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20 Gennaio 2024 | Approfondimenti tecnici

Sintesi legge di Bilancio 2024

La Legge di Bilancio per l’anno 2024 (Legge n. 213/2023) ha previsto numerose novità in materia di lavoro. L’attenzione è stata dedicata principalmente ai lavoratori ed alle lavoratrici, con una serie di provvedimenti a loro favore. Si va dalla proroga dell’esonero sul contributo IVS a carico dei lavoratori, all’esonero totale dai contributivi per le lavoratrici madri con due o più figli, dall’innalzamento a due mesi dell’indennità all’80% della retribuzione durante il congedo parentale, alla tassazione al 5% dei premi di produzione.

Nella tabella che segue ho cercato di riepilogare le caratteristiche delle principali novità in materia di lavoro, evidenziandone anche il periodo di validità; infatti, una parte delle disposizioni hanno una scadenza e quindi non sono stabili nel tempo.

Provvedimento Descrizione Periodo di validità Comma
Decontribuzione lavoratori/trici

Per il solo anno 2024, è confermato l’esonero sul contributo IVS a carico del lavoratore del:

  • 6% per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini contributivi non superiore a 2.692 euro;
  • 7% per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini contributivi non superiore a 1.923 euro.

L’esonero non si applica sulla 13^ mensilità e il calcolo circa la contribuzione da trattenere andrà fatto mensilmente, al fine di verificare, mese per mese, la retribuzione percepita dal lavoratore e l’applicazione del relativo esonero.

Solo 2024 15
Decontribuzione lavoratrici madri 2024

Per il solo anno 2024, per le lavoratrici con 2 o più figli, di cui almeno uno di età non superiore ai 9 anni, e con rapporto a tempo indeterminato, è previsto uno sgravio dell’intera quota di contributi IVS a loro carico, nel massimale di 3.000 euro all’anno, riparametrato su base mensile (vale a dire 250 euro mensili).

Lo stesso sgravio si estende anche per gli anni 2025 e 2026 per le lavoratrici madri con 3 o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e sempre nel massimale di 3.000 euro all’anno.

L’esonero non spetta alle lavoratrici con rapporto di lavoro domestico. Inoltre, la norma non fa riferimento a limiti reddituali in capo alla lavoratrice.

Solo 2024 181 e 182
Decontribuzione lavoratrici madri 2025-2026 Per gli anni 2025 e 2026, per le lavoratrici con rapporto a tempo indeterminato, madri con 3 o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, è previsto uno sgravio dell’intera quota di contributi IVS a loro carico, nel massimale di 3.000 euro all’anno, riparametrato su base mensile (vale a dire 250 euro mensili). Anni 2025 e 2026 180 e 182
Trattamento integrativo speciale per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 ai lavoratori privati, dipendenti di società dei settori esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turismo, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle ore di straordinario effettuate nei giorni festivi, sempreché nel periodo d’imposta 2023, i lavoratori siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro. Il lavoratore dovrà attestare tale dato.

Il valore erogato non concorre alla formazione del reddito. Una volta corrisposto il trattamento, il datore di lavoro potrà ricevere il credito maturato mediante l’istituto della compensazione attraverso il modello F24.

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 21 – 25

Congedo parentale

(art. 34, D.L.vo 151/2001)

In caso di richiesta del congedo entro il sesto anno di vita del bambino, viene previsto l’innalzamento a due mesi dell’indennità all’80% della retribuzione.

I due mesi all’80% sono in alternativa tra i due genitori ed esclusivamente qualora il congedo di maternità o paternità obbligatoria sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023.

I restanti mesi di congedo parentale rimangono indennizzati al 30%.

Solo 2024 179

Congedo parentale

(art. 34, D.L.vo 151/2001)

Dal 2025, in caso di richiesta del congedo entro il sesto anno di vita del bambino, viene prevista una indennità dell’80% della retribuzione per il primo mese e una indennità del 60% della retribuzione sul secondo mese.

I due mesi (il primo all’80% ed il secondo al 60%) sono in alternativa tra i due genitori ed esclusivamente qualora il congedo di maternità o paternità obbligatoria sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023.

I restanti mesi di congedo parentale rimangono indennizzati al 30%.

Dal 2025 permanente 179
Fringe benefit

Per il solo anno 2024, il datore di lavoro può erogare fringe benefit ai propri lavoratori entro il massimale di 1.000 euro, che diventano 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico. L’erogazione è libera e volontaria da parte del datore di lavoro (quindi il datore può non erogare nulla o un valore compreso tra un euro al massimale di mille o 2mila euro qualora il lavoratore abbia figli a carico).

Le liberalità erogate, nei limiti indicati, sono esenti fiscalmente e contributivamente.

I fringe benefit dovranno entrare nella disponibilità dei lavoratori entro il periodo d’imposta 2024 che, secondo il “principio di cassa allargato”, significa entro il 12 gennaio 2025.

Oltre le ordinarie liberalità, come, ad esempio, i buoni benzina e i buoni spesa, il datore di lavoro potrà rimborsare anche le utenze domestiche e le spese per l’affitto della prima casa e gli interessi sul mutuo relativi sempre alla prima casa.

L’azienda dovrà informare la RSU, laddove presente. Inoltre, qualora il datore di lavoro voglia erogare più di mille euro dovrà richiedere ai lavoratori con figli una auto-dichiarazione, nella quale dovranno affermare di avere figli a carico, indicandone il relativo codice fiscale.

Solo 2024 19-17
Premio di risultato

Per l’anno 2024 la tassazione dei premi di risultato sarà del 5%.

Tale tassazione agevolata sarà possibile qualora:

  • l’erogazione del premio sia stata prevista all’interno di un accordo territoriale o aziendale, sottoscritto con le RSA o la RSU,
  • l’accordo è coerente con le disposizioni previste dal comma 182 e ss, della legge 208/2015,
  • nel limite di 3.000 euro lordi,
  • solo per i premi di risultato erogati nei confronti dei lavoratori, titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2023, a 80.000 euro.
Solo 2024 18
Assunzione donne vittime di violenza Per il triennio 2024-2026 i datori di lavoro che assumono donne disoccupate vittime di violenza (beneficiarie della misura di cui all’art. 105-bis del D.L. 34/2020, L. 77/2020; in sede di prima applicazione anche le donne che hanno usufruito della citata misura nel 2023) è riconosciuto un esonero dei contributi previdenziali (esclusi i premi INAIL) nella misura del 100%, entro € 8.000 anno (riparametrati su base mensile: € 666.67). Durata del beneficio 24 mesi. Se l’assunzione è a tempo determinato (anche in somministrazione) l’esonero compete massimo per 12 mesi; se trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino a 18 mesi. Anni 2024, 2025 e 2026 191-193
Lavoratori ucraini

È prevista una proroga, al 31 dicembre 2024, dei permessi di soggiorno rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea provenienti dall’Ucraina.

Inoltre, viene previsto che i permessi di soggiorno possono essere convertiti, a richiesta dell’interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l’attività effettivamente svolta.

I permessi di soggiorno perderanno efficacia e saranno revocati anche prima della scadenza del 31 dicembre 2024 in presenza dell’adozione, da parte dell’Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

Solo 2024 395
Indennità di malattia della gente di mare  Viene prevista la revisione delle modalità di determinazione dell’indennità economica di malattia per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto al soggetto assicurato di attendere al lavoro.
L’indennità è pari al 60% calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese immediatamente precendente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia.
Nel caso in cui l’evento si sia verificato nei primi trenta giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, il calcolo dell’indennità giornaliera avviene, dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.
Permanente 156
Lavoro domestico  Al fine di contrastare l’evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l’Agenzia delle entrate e l’INPS realizzeranno una interoperabilità delle loro banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati. Permanente 60-62

Autore:  Dott. Roberto Camera