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08 Ottobre 2025 | Approfondimenti tecnici

OPTIONAL E RICARICHE ELETTRICHE – Cosa sta succedendo alle automobili ad uso promiscuo

Madre lavoratrice che aiuta la figlia a comprendere una determinata materia

Ogni popolo ha le sue ricorrenze.
Il 29 gennaio in Cina è iniziato l’anno del Serpente di Legno, simbolo di intelligenza e conoscenza (così narrano le leggende).
Vogliamo scomodare i Maya (già sollecitati nel 2012 anche con pessimi film?).
Nel calendario Maya il 2025, per esattezza il 26 luglio, segna l’inizio di un nuovo ciclo nel calendario delle 13 lune dove dovrebbe spuntare anche il “Mago Bianco Planetario” (i commenti, se del caso, fatemeli via mail – rispondo in tempi ragionevoli).

In Italia il 2025 non verrà ricordato come l’anno del Giubileo, ma come l’anno delle autovetture in uso promiscuo (con annesse questioni fiscali).

Fu così che nemmeno Nostradamus avrebbe potuto prevedere ciò che si è scatenato attorno al mondo dell’auto in suo promiscuo (peraltro il mercato dell’automotive non se la sta passando benissimo).

A dare il colpo di grazia due recenti interpelli a cura dell’Agenzia delle Entrate: il numero 233 del 2025 in tema di optional ed il numero 237 del 2025 in merito alla valorizzazione fiscale delle ricariche di autovetture elettriche presso colonnine pubbliche.

Facciamo un po’ il punto.

Le autovetture in uso promiscuo.

Facciamo la conta di cosa è successo.

Iniziamo l’anno con la confusione creata dal mutamento della valorizzazione del fringe benefit connesso all’utilizzo delle auto promiscue a cura della Legge n°207/2024 (art 1 comma 48).
Come noto il comma citato ha introdotto una previsione di innalzamento del fringe benefit auto (identificando una percentuale forfettaria del 50% rispetto ad una percorrenza media di 15.000,00 km a prescindere dai grammi di co2 prodotti) nel caso di concessione di veicoli endotermici immatricolati nel 2025 e conferiti ai dipendenti nel medesimo anno.
Tale previsione, con efficacia dal primo gennaio 2025, è stata sin da subito contestata per la mancanza di lungimiranza pratica, laddove non si è tenuto conto dei tempi di consegna degli autoveicoli, magari ordinati nel 2024 con immatricolazione nell’anno nuovo, per fisiologici motivi.

Proprio per questo, dopo un po’ di peripezie, è stata pubblicata la Legge n. 60/2025 in conversione al DL “bollette”. Si è dunque deciso di introdurre una sacrosanta clausola di salvaguardia, prendendo spunto da quanto il Governo del 2020 aveva già introdotto proprio cambiando le regole di tassazione dei veicoli in uso promiscuo ex art 51 co 4 del TUIR.

Quindi, come chiarito anche dall’agenzia delle entrate il 10 luglio 2025:
1) Dal 1° gennaio 2025, per i veicoli immatricolati nel 2025 e concessi nel 2025 in uso promiscuo ai dipendenti di natura endotermica, la quota imponibile del fringe benefit è pari al 50% del costo chilometrico annuo, calcolato sulla base delle tabelle ACI pubblicate entro il 31 dicembre di ogni anno. Tale valore è determinato convenzionalmente moltiplicando il costo chilometrico ACI per una percorrenza di 15.000 km annui.
2) Fanno eccezione, sempre immatricolazioni anno 2025, i veicoli a trazione esclusivamente elettrica e quelli ibridi plug-in per i quali si applicano percentuali ridotte (rispettivamente 10% e 20%), coerentemente con gli obiettivi ambientali perseguiti dal legislatore.
3) Ulteriore eccezione. Ai sensi del comma 2-bis all’art. 6 del D.L. 19/2025 convertito in legge, i veicoli ordinati (si suppone quindi i leasing, i noleggi, le compravendite, etc) entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il 30 giugno 2025, godranno (se vorranno) del regime fiscale e previdenziale previgente, basato sulle emissioni di CO₂.
Se però l’autoveicolo è immatricolato nel 2024 ma concesso dopo il primo luglio 2025, si dovrà applicare il c.d. “valore quasi normale” già citato dalla risoluzione 46/E dell’Agenza delle Entrate del 2020, richiamata nel 2025. Invero “laddove il legislatore non abbia indicato un criterio forfetario per la valorizzazione di un benefit, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che l’intero “valore normale” di esso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente”.

Questo il quadro generale.

La guerra agli optional e la pace con le colonnine elettriche

Veniamo al settembre 2025.

Con risposta n°233/2025 l’AE ha stabilito che eventuali denari addebitati al dipendente riferite ad optional aggiuntivi richiesti su mezzi aziendali concessi in uso promiscuo, non abbattono il valore fiscale forfettizzato di quel veicolo.
Il valore del fringe benefit rimane quello delle tabelle ACI anche se il dipendente sostiene dei costi, dato che quelle somme di denaro non posso essere considerate “somme trattenute al dipendente” ai sensi dell’art 51 comma 4.
In sostanza l’AE ritiene che la disposizione “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”, deve riferirsi “non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l’uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle Aci”.

Se volete è un modo elegante (e condivisibile) per dire che se vuoi il volante adornato da pelle di ruminante adulta o vuoi dotarti di luci blu led talmente profonde che a confronto il “bat segnale” sembra una candela, non puoi dedurlo dal valore fiscale e previdenziale del mezzo.

Settembre però ha riservato anche un altro interpello, il numero 237/2025.
Un quesito che sembrava banale ma vista l’acrimonia dell’AE delle entrate per le BEV, forse era giusto porlo.

In sintesi la società istante, munita di propria policy, concede ai dipendenti che opteranno per le auto elettriche o plug in ad uso promiscuo, una carta per ricaricare l’autovettura presso colonnine pubbliche, con addebito del costo complessivo alla Società (alla pari delle endotermiche).
Peraltro, al di sopra di una certa soglia di km percorsi personalmente (comunicati dal dipendente all’azienda) gli stessi saranno addebitati, con fattura, al collaboratore.
Si è chiesto dunque se tale card non possa generare reddito tassabile in capo al beneficiario (richiesta che se la proiettassimo negli autoveicoli a idrocarburi farebbe ridere, dato che le policy ben possono prevedere che il costo del carburante sia carico della società).

La risposta è stata positiva. Nessun reddito in capo al driver se ricariche nelle colonnine pubbliche con card aziendale gli autoveicoli elettrici. Questo perché “risulta che le stime sul calcolo del carburante sono effettuate per le seguenti tipologie di carburante: Benzina senza piombo, Gasolio, GPL, Metano ed Elettricità” e che quindi nel calcolo del costo chilometrico di esercizio dei veicoli elettrici e plug in le tabelle considerando anche il costo dell’energia”

Attenzione: guai a ricaricarle da casa. In quel caso nessun rimborso (esente) sarà possibile (interpello n°421/2023).

L’anno però non è finito. Chissà il futuro cosa ci riserverà.

Autore: Dott. Dario Ceccato

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