subordinato a causa mista, i datori di lavoro possono ricorrere all’assunzione diretta, previa autorizzazione, di giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni di età, limite elevabile a 26 anni nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.

La Legge eleva, dunque, sia l’età minima di ammissione portandola da 15 anni a 16 anni che l’età massima da 20 a 24 o 26.

Resta in capo alla contrattazione collettiva la definizione del limite di durata del contratto in relazione alle mansioni da apprendere, ma la legge fissa il limite invalicabile di 18 mesi, quale durata minima, e di 4 anni quale durata massima.

Per quanto riguarda la durata dell’attività formativa, il cui contenuto è stato definito con successivo decreto ministeriale, non può essere inferiore a 120 ore medie annue.