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18 Febbraio 2022 | Approfondimenti tecnici, Più letti

Il Preposto – Le novità contenute nel Decreto Fisco-Lavoro

La legge di conversione del cd. Decreto fisco-Lavoro (Legge n. 215/2021) dispone alcune modifiche al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81/2008). Tra queste, alcune di particolare interesse ed importanza attengono alla figura del preposto.

In particolare, il legislatore ha previsto un rafforzamento della figura del preposto, al fine di tutelare maggiormente i lavoratori durante l’effettuazione della prestazione lavorativa all’interno dell’azienda.

Ricordo che il preposto – così come identificato dall’articolo 2, del decreto legislativo n. 81/2008 – è colui il quale, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alle attività lavorative e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Queste le novità contenute nel Decreto fisco-Lavoro.

Nomina del preposto

La prima modifica attiene all’obbligo, in capo al datore di lavoro e ai dirigenti che organizzano e dirigono le attività produttive, di individuare il/i preposto/i per l’effettuazione delle attività di vigilanza previste all’interno dei luoghi di lavoro, ciò al fine di vigilare sui lavoratori circa l’applicazione delle regole in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come definite dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2008.

L’attività del preposto dovrà essere retribuita con un emolumento che potrà essere stabilito dai contratti o dagli accordi collettivi di lavoro.

Ulteriori competenze

Una seconda modifica riguarda proprio l’articolo 19, attraverso l’implementazione di ulteriori attribuzioni e competenze per il preposto. In particolare, il preposto dovrà, tra le altre cose, sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

Qualora i lavoratori non dovessero attenersi alle disposizioni impartite, ovvero dovessero trasgredire alle indicazioni ricevute, compito del preposto dovrà essere quello di far interrompere la prestazione di lavoro dei soggetti inadempienti ed informare immediatamente i superiori diretti, al fine di disporre un provvedimento a loro carico.

Viene ben specificato dalla norma di riferimento che il preposto, a causa dello svolgimento della propria attività di vigilanza e controllo, non potrà subire pregiudizio alcuno.

Verifica delle attrezzature di lavoro

Una terza modifica attiene alla verifica, sempre da parte del preposto, dell’efficienza delle attrezzature di lavoro fornite dal datore di lavoro ai propri lavoratori.

In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, il preposto, se necessario, dovrà interrompere temporaneamente l’attività lavorativa e segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente di riferimento le non conformità rilevate.

Appalti

Una quarta novità attiene al mondo degli appalti. In particolare, l’articolo 26 del TU Salute e Sicurezza, riguardante gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera, ora prevede che nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro, appaltatori o subappaltatori, dovranno indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Ciò servirà per meglio coordinare le attività previste nel contratto di appalto e per prevenire possibili rischi da interferenze che si possono venire a verificare tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Formazione

Un’ultima novità è prevista all’interno dell’articolo 37, del TU sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, che dispone l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di prevedere per i preposti, oltre che per se stessi e per i dirigenti, una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A tal scopo, entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno adottare un accordo nel quale dovrà essere previsto un accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi attuativi presente nel decreto n. 81/2008 in materia di formazione, in modo da garantire:

  1. l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  2. l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Proprio in merito alle modalità di formazione dei preposti, il legislatore ha previsto che l’aggiornamento periodico debba essere effettuato esclusivamente in modalità “in presenza”, escludendo così la partecipazione tramite webinar o lezioni “da remoto”. Inoltre, la formazione dovrà essere ripetuta con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta si renderà necessario, in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Autore: Dott. Roberto Camera