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14 Ottobre 2025 | Approfondimenti tecnici

Nuovo congedo per i lavoratori affetti da gravi malattie

Madre lavoratrice che aiuta la figlia a comprendere una determinata materia

Nuove agevolazioni sono state previste per i lavoratori affetti da gravi patologie mediche. Questo è il contenuto dei primi due articoli della Legge n. 106 del 18 luglio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025.

Il legislatore, con questa normativa, ha messo a disposizione dei lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che di quello privato, e dei lavoratori autonomi, una serie di facilitazioni qualora siano affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, al fine di permettere la conservazione del posto di lavoro.

Si tratta, in particolare, di un congedo biennale e di permessi per fruire di visite, esami strumentali e cure mediche.

Vediamo quali sono gli interventi normativi e la portata delle agevolazioni.

CONGEDO (articolo 1)

Lavoratori dipendenti

I dipendenti affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.

La certificazione della malattia, alla base della richiesta di congedo, dovrà essere rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.

Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, tranne nel caso in cui non vi siano disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

Il dipendente potrà, comunque, procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la prosecuzione volontaria.

Durante il periodo di congedo il dipendente:

–     conserva il posto di lavoro,

–     non ha diritto alla retribuzione,

–     non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

La fruizione del congedo decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Ciò sta a significare, che prima della richiesta del congedo in argomento, il dipendente dovrà fruire delle ferie maturate, dei permessi e di altri congedi e aspettative previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro. A mero titolo esemplificativo, questi alcuni dei congedi/permessi che dovranno essere esauriti prima di richiedere il congedo in argomento:

  • Articolo 33, comma 6, della Legge 104/1992: prevede la possibilità di fruire, da parte dei lavoratori disabili, di 3 giorni al mese (anche frazionabili in ore), di permesso, per visite specialistiche, terapie ed esigenze personali legate alla disabilità;
  • Articolo 7, del Decreto Legislativo n. 119/2011: prevede che i lavoratori dipendenti con invalidità civile ed una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possano fruire, ogni anno, di un congedo per cure di durata non superiore a 30 giorni, anche frazionabili, da utilizzare nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). La finalità della richiesta di congedo è quella di sottoporsi a cure connesse alla patologia invalidante riconosciuta. Le cure devono essere necessarie e non rinviabili, prescritte da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato;

Una volta rientrato dal congedo il lavoratore avrà diritto ad effettuare la prestazione in modalità agile (smart-working), sempreché l’attività lavorativa lo consenta.

Lavoratori autonomi

L’agevolazione riguarda anche i lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente. In questo caso, il lavoratore affetto da malattia oncologica, ovvero da malattia invalidante o cronica, anche rara, potrà attivare la tutela prevista dall’articolo 14, comma 1, della Legge n. 81/2017, così come integrata dall’articolo 1 della legge in commento, richiedendo un periodo di sospensione dalla prestazione lavorativa non superiore a 300 giorni per anno solare, prima che il committente possa richiedere la rescissione del rapporto di collaborazione.

PERMESSI (articolo 2)

Dal 1° gennaio 2026, i dipendenti del settore privato e pubblico, affetti da malattie oncolo­giche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o cro­niche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, ovvero coloro i quali hanno un figlio mino­renne affetto da malattia oncologica, o da malattie invalidanti o croniche, che comportano un grado di invali­dità superiore al 73%, hanno diritto di fruire di 10 ore annue di permesso.

I permessi vengono concessi:

  • previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specia­lista operante in una struttura sanitaria pub­blica o privata accreditata,
  • per i periodi utilizzati per visite, esami stru­mentali, analisi chimicocliniche e micro­ biologiche nonché cure mediche frequenti,
  • in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dal CCNL,
  • con riconoscimento di una indennità economica determi­nata nella misura e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia,
  • con la copertura contributiva figurativa.

L’indennità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, è direttamente corrisposta dal datore di lavoro e successivamente recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.

Richiesta di congedo per lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (art. 1, L. n. 106/2025)

Il sottoscritto ……………………………. nato ……………………………. il ……………………………. e residente in ……………………………., occupato alle Vostre dipendenze con contratto a tempo ……………………………. dal ……………………………., con la qualifica di …………………………….,

chiede

di usufruire di un periodo di congedo non retribuito, spettante ai sensi dell’art. 1 della legge 106/2025, per il seguente periodo:

dal ……………………………. al …………………………….

Si allega la certificazione della malattia, rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, ed il grado di invalidità (pari o superiore al 74%).

Distinti saluti.

Data …………………………….

Il Lavoratore …………………………….

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 119

Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della

Art. 7

Congedo per cure per gli invalidi

  1. Salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
  2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
  3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.
  4. Sono abrogati l’articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l’articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

Art. 33

Agevolazioni

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.

((

  1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

))

((

  1. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

))

3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

((

  1. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti agli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e 56 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.

))

  1. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
  2. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

((

6-bis. I lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo hanno diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile ai sensi dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81 o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato.

))

  1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.(11)

7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

((7-ter. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di cui al presente articolo, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni))

LEGGE 8 marzo 2000, n. 53

Art. 4

Congedi per eventi e cause particolari

  1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.
  2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
  3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l’attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.
  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all’individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.

4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.

((4-ter. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente articolo, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni))

Art. 1. (Conservazione del posto di lavoro)

  1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefìci economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

  1. La certificazione delle malattie di cui al comma 1 è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.
  2. Per le malattie di cui al comma 1 la sospensione dell’esecuzione della prestazione dell’attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all’articolo 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.
  3. Decorso il periodo di congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile ai sensi del capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Art. 2. (Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche)

  1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell’indennità di cui al comma 2 e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.

Il diritto di cui al primo periodo è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

  1. Per le ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
  2. Nel settore privato, l’indennità di cui al comma 2 è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.
  3. Nel settore pubblico, le amministrazioni competenti provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1.240.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sul Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, che è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall’anno 2026.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
  5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1, 2 e 3, valutati in 20.900.000 euro per l’anno 2026, in 21.400.000 euro per l’anno 2027, in 21.800.000 euro per l’anno 2028, in 22.300.000 euro per l’anno 2029, in 22.700.000 euro per l’anno 2030, in 23.200.000 euro per l’anno 2031, in 23.700.000 euro per l’anno 2032, in 24.200.000 euro per l’anno 2033, in 24.700.000 euro per l’anno 2034 e in 25.200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2035, e agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 4, valutati in 1.240.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Autore: Dott. Roberto Camera