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26 Settembre 2018 | Approfondimenti tecnici

Permanenza al pronto soccorso e certificazione di malattia

L’INPS ad inizio dell’anno, con un proprio Messaggio (il n. 1074 del 9 marzo 2018), ha richiamato l’attenzione sulla permanenza, anche prolungata nel tempo (due o più giorni), all’interno delle strutture ospedaliere nell’ambito del c.d. pronto soccorso.

Capita sempre più spesso, infatti, nell’ambito delle evoluzioni del nostro Sistema Sanitario Nazionale, che i lavoratori (pazienti) vengano trattenuti presso le unità operative di pronto soccorso – c.d. Strutture Semplici OBI “Osservazione Breve Intensiva” e DB “Degenza Breve” – per trattamenti sanitari di durata; ovviamente, ulteriori diverse denominazioni potrebbero essere utilizzate dalle varie autonomie locali per individuare strutture con medesimo ruolo funzionale delle OBI e DB, quale espressione della medicina d’urgenza.

La permanenza presso le suddette strutture può durare anche alcuni giorni, in quanto il lavoratore rimane in attesa delle valutazioni cliniche e degli approfondimenti diagnostici che possono evolversi nella dimissione, nel ricovero urgente, nel trasferimento in ospedali altamente specializzati, ecc.., oppure non ha la possibilità di accedere immediatamente all’appropriato reparto di ricovero.

L’Istituto previdenziale ha rilevato che alcune strutture ospedaliere non hanno costituito le OBI e DB (a altra e diversa denominazione) e, pertanto, espletano le medesime funzioni direttamente in regime di pronto soccorso.

In tal caso, la permanenza del lavoratore presso il pronto soccorso presenta le medesime caratteristiche del ricovero ospedaliero e, di conseguenza, ai fini della tutela previdenziale della malattia, trova applicazione la stessa disciplina prevista per il ricovero ospedaliero, anche per quanto concerne la certificazione medica da produrre.

l’INPS, con il suo Messaggio, interviene per fornire chiarimenti in merito alla gestione delle assenze dei lavoratori che vengono trattenuti presso le Unità operative di Pronto Soccorso.

In particolare, l’Istituto precisa che per le situazioni

 

  • che richiedono ospitalità notturna, il lavoratore deve farsi rilasciare un certificato di ricovero;
  • che si esauriscono con dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura, vi è da produrre un certificato di malattia.

 

Nel caso in cui le strutture di pronto soccorso risultino impossibilitate a trasmettere telematicamente i certificati di ricovero o di malattia, questi potranno essere rilasciati in modalità cartacea e dovranno contenere tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge e, in particolare, quelli relativi alla diagnosi e alla prognosi.

Ricordiamo, senza scomodare il Regolamento Europeo in materia di Data Protection da poco entrato in vigore, che le informazioni riguardanti la diagnosi e/o qualsivoglia informazione diagnostica è opportuno che non vengano conservate (alias trattate) dal datore di lavoro nel rispetto del principio, tra gli altri, di minimizzazione.

Relativamente alla prognosi, l’INPS puntualizza altresì che quella utile ai fini del riconoscimento dell’indennità di malattia non è la mera prognosi clinica, ma quella riferita all’incapacità lavorativa del malato.

Di conseguenza, qualora venga rilasciato un certificato cartaceo (sia compilato a mano che stampato da procedura gestionale), l’eventuale dicitura “prognosi clinica” dovrà essere integrata o sostituita con “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”.

In caso di rilascio del certificato telematico non sussiste, invece, alcuna ambiguità.

Prestiamo, pertanto, la massima attenzione perché, qualora non siano perfezionati anche i requisiti amministrativi ritenuti essenziali (di cui alla Circolare INPS n. 99/1996), il certificato redatto non potrà produrre effetti assicurativi e andrà considerato nullo per anomalia insanabile.

In materia di prognosi mi permetto un’ultima chiosa prima di salutarci: seppur non direttamente collegato alla degenza in strutture ospedaliere, ricordiamoci sempre che il lavoratore non può rientrare a lavoro prima del termine della prognosi evidenziata sul certificato medico, neppure se è lo stesso datore di lavoro (impropriamente) ad autorizzarlo.

Qualora il soggetto intenda rientrare al lavoro prima della fine della prognosi indicata sul certificato, dovrà richiedere la rettifica della stessa al medico che ha redatto il certificato; questa dovrà essere inoltrata all’INPS (ed al proprio datore di lavoro) mediante il servizio di trasmissione telematica.

Nessun certificato può essere rettificato se è terminato il periodo prognostico originariamente assegnato.

Chiarimenti in materia sono rinvenibili in Circolare INPS n. 79 del 2 maggio 2017.

 

Luca Bianchin, Consulente del lavoro