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27 Gennaio 2021 | Approfondimenti tecnici

Tempo determinato tra proroghe e rinnovi – Facciamo chiarezza!

Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato, nel quale è prevista una durata predeterminata, attraverso l’indicazione di un termine e la sua disciplina è contenuta nel D.L. 81/2015, modificato dal D.L. 87/2018, convertito dalla Legge 96/2018.

L’utilizzo dei contratti a termine è – forse – lo strumento di flessibilità maggiormente utilizzato dai datori di lavoro per venire incontro a particolari esigenze e in determinate circostanze. Per questo l’utilizzo del contratto a tempo determinato prevede dei limiti ben precisi.

Il primo limite è l’apposizione del termine, a pena di nullità, che deve risultare da atto scritto, fatta eccezione per i rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni.

Il Decreto legge n. 87/2018 ha fissato la durata massima in dodici mesi, elevabile a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Il contratto a termine non può quindi avere una durata superiore a ventiquattro mesi, comprensiva di proroghe e/o per effetto di più contratti, fatte salve diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per il raggiungimento dei ventiquattro mesi vengono considerati anche i periodi relativi a missioni in somministrazione effettuate dal lavoratore presso lo stesso datore di lavoro/utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale.

Il secondo limite è il numero di proroghe possibili: fino a un massimo di quattro volte se il contratto è stipulato direttamente tra azienda e lavoratore che viene elevato a sei proroghe nei contratti di somministrazione.

Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta (settima) proroga.

La proroga deve riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato e l’indicazione della causale è obbligatoria solo quando il termine complessivo superi i dodici mesi.

Nelle ipotesi di rinnovo, è necessario che trascorra un lasso di tempo tra i due contratti a termine, stipulato tra le stesse parti contrattuali, il cd “stop and go”.

Lo “stop and go” non trova applicazione nei casi delle assunzioni dei lavoratori stagionali, nelle start up innovative, per il periodo i 4 anni dall’avvio della costituzione di società, all’assunzione di dirigenti e agli OTD (operai tempo determinato in agricoltura).

L’entrata in vigore del Decreto Dignità (DL 81/2015) ha previsto una sorta di equiparazione tra il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e la somministrazione a termine; pertanto anche il rapporto di lavoro tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore è assoggettato alla disciplina dei contratti a termine ordinari.

La disciplina deroga quindi, a favore della somministrazione, la non obbligatorietà dello “stop and go” qualora i due contratti siano di tipologie diverse in quanto ha espressamente escluso:

  • art. 21, comma 2: cioè lo “stop and go” in presenza di due contratti
  • art. 23: cioè il numero massimo utilizzabile
  • art. 24: diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato

 

Quanto sopra attiene alla disciplina vigente che possiamo definire – congelata –  causa Covid19.

In conseguenza della grave crisi epidemiologica pandemica determinata da SARS-Cov-2 anche la disciplina sui contratti a termine e le loro proroghe ha subito diversi interventi.

Il primo intervento, derogando le regole del DL 81/2015 è stato il DL 34/2020 – decreto rilancio – che all’art 93, comma 1, prevedeva“ In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, con obbligo di rinnovo automatico – anche in caso di somministrazione – del periodo di sospensione determinato da eventuali periodi di lockdown.

Successivamente, con il “decreto Agosto” (DL 104/2020) all’art. 8 “è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.

Il Decreto Agosto conferma quindi la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, anche senza causali, eliminando il rinnovo automatico del contratto per un periodo pari a quello della sospensione delle attività lavorative.

Arriviamo ad oggi e al perdurare della crisi epidemiologica: la Legge di Bilancio 178/2020al comma 279 ha previsto che, sino al 31/03/2021, i datori di lavoro potranno prorogare o rinnovare i contratti a termine anche in deroga alle disposizioni sulla causale e sul numero massimo delle proroghe previste dagli artt. 19 e 21 del DL 81/2015 rispettando solo ed unicamente il limite della durata massima di 24 mesi.

Pertanto: proroghe e rinnovi sino al 31/03/2021 non soggiacciono più al limite sul numero massimo consentito.

Restano invece immutati i presupposti per ricorrere alle proroghe o rinnovi acasuale già previsti dal 104/2020.

I contratti potranno continuare ad essere prorogati o rinnovati senza l’apposizione della causale per una sola volta, per un periodo massimo di 12 mesi e nel rispetto della durata massima di 24 mesi con lo stesso datore di lavoro.

Esempio:

1)    se dal 15 agosto si è proceduto ad una proroga (o rinnovo) e la stessa non ha durata superiore ai 12 mesi la causale NON deve essere inserita

2)    se dal 15 agosto si è già proceduto ad una proroga (o rinnovo) e si è già superato i 12 mesi, pur rimanendo nei 24 mesi di durata totale, è fatto OBBLIGO inserire causale.

Dott.ssa Claudia Caldelari