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05 Settembre 2025 | Approfondimenti tecnici

Le novità di agosto 2025

Madre lavoratrice che aiuta la figlia a comprendere una determinata materia

Buon rientro dalle meritate ferie. Avete riposato?

Sperando che sia stato così e che le vostre energie psico fisiche si siano ristorate, sappiate che in questo agosto particolare (climaticamente almeno) sono successe un po’ di cose che ha senso, alla piena ripresa del lavoro, ricordare.

Ma ora basta ciarlare. Cosa è successo ad agosto?

La conversione in legge del decreto economia.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 la Legge 8 agosto 2025, n. 118, in conversione del D.L. 95/2025, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

La conversione in legge del decreto stabilizza alcune disposizioni.

BONUS MAMME

L’art. 6 prevede lo slittamento al 2026 del parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’IVS a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e le lavoratrici autonome, previsto dalla legge di bilancio.

Per l’anno 2025 si prevede un nuovo bonus così articolato.

  • resta fermo il campo di applicazione soggettivo che viene ribadito in lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico e lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio;
  • si riconoscere a cura dell’INPS su a domanda delle interessate un bonus pari a 40 euro mensili (ovvero considerando anche le frazioni di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo) per un valore complessivo di 480 annuali “non imponibile ai fini fiscali e contributivi”;
  • rimane il limite reddituale non superiore a 40.000 euro su base annua;
  • Attenzione: la nuova norma precisa come “La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

Da una prima lettura si valorizza, cosa non effettuata nel 2024, il rapporto di lavoro subordinato a termine che, quindi, consentirà di poter percepire le somme in trattazione;

Il nuovo bonus 2025 è altresì munito del momento di erogazione, ovvero dicembre 2025.

In effetti l’art 6 co. 2 precisa “Le mensilità spettanti della somma di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025”. La scelta appare legata alla necessità di verificare il requisito dei 40 mila euro di reddito.

Rimane l’annoso dubbio: chi erogherà tale contributo? L’ultimo periodo del secondo comma precisa “L’INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Toccherà a noi?

STAFF HOUSING

All’art. 14, al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è autorizzata, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di 44.000.000 euro per l’anno 2025 e di 38.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l’erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonché 22.000.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per l’erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.

Le risorse sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

TEMPO DETERMINATO

Vi ricordate il DL 48/2023 e le modifiche in tema di causali (condizioni) per il tempo determinato over 12 mesi? Vi ricordate che residualmente la lettera B dell’art 19 novellato consentiva temporaneamente di poter utilizzare, in carenza dei casi previsti dalla contrattazione collettiva delle “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti”? Bene, l’art 14 del decreto proroga tale possibilità sino al 31 dicembre 2026.

Chissà a cosa servirà continuare a procrastinare questa scadenza.

IRES PREMIALE

Ci siamo inventati l’IRES PREMIALE, ovvero uno sconto sulla norma aliquota (4 punti percentuali).

I requisiti per poterlo ottenere sono di “facile” quantificazione:

Secondo l’art. 6, D.M. Economia 8.08.2025, ai fini della c.d. Ires premiale, si devono verificare due condizioni relative ai dipendenti per fruire della riduzione dell’aliquota Ires al 20% per il periodo d’imposta 2025 (facendo riferimento ai soggetti solari):

  1. la prima condizione, relativa al periodo d’imposta 2025 richiede a sua volta due passaggi:
  2. il numero di unità lavorative del dicembre 2025 non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
  3. l’impresa deve avere effettuato nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale in misura pari ad almeno l’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
  4. la seconda condizione, relativa ai periodi d’imposta 2024 e 2025, prevede che l’impresa non deve avere fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), Dlgs 148/2015.

Non solo

  • La verifica di non diminuzione dell’occupazione si effettua confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno (Ula) dell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (era brutto dire 2025) con quello medio dei 36 mesi precedenti, comportando un’elaborazione di dati aziendali riferita agli anni 2022-2025. I soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovranno effettuare il confronto tra dicembre 2025 con la media aritmetica semplice del periodo 1.12.2022- 30.11.2025.
  • Il calcolo della base occupazionale media deve essere fatto escludendo i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Non male vero? Facile, immediata, intuitiva.

Suvvia, pensate a questo: Avete calcolato la maxi deduzione del costo del lavoro prevista dalla art 4 del d.lgs 216/2023 (legge di bilancio 2024) come previsto dalla circolare 1/E del 2025 AE?

In sintesi: avete applicato la maxi deduzione del 120% del costo del lavoro riferito ai tempi indeterminati tenuto conto dell’incremento medio o assoluto della forza lavoro?

Cosa volete che sia quest’altra norma

Buon rientro a tutti!

Autore: Dott. Dario Ceccato

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