000
FORM-APP È SPECIALIZZATA NELLA FORMAZIONE IN AZIENDA
0 Elementi
Seleziona una pagina

25 Marzo 2021 | Approfondimenti tecnici

Ultimi aggiornamenti in materia di licenziamenti

In data 22 MARZO 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70, il Decreto Legge n. 41 – Decreto Sostegni – con il quale viene prorogato al 30 giugno 2021 il divieto di licenziamento di cui alla 223/1991 e all’art. 3 della Legge 604/1966 con un ulteriore novità:

  • Il divieto di licenziamento viene esteso a tutto il 31/10/2021 per i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta degli strumenti di integrazione salariale di cui ai commi 2 e 8 dell’art.8 del dl 41/2021.

Pertanto il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi rimangono – per tutti i datori di lavoro – sospesi sino al 30 giugno 2021.

Dal 1° luglio al 31 ottobre, la sospensione riguarderà solo quei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza sanitaria (causale Covid-19) e contestualmente facciano domanda e fruiscano dei trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi 2 e 8 del DL 41/2021.

Il divieto di licenziamento NON si applicherà nelle seguenti ipotesi:

  1. Cessazione di contratti di appalto con riassunzione del personale del nuovo appaltatore subentrante
  2. Cessazione dell’attività di impresa (definitiva)
  3. Per messa in liquidazione – senza continuazione, anche parziale – dell’attività nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni e/o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (ex art. 2112 c.c.)
  4. Per accordi collettivi aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ove sia previsto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a tale accordo
  5. Per fallimento purchè non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa ma sia disposta la cessazione.

Alle luce di quanto sopra:

  • A decorrere dal 1° luglio le aziende che NON hanno fatto richiesta degli interventi di strumenti a sostegno del reddito e quelli che hanno fruito di cassa integrazione ordinaria potranno riprendere la procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e/o licenziamenti collettivi, al ricorrere dei presupposti di legge.
  • Solo dal 1° novembre 2021 verrà a meno il divieto per tutte le aziende anche quelle che hanno fatto ricorso a strumenti di sostegno al reddito e/o trattamenti di cassa integrazione.

Autore: Dott.ssa Claudia Caldelari